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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Dazio dei possidenti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1743 - 1808

Consistenza: 26 unità

Nell'archivio preunitario non sono purtroppo conservati i libri d'estimo che costituivano lo strumento di descrizione delle sostanze dei sudditi ai fini fiscali. Infatti in base a tali registri pubblici si provvedeva a ripartire fra i proprietari terrieri il cosiddetto "chiesto dei Nove", assegnato a ciascuna comunità col metodo del contingente e che copriva le "spese universali e tasse dei cavalli" e le spese locali. Tali somme venivano poi versate al Magistrato dei Nove Conservatori del Dominio. Lavoratori della terra e artigiani pagavano invece il "testatico", che era un'imposta diretta gravante sul capofamiglia proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo familiare e alle loro entrate.
Proprio per la loro importanza ai fini fiscali più volte il Governo centrale era intervenuto sulle modalità di compilazione dei libri d'estimo, allo scopo di riorganizzare il sistema fiscale del Granducato 1 .
Nel 1635 le Istruzioni ai cancellieri davano appunto indicazioni precise circa l'accertamento dei beni immobili dei proprietari: eletti quattro deputati e quattro correttori, investiti del compito di accertare esattamente il valore dei possessi, si giungeva in tal modo a determinare una "somma maggiore" (o "massa maggiore"), cioè l'effettiva stima dei beni di ciascun possidente, e una "somma minore" (o "massa minore") ricavata da un nuovo calcolo, effettuato in base ad aliquote percentuali sul valore complessivo delle proprietà.
Tale somma o "massa minore" veniva trascritta dal cancelliere sul dazzaiolo e in base al valore dei beni così calcolato il camarlingo incaricato della riscossione esigeva una percentuale per lira o per soldo. Tali somme non erano fissate in precedenza ma erano soggette a variare in base all'entità del "chiesto dei Nove" e alle spese della comunità locale 2 .
Le indicazioni dei Nove Conservatori del Dominio non trovarono comunque, almeno a Tizzana, attuazione immediata: infatti solo in tre registri di saldi, relativi ai comunelli della Ferruccia, di Montemagno e di Valenzatico, risalenti al 1647, troviamo all'inizio dei registri la descrizione dei terreni dei comunelli stessi, effettuata da deputati eletti allo scopo, con l'indicazione dei proprietari per ripartire più equamente la tassazione e porre fine a frodi e arbitri 3 .
Nel 1775, anno della riforma leopoldina delle comunità, fu abolita l'imposizione annuale assegnata a ciascuna comunità e fu introdotto al suo posto la cosiddetta "tassa di redenzione" da corrispondersi alla Camera delle Comunità di Firenze. Successivi regolamenti locali definirono la composizione della nuova imposta 4 .
Base delle entrate comunitative, il cosiddetto "dazio", avrebbe dovuto essere, oltre agli introiti e alle rendite specifiche di ogni comunità, le imposte gravanti sui possessori di beni immobili, distribuite e ripartite secondo una stessa quota proporzionale, escludenso qualsiasi privilegio o esenzione consolidati dalla prassi tradizionale 5 . Venivano esclusi dal pagamento di tale "dazio comunitativo" contadini, artigiani e tutti i prestatori d'opera 6 .
La comunità di Tizzana avrebbe dovuto versare alla cassa della Camera delle Comunità un'imposta annuale di 848 scudi, pagata dai contribuenti in tre rate annuali e maggiorata di quel supplemento, stabilito dal Consiglio generale, resosi necessario per sopperire alle spese ordinari e straordinarie della comunità, da pagarsi alla cassa della comunità stessa. La nuova gestione sarebbe iniziata dal 1° luglio 1775, quando cioè si fosse provveduto alla liquidazione di debiti e crediti contratti da ciascuna comunità 7 .
Il suddetto Regolamento prescriveva inoltre l'obbligo del versamento anche per i possessori di beni non censiti 8 , prevedeva l'elezione sempre per tratta di due deputati alla revisione delle imposte comunitative 9 ed infine garantiva piena e libera amministrazione delle loro entrate e uscite alle tre comunità appena istituite 10 .
Sempre secondo il Regolamento l'elezione del camarlingo comunitativo, unico ufficiale autorizzato a gestire riscossioni e pagamenti sotto il controllo del cancelliere, avveniva attraverso l'estrazione dalla "borsa" del Consiglio generale di quattro cedole: i nominativi estratti dovevano essere messi a partito dal consiglio stesso, nominando all'ufficio chi avesse ottenuto almeno due terzi dei voti 11 .
Il camarlingo eletto, riconfermabile per tre annate consecutive, e non ricandidabile per i successivi sei anni 12 , era personalmente responsabile di eventuali ammanchi, doveva dare preliminarmente una cauzione e presentare i propri mallevadori 13 . Aveva inoltre il compito di presentare il registro delle riscossioni, il dazzaiolo, sul quale fossero annotati i nomi dei contribuenti, la data e l'importo dei pagamenti. Il suo operato era sottoposto al controllo della Camera delle Comunità di Firenze 14 .