Livello: serie
Estremi cronologici: 1910 - 1957Consistenza: 7 unità
In base all'art. 25 del Regolamento 26 dicembre 1892, n. 728
l'usciere del giudice conciliatore aveva il dovere di tenere un repertorio di tutti
gli atti del suo ministero e doveva annotarvi in calce i diritti percepiti. In tale
registro veniva annotato il numero d'ordine degli atti, le generalità delle parti ad
istanza delle quali si eseguivano gli atti e delle parti contro le quali venivano
eseguiti; la natura degli atti; la data della consegna delle carte da parte
dell'usciere e quella dell'esecuzione; le somme dovute dalle parti per indennità di
trasferta, diritti per gli atti e diritti di copia; le eventuali somme da esigersi
in cause di gratuito patrocinio. Gli estremi cronologici riportati nella descrizione
si riferiscono all'esecuzione effettuata dall'usciere.