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Comune di Bibbiena

Sede: Bibbiena (Arezzo)

Date di esistenza: 1423 - 1776

Intestazioni: Comune di Bibbiena, Bibbiena (Arezzo), 1423 - 1776

Storia amministrativa:

Il Comune di Bibbiena


Nonostante la sua collocazione distrettuale nell'ambito del dominio fiorentino, i capitoli di sottomissione del 1360 dichiaravano che il Comune di Bibbiena si intendeva aggregato al contado di Firenze, quartiere di S. Giovanni 1 . Si trattava di una concessione, che Firenze accordava in alcuni casi e che garantiva ai bibbienesi un trattamento più favorevole, potendo essi fruire, in questo modo, degli stessi diritti e privilegi dei "veri, originari et antichi popolani del contado" fiorentino.
A Bibbiena venne contestualmente concessa, per un periodo di dodici anni, l'esenzione dal pagamento di gabelle, tasse sugli estimi e altre imposte normalmente dovute a Firenze, in cambio di una corresponsione annua di 2200 lire 2 . L'organizzazione interna del Comune sarebbe stata fissata negli statuti che questo si sarebbe dato e che Firenze avrebbe dovuto approvare.
Di quello più antico, risalente al 1373 3 , non rimangono che poche carte dalle quali si può solo desumere l'esistenza di un Consiglio generale e di un Ufficio di Difensori della Parte Guelfa, chiaro portato della dominazione fiorentina in un territorio recentemente sottratto, con la forza, alla feudalità locale e suscettibile di rivalse da parte di questa.
La struttura comunale è rilevabile, invece, con sufficiente chiarezza dal successivo statuto del 1423 4 , nel quale sono descritte le diverse magistrature e le loro funzioni.
A capo della comunità erano collocati quattro Capitani di Parte Guelfa e sei Difensori della Terra, ai quali erano affidati il governo e la difesa della città 5 . Eletti per un semestre, dovevano vigilare sulle altre magistrature comunali, informarsi e deliberare sui fatti della Comunità, scrivere lettere e mandare ambasciate, mettere all'incanto le gabelle del vino al minuto, del macello e del provento del mulino. I Capitani, in particolare dovevano vigilare, insieme al podestà, sulla sicurezza generale 6 , proteggere la parte guelfa e garantire la fedeltà politica di Bibbiena alla repubblica fiorentina.
Sebbene lo Statuto non specifichi con chiarezza le competenze dei due uffici, sembra evidente che ai Capitani fosse riservata una posizione di preminenza sul piano politico, attraverso un rapporto diretto col podestà fiorentino.
Le proposte e le deliberazioni delle due magistrature erano sottoposte per la ratifica finale ad un Consiglio generale 7 , presieduto personalmente dal podestà, a cui veniva così riservato un diretto controllo sulla vita del comune.
La scelta dei membri del Consiglio, dei Capitani e dei Difensori avveniva per tratta 8 , riconoscendosi il diritto alla imborsazione preliminare solo a coloro che fossero "veri guelfi", cioè politicamente affidabili, che risiedessero a Bibbiena da almeno vent'anni e che avessero, nell'ambito del Comune, una certa capacità contributiva: dieci soldi d'estimo per Capitani e Difensori, cinque per i Consiglieri. L'imborsazione (scelta e immissione dei nomi nella borsa per l'estrazione a sorte) costituiva un'operazione di essenziale valore politico prima che amministrativo. Ad imborsare i Capitani procedevano i quattro ufficiali uscenti assieme ad un numero indefinito di aggiunti, appositamente nominati. Le borse dei Difensori erano predisposte congiuntamente da Difensori e Capitani in carica e da dieci aggiunti; lo stesso avveniva per l'elezione dei Consiglieri.
Tutte le estrazioni semestrali avvenivano alla presenza del podestà.
A fianco degli organismi decisionali di rilevanza politica funzionavano, inoltre, uffici particolari fra cui assumevano specifico rilievo quelli del camarlingo e del cancelliere.
Il primo, definito "conservatore e spenditore delle pecunie del Comune", riscuoteva tutte le entrate - costituite da dazi sugli estimi, prestanze, condanne pecuniarie comminate dal podestà e dal cancelliere e altri proventi - ed eseguiva i pagamenti ordinari e straordinari al Comune di Firenze, ai camarlinghi di podesteria e di vicariato e ai privati 9 . Delle entrate e delle uscite doveva tenere un libro, impostato per lui dal cancelliere e detto "libro delle ragioni", che era poi controllato e verificato da quattro Ragionieri o Sindaci, estratti, a questo fine, quattro mesi prima della fine del suo mandato.
Il Cancelliere - che sarebbe diventato successivamente un ufficiale periferico dello Stato toscano col nome di cancelliere comunitativo - veniva eletto, fino alla metà del XVI secolo, dal Consiglio generale 10 . Definito "cancelliere e notaio di riformagioni e danni dati ed extraordinari", doveva essere un "notaio fiorentino", la cui funzione precipua era quella di redigere "in forma pubblica" tutte le deliberazioni e gli atti delle magistrature comunali. Fra i molteplici compiti affidatigli rientravano anche quelli di controllare il camarlingo, impostando i suoi registri e di ricevere "nelle proprie mani" il giuramento dei podestà, dei Capitani e dei Difensori.
Gli statuti bibbienesi riservavano al cancelliere anche l'esercizio della giurisdizione del "danno dato" 11 , consistente nella repressione dei reati di danneggiamento dei beni rustici e delle colture.
Questo settore della giustizia rientrava spesso tra le competenze delle Comunità ed era strettamente connesso alla salvaguardia della proprietà privata e pubblica, alla regolamentazione degli usi civici e allo sfruttamento delle terre collettive.
Per la sua amministrazione ogni Comunità si regolava in maniera diversa con frequenti e rapidi passaggi della relativa competenza da una magistratura all'altra. Nel caso di Bibbiena simile competenza risulta riconfermata al cancelliere ancora da una riforma del 1550 12 , ma, a partire dal 1576 13 l'ufficio del danno dato viene messo all'incanto ed assegnato al miglior offerente.
Uno speciale "Sindaco dei malefici" 14 aveva invece il compito di "inquisire et investigare" su quei reati non riconducibili alla giurisdizione del danno dato, denunciandoli al locale podestà fiorentino e, se eccedevano la competenza di questi, ai giudici di Firenze o, dopo il 1441, al vicario di Poppi.
Un ufficio, composto di due "Soprastanti e impositori" estratti per sei mesi, si occupava di vigilare sulla vendita dei generi alimentari (carne, pane, vino, olio, pesce), controllando, con potestà punitiva, i pesi, i prezzi e la qualità dei prodotti.
Altri due ufficiali, pure estratti di sei mesi in sei mesi, costituivano il "Magistrato dei viari, terminatori estimatori", competente a disporre in materia di riparazioni di strade, a definire controversie di confine ed a stimare i beni ed i pegni giudiziari da vendere all'incanto 15 .

La fisionomia del Comune di Bibbiena venne sostanzialmente modificata da una riforma del 1513 16 che determinò la scomparsa dei Capitani di Parte Guelfa e dei Difensori della Terra ed introdusse in loro vece un nuovo organismo di governo costituito da quattro Priori e da un Gonfaloniere. Il Consiglio generale, sempre composto di trenta membri, non venne più eletto col sistema dell'imborsazione e della tratta: gonfaloniere e priori nominavano due aggiunti ciascuno e, tutti insieme, designavano direttamente gli altri quindici consiglieri, scegliendoli fra "prudenti e savi" uomini del Comune.
Il sistema della tratta venne ripristinato nel 1568 17 per l'elezione degli ufficiali comunali e, insieme, dei sei "Operai della Fraternita della Misericordia" 18 e dei quattro "Capitani del Corpus Domini" che avrebbero portato in processione il baldacchino in occasione di quella festività.
Le imborsazioni avvenivano, ogni cinque anni, ad opera del gonfaloniere e dei priori e di dieci aggiunti 19 ed alla presenza del cancelliere. Per ogni ufficio si formavano due borse: una per gli "accoppiati", l'altra per gli "spicciolati". Nella prima si imborsava un numero di "cedole" pari a quello delle estrazioni semestrali da effettuare: ogni cedola conteneva, già accoppiati, i nomi dei componenti l'ufficio. Nella seconda borsa si imborsavano invece nomi singoli da estrarre in caso di sostituzione degli ufficiali eletti. Le operazioni di abbinamento dei nomi nelle cedole dei diversi uffici erano eseguite da tre "Accoppiatori" eletti dal Consiglio generale.
La riforma del 1513 evidenzia, al di là del meccanismo complesso previsto per le "tratte" degli uffici, i criteri fortemente restrittivi con cui veniva stabilita l'eleggibilità alle cariche. Per il Gonfaloniere, infatti, non erano più ritenuti sufficienti il pagamento delle tasse e la residenza nel comune, ma venivano richieste l'appartenenza al ceto nobiliare e la nascita da una famiglia del luogo da almeno tre generazioni. Gli stessi requisiti di cittadinanza erano richiesti per i consiglieri, mentre per i Priori era sufficiente l'essere figli di padri bibbienesi.
Tali restrizioni per l'eleggibilità alle cariche crearono però immediatamente serie difficoltà per la mancanza di un numero adeguato di persone in possesso dei requisiti richiesti, per cui nel 1595 gli statutari furono costretti a ridurre il numero dei Consiglieri che fu portato a venti, compresi il Gonfaloniere e i Priori 20 .
Una ben più drastica riduzione delle magistrature comunali venne attuata con una riforma del 1653 21 , che portò il numero dei Consiglieri da venti a dieci ed eliminò gli uffici dei "Soprastanti", dei "Viari" e dei "Sindaci del podestà" 22 , le cui competenze furono assegnate al Gonfaloniere e ai Priori che si occuparono, da allora, del controllo del mercato, delle visite alle botteghe di pane e carne - da eseguirsi mensilmente assieme al podestà - della supervisione delle strade e dei confini comunali e del sindacato dell'operato dei singoli podestà, da effettuarsi di concerto con il Cancelliere. Oltre al Consiglio Generale e al Magistrato comunitativo rimasero in vita solo uffici marginali, o in ogni modo non remunerati, come gli "Operai della Fraternita" e i "Capitani del Corpus Domini".
Dal 1691 risultò semplificato anche il meccanismo delle imborsazioni, grazie all'eliminazione delle borse degli "accoppiati" 23 che richiedevano un numero troppo alto di imborsabili. Queste ultime riforme seicentesche denunciano chiaramente il progressivo impoverimento di uomini e di mezzi della Comunità di Bibbiena.
Negli anni successivi la struttura del Comune non sembra aver subito altre modifiche. Resta comunque degno di nota il tentativo delle comunità di darsi, nel 1715, un nuovo statuto 24 in sostituzione del vecchio, divenuto difficile da "leggere e da intendere" e, soprattutto, non più adeguato ai tempi.
Lo statuto nuovo venne redatto ma incontrò l'ostilità dei Nove conservatori del dominio fiorentino che non lo approvarono e costrinsero invece la Comunità a fare, a proprie spese, una copia chiara e leggibile del vecchio statuto 25 .
La Comunità cercò di opporsi, ma alla fine fu costretta ad obbedire ed a pagare la copia, tratta dall'archivio delle Riformagioni e che porta la data del 1734 26 .