Sede: Chiusi (Siena)
Date di esistenza: 1865 - 1989 1Intestazioni: Congregazione di carità di Chiusi, Chiusi (Siena), 1865 - 1989
Storia amministrativa:
La legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria
sull'amministrazione delle Opere Pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel
regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno una
Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei
poveri e di assumere direttamente, su mandato dei Consigli comunali, la gestione di
alcune Opere pie.
L'art. 1 di tale Legge designava con i termini di "opera pia" o
"istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di
"soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle,
istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava per lo più di enti che
sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la loro attività
erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico,
e le
risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere
prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici. La legge del 1862 non modificò
sostanzialmente tale situazione, poiché non si propose la creazione di un sistema
pubblico di assistenza, preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti,
principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le relative funzioni.
La legge 17 luglio 1890 n. 6972 (la cosiddetta "legge Crispi"), che può essere
considerata la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica,
ridefinì in maniera più sistematica le finalità e l'organizzazione delle Congregazioni
di carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di assistenza con
una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive di propri organi di
amministrazione,
e quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 10000
abitanti e comunque tutte quelle associazioni per cui fosse difficoltoso istituire
organi di amministrazione. Le congregazioni amministravano i beni propri e quelli delle
istituzioni loro affiliate, tenendo contabilità separate. La legge prevedeva che le
Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un presidente e da un
numero di membri variabile in base alla popolazione del comune eletti dal consiglio
comunale.
Il presidente durava in carica quattro anni mentre gli altri membri si
rinnovavano per un quarto ogni anno. Le funzioni di tesoriere furono affidate
all'esattore comunale. Il regolamento applicativo della legge, emanato con provvedimento
del 5 febbraio 1891 n. 99, stabiliva che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in cui
conservare gli atti generali, il registro di protocollo della corrispondenza con la
relativa rubrica alfabetica per materia,
il registro cronologico delle
deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; gli "inventari dei beni mobili
ed immobili" e gli "elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni"
dovevano essere conservati separatamente a seconda che si riferissero al patrimonio
della Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate.
Con la "legge
Crispi" le opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili
d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.)
furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le
irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale.
Le
Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere
sostituite dagli Enti comunali di assistenza.
Complessi archivistici prodotti:
Congregazione di carità di Chiusi, 1891 -
1935
(fondo, conservato in Comune di Chiusi. Archivio storico)