Livello: serie
Estremi cronologici: 1743 - 1808Consistenza: 26 unità
Nell'archivio preunitario non sono purtroppo conservati i libri d'estimo
che costituivano lo strumento di descrizione delle sostanze dei sudditi ai fini
fiscali. Infatti in base a tali registri pubblici si provvedeva a ripartire fra i
proprietari terrieri il cosiddetto "chiesto dei Nove", assegnato a ciascuna comunità
col metodo del contingente e che copriva le "spese universali e tasse dei cavalli" e
le spese locali. Tali somme venivano poi versate al Magistrato dei Nove Conservatori
del Dominio. Lavoratori della terra e artigiani pagavano invece il "testatico", che
era un'imposta diretta gravante sul capofamiglia proporzionalmente al numero dei
componenti il nucleo familiare e alle loro entrate.
Proprio per la loro
importanza ai fini fiscali più volte il Governo centrale era intervenuto sulle
modalità di compilazione dei libri d'estimo, allo scopo di riorganizzare il sistema
fiscale del Granducato
1
.
Nel 1635 le Istruzioni ai cancellieri davano appunto indicazioni precise
circa l'accertamento dei beni immobili dei proprietari: eletti quattro deputati e
quattro correttori, investiti del compito di accertare esattamente il valore dei
possessi, si giungeva in tal modo a determinare una "somma maggiore" (o "massa
maggiore"), cioè l'effettiva stima dei beni di ciascun possidente, e una "somma
minore" (o "massa minore") ricavata da un nuovo calcolo, effettuato in base ad
aliquote percentuali sul valore complessivo delle proprietà.
Tale somma o
"massa minore" veniva trascritta dal cancelliere sul dazzaiolo e in base al valore
dei beni così calcolato il camarlingo incaricato della riscossione esigeva una
percentuale per lira o per soldo. Tali somme non erano fissate in precedenza ma
erano soggette a variare in base all'entità del "chiesto dei Nove" e alle spese
della comunità locale
2
.
Le indicazioni dei Nove Conservatori del Dominio
non trovarono comunque, almeno a Tizzana, attuazione immediata: infatti solo in tre
registri di saldi, relativi ai comunelli della Ferruccia, di Montemagno e di
Valenzatico, risalenti al 1647, troviamo all'inizio dei registri la descrizione dei
terreni dei comunelli stessi, effettuata da deputati eletti allo scopo, con
l'indicazione dei proprietari per ripartire più equamente la tassazione e porre fine
a frodi e arbitri
3
.
Nel 1775, anno della
riforma leopoldina delle comunità, fu abolita l'imposizione annuale assegnata a
ciascuna comunità e fu introdotto al suo posto la cosiddetta "tassa di redenzione"
da corrispondersi alla Camera delle Comunità di Firenze. Successivi regolamenti
locali definirono la composizione della nuova imposta
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.
Base delle entrate comunitative, il
cosiddetto "dazio", avrebbe dovuto essere, oltre agli introiti e alle rendite
specifiche di ogni comunità, le imposte gravanti sui possessori di beni immobili,
distribuite e ripartite secondo una stessa quota proporzionale, escludenso qualsiasi
privilegio o esenzione consolidati dalla prassi tradizionale
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. Venivano esclusi dal pagamento di tale "dazio comunitativo"
contadini, artigiani e tutti i prestatori d'opera
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.
La comunità di Tizzana avrebbe dovuto versare alla cassa
della Camera delle Comunità un'imposta annuale di 848 scudi, pagata dai contribuenti
in tre rate annuali e maggiorata di quel supplemento, stabilito dal Consiglio
generale, resosi necessario per sopperire alle spese ordinari e straordinarie della
comunità, da pagarsi alla cassa della comunità stessa. La nuova gestione sarebbe
iniziata dal 1° luglio 1775, quando cioè si fosse provveduto alla liquidazione di
debiti e crediti contratti da ciascuna comunità
7
.
Il suddetto Regolamento prescriveva inoltre
l'obbligo del versamento anche per i possessori di beni non censiti
8
, prevedeva l'elezione sempre per tratta di due
deputati alla revisione delle imposte comunitative
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ed infine garantiva piena e libera amministrazione delle loro
entrate e uscite alle tre comunità appena istituite
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.
Sempre secondo il Regolamento l'elezione del camarlingo
comunitativo, unico ufficiale autorizzato a gestire riscossioni e pagamenti sotto il
controllo del cancelliere, avveniva attraverso l'estrazione dalla "borsa" del
Consiglio generale di quattro cedole: i nominativi estratti dovevano essere messi a
partito dal consiglio stesso, nominando all'ufficio chi avesse ottenuto almeno due
terzi dei voti
11
.
Il
camarlingo eletto, riconfermabile per tre annate consecutive, e non ricandidabile
per i successivi sei anni
12
, era
personalmente responsabile di eventuali ammanchi, doveva dare preliminarmente una
cauzione e presentare i propri mallevadori
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. Aveva inoltre il compito di presentare il registro delle
riscossioni, il dazzaiolo, sul quale fossero annotati i nomi dei contribuenti, la
data e l'importo dei pagamenti. Il suo operato era sottoposto al controllo della
Camera delle Comunità di Firenze
14
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