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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Statuti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1538 - 1771

Consistenza: 2 unità

Il territorio comunale di Quarrata 1 è stato popolato fin dalla più remota antichità: di ciò sono testimonianza i toponimi sia di origine etrusca che latina e le tracce ancora percettibili della centuriazione romana. Successivamente la totale assenza di documentazione fino a tutto il secolo VII permette di formulare soltanto delle ipotesi sull'organizzazione territoriale e amministrativa della campagna pistoiese.
Dall'VIII secolo invece la documentazione scritta ci conferma la presenza longobarda in tutto il territorio pianeggiante e collinare del Pistoiese e nella stessa Pistoia.
Le prime notizie sull'organizzazione del territorio si hanno successivamente, in pieno periodo feudale, tra il IX e il X secolo, con la distrettualizzazione ecclesiastica del territorio col "sistema delle pievi"; quella di Quarrata, sorta in pianura, è menzionata per la prima volta in un diploma dell'imperatore Ottone III del 28 aprile 998, nel quale si confermano al vescovo di Pistoia beni e chiese, tra cui la "plebes in Quarata" 2 .
la "Plebes Sancte Marie de Quarrata", stando al numero delle chiese dipendenti, doveva avere una certa importanza e con esse copriva una larga parte del territorio, mentre l'altra plebe, "Plebes Sancti Ioannis de Montemagno", aveva dimensioni più modeste.
La presenza dell'antivo "Hospitale Sancti Ambrosii de Quarata", ricordata già nell'XI secolo in un privilegio papale 3 , attesta che la località faceva parte di un sistema viario di una certa importanza.
Sempre nello stesso periodo (IX-X secolo) la Chiesa pistoiese completò la propria integrazione nel sistema feudale, ma all'epoca della "lotta per le investiture" i feudatari laici accrebbero notevolmente la propria potenza ai danni dell'episcopato, che era allora il maggior porprietario di terre.
Emersero in particolare due famiglie, i Cadolingi e i Guidi, a cui si subordinarono gerarchicamente altre famiglie di nobili, costituendo in base ai possessi fondiari, delle signorie di fatto e centri minori di potere: a Tizzana, il cui castello è ricordato nel 1034 in una "cartula offertionis", a Vignole, a Buriano, a Montemagno.
Come risulta dal "memoriale di Ildebrando", vescovo di Pistoia nel primo trentennio del 1100 4 , i centri più importanti del territorio erano Montemagno e Quarrata, ciascuno provvisto, come già detto, di una pieve.
Le altre comunità ricordate nel documento e oggi frazioni del comune di Quarrata, costituivano dei piccoli villaggi rurali, le cui chiese dipendevano da una delle due pievi.
Per tutto il XII secolo ed oltre il territorio pistoiese, in particolar modo la campagna, fu interessato da una considerevole espansione demografica, registrata nel Liber focorum, risultato di un censimento per nuclei familiari voluto dal Comune di Pistoia che intorno al 1244, si era impossessato di un vasto territorio "extra moenia" 5 .
Risultano emergere sugli altri quattro centri: Quarrata, Vignole, Tizzana e Montemagno; ad essi fanno capo altrettante circoscrizioni divise in "zone", organizzate attorno ai principali villaggi. La popolazione risulta equamente divisa tra collina e pianura, con una varia composizione sociale e diversificata sul piano professionale.
Per l'amministrazione locale, nonostante la subordinazione politica a Pistoia, la popolazione rurale ricorreva a forme di autogoverno, documentate dagli inizi del 1200: nel Liber censuum 6 del Comune di Pistoia si ricordano i consoli di Quarrata, Tizzana, Montemagno, i quali rappresentavano le comunità per le questioni che oltrepassavano i limiti locali.
Tale assetto giurisdizionale e amministrativo non cambiò fino agli inizi del '400, nonostante l'annessione da parte di Firenze della fascia meridionale del territorio (1329) e la sottomissione progressiva delle altre zone del Pistoiese 7 .
Invece all'inizio del XV (la sottomissione definitiva di Pistoia avvenne infatti nel 1401) secolo l'autorità fiorentina si fece sentire con maggior forza, ridimensionando notevolmente le autonomie locali: il territorio già sottomesso a Pistoia fu riorganizzato in quattro podesterie rurali (Serravalle, Montale, Larciano e Tizzana) dove giusdicenti, podestà e notai dovevano essere fiorentini e da Firenze stessa nominati 8 .
Questo sistema basato sulle circoscrizioni era finalizzato a valorizzare le capacità di organizzazione amministrativa delle varie comunità del contado, nel proseguimento di una linea politica precisa per cui il potere centrale si garantiva l'apporto di una valida collaborazione nelle singole realtà locali.
In questa ottica devono essere considerati i vari Statuti locali, la cui lettura ci fornisce un quadro molto articolato delle singole strutture amministrative quindi uno spaccato della vita anche quotidiana dell'epoca in esame.
Per ciò che riguarda la Podesteria e Lega di Tizzana, presso l'Archivio di Stato di Firenze sono conservati, oltre agli Statuti della Podesteria stessa, risalenti al 1409, con riforme e aggiunte successive fino al 1625, lo Statuto dei comuni (allora costituenti un'unica comunità) di Quarrata e Buriano, datati 1402 (con aggiunte e riforme fino al 1422), due registri di Statuti del Comune di Montemagno, uno degli anni 1425-1499 e l'altro relativo al periodo 1431-1444, e infine lo Statuto, datato 1411, dei comuni di Castra e Conio 9 .
Tizzana, sede del Podestà, era il centro politico più importante della Podesteria che da essa prendeva nome. Al Podestà, cittadino fiorentino di sicura fede guelfa, erano affidate l'amministrazione della giustizia nelle cause civili e penali, il controllo dell'ordine pubblico e le competenze in materia fiscale.
Territorialmente equivalente alla Podesteria era la lega di Tizzana che, come le altre consimili, comprendeva le "associazioni" dei singoli comuni e popoli, sorte per regolare materie di comune interesse, come la manutenzione viaria, la regimentazione delle acque, la regolamentazione dei "danni dati".
L'esame degli Statuti, ricchi d'aggiunte e di riforme, talvolta attuate nel giro di pochi anni al fine di adeguare le norme alla realtà locale in divenire, ci dà la misura di quanto le singole comunità avessero conservato, nonostante la subordinazione a Firenze, una considerevole autonomia decisionale per i problemi che le riguardavano più direttamente.
Il più antico Statuto di Tizzana, risalente al 1409, fu compilato, come lo stesso documento ci informa, da quattro rappresentanti del comune di Vignole, da altrettanti dei comuni di Tizzana, Quarrata e Montemagno, oltre a due rappresentanti delle comunità di Castra e Conio.
In tale Statuto si stabiliva che il governo fosse affidato ad un consiglio di Lega composto da venti consiglieri, di cui sei eletti da Tizzana e sei da Montemagno, tre da Quarrata e tre da Vignole, due nominati dalle Comunità di Castra e Conio.
I consiglieri restavano in carica sei mesi e dovevano riunirsi una vlta al mese nel castello di Tizzana, in un luogo scelto dal Podestà. Specifico compito del Consiglio era l'elezione del Camarlingo generale della Lega, il quale gestiva le entrate e le uscite e doveva riscuotere tutte le condanne decise dal Podestà. L'eletto doveva aver superato i venticinque anni e si vedeva riconosciuta la facoltà di rinunciare all'incarico entro tre giorni dall'elezione senza alcuna penalità. Il suo salario era di una lira al mese.
Al Consiglio della Lega era anche deputata l'elezione del messo, degli ambasciatori e della guardia per i "danni dati". Anche queste erano cariche semestrali, da gennaio a luglio, con retribuzioni proporzionali alle mansioni svolte.
La carica più importante era quella di "vicario", rappresentante ufficiale della comunità, garante del rispetto dei diritti e della conservazione dell'archivio comunale. Nel Pistoiese i vicari avevano anche competenze giudiziarie nelle cause minori.
Occorre comunque precisare che queste norme non ridussero l'autonomia dei singoli comuni che, come abbiamo visto, continuarono a redigere e riformare i propri statuti che, in alcuni casi, si differenziano notevolmente da quelli della Podesteria.
Inoltre già alcune rubriche degli Statuti di Tizzana del 1409 salvaguardarono le autonomie locali: si prevedeva infatti "che sia licito a' Comuni eleggiere notai a fare i sindacati de' loro camarlinghi chi a lor piacia" (R. XIX); si stabilisce "che ne danni dati si seguino gli Statuti di ciascun comune" (R. XXIII); si prevede "che i vicari di Castro e Conio possino riscuotere le condemnagioni di danni dati" (R. XXV).
Presso l'archivio comunale di Quarrata sono conservati due volumi di Statuti: il primo riguarda il periodo compreso fra il 1538 e il 1721, ma si tratta di una copia eseguita nel 1620 con aggiunte, appunto, fino al 1721; il secondo è una copia del precedente eseguita nel 1771.
Il confronto fra lo Statuto del 1409 e quello del 1538 ha messo in luce alcune diversità:
- i Vicari, in numero di due, devono essere tratti da un'apposita "borsa" per mano del Podestà e restano in carica per sei mesi;
- i Consiglieri sono ridotti a quattro "... uno della Capella di castello, uno della Capella di Bavigliano, uno della Capella di Santo Simone delle mura, et uno intra colle, et capezzano" da trarsi in Parlamento, tra i membri dello stesso, insieme ad altri uffici: "Dua pesatori di pane, uno Gonfaloniere, o vero Pennoniere, dua operai sopra i fiumi, et vie et uno messo" (R. II).
Nelle Riforme del 1558 si prescrive invece la formazione di una apposita "borsa" dei camarlinghi "particolari" per la riscossione di dazi, imposte ed entrate varie; gli eletti, come accadeva in precedenza per i vicari, saranno tenuti alla compilazione e alla presentazione dei libri contabili delle entrate e delle uscite, risultando inoltre personalmente responsabili di eventuali ammanchi (R. VI).
Una nuova riforma del 1560 ribadisce poi la durata annuale della carica di Camarlingo Generale, norma che frequentemente, come risulta dai registri contabili conservati nell'archivio preunitario, era disattesa (R. VII).
Alla R. IV delle aggiunte del 1627 si legge, infine, che la redazione degli atti del Comune "aspettansi per l'avvenire al Cancelliere della Podesteria detta, et non ad altri, essendo a tale effetto salariato" 10 .


1
Liber Statutorum et Ordinamentorum Communitatis ac Podesteriae Tizzanae
A c. IIr: "Liber Statutorum, et ordinamentorum Comunitatis, ac Podesteriae Tizzanae, traditus licteraris monumentis, ad perpetuam posterorum memoriam, ut ea quae sin de iure gerenda, cunctorum oculis mortalium queant intueri. Ad laudem illius rerum omnium supramae maiestatis Dei optimi maximi, ac Beatissimae Virginis Mariae Apostolique Sancti Bartolomei, cuius patrocinius locus istae totus tizzaniensis commendatur. Tempore domini Sebastiani, Iannis Mariae, de Comitibus de Gangalandis, Pretoris; rescriptus fuit. 1620".
Si tratta di una copia eseguita nel 1620 con aggiunte successive fino al 1721.
Reg., leg. perg. cc. scritte 141. Leggermente deteriorato
1538 - 1721
2
Liber Statutorum et Ordinamentorum Communitatis ac Podesteriae Tizzanae
A c. IIIr: "A Magistrato nostro Cancelliere. In replica della vostra Lettera di 29 aprile ultimo, vi diciamo, che qualora non esista, che una sola copia delli Statuti, che riguardano la Podesteria di Tizzana, vi accordiamo di farne fare speditamente altra Copia, come ci proponete per ritenerne una in cotesta Cancelleria, e l'altra per rimettersi alla detta Podesteria... Dal G(onfaloniere) d(ella) P(odesteria) 13 maggio 1771".
Segue un'attestazione di fedeltà della trascrizione da parte del Cancelliere Clemente Querci, datata 2 luglio 1771. Il registro è infatti copia del precedente.
Reg., leg. perg. cc. scritte 139
1538 - 1771