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Tassa di macine

Livello: fondo

Estremi cronologici: sec. XVII - 1808

Consistenza: 93 unità

Istituita nel 1552 1 come gabella sulla macinazione del grano e dei cereali, il pagamento avvenne, all'inizio, presso i mulini e quindi mediante versamento preventivo ad appositi camarlinghi che rilasciavano la relativa ricevuta da esibirsi ai mugnai e da trasferirsi, da parte di questi, ai camarlinghi stessi. Nella podesteria di Bibbiena esisteva un camarlingo della gabella, nominato dal vicario di Poppi, che versava gli introiti riscossi ad un altro camarlingo, competente per tutto il vicariato.
Nel 1687 la gabella divenne una tassa personale il cui gettito complessivo, stabilito preventivamente da Firenze, veniva distribuito fra le comunità dello Stato che erano debitrici. Nel caso particolare una apposita deputazione generale - composta da tre rappresentanti di Bibbiena e da uno espresso, a turno, dai popoli "di fuori" - provvedeva a ripartire la quota di tassa assegnata alla podesteria fra i diversi comuni che, per mezzo di deputazioni particolari, effettuavano la distribuzione fra le famiglie in base al numero dei componenti ("bocche") e in relazione alle classi reddituali in cui risultavano divise a questo fine. La riscossione, affidata al camarlingo eletto dalle deputazioni, avveniva sulla base di un ruolo ("dazzaiolo") predisposto dal Cancelliere comunitativo - quello di Poppi - e consegnato al camarlingo stesso.
Successivamente all'istituzione della nuova comunità di Bibbiena, la gestione della tassa venne affidata direttamente al Cancelliere comunitativo, incaricato di coordinare le operazioni della deputazione comunale, relative al controllo delle denunce ("portate") presentate dai capifamiglia, alla formazione di un ruolo provvisorio ("reparto") dei contribuenti, alla nomina del camarlingo della tassa 2 .
Nel 1789 3 venne meno il criterio della determinazione preventiva, da parte dello Stato, del gettito complessivo dell'imposta e delle quote richieste alle comunità: tali quote furono quelle risultanti dall'applicazione delle aliquote d'imposta ai singoli contribuenti, distribuiti in otto classi reddituali. Conseguentemente non fu più necessaria l'opera delle deputazioni: la distribuzione della tassa divenne di competenza del Magistrato comunitativo e la riscossione fu curata direttamente dal camarlingo del Comune.
A partire dal 1802 4 le competenze tornarono nuovamente al Cancelliere comunitativo, assistito da uno o due deputati della comunità, e venne nuovamente istituito un camarlingo speciale, che versava il ricavato delle riscossioni al Dipartimento della tassa di macina e macelli. Nonostante le frequenti variazioni di competenze in materia di distribuzione - operata dalle deputazioni locali, dai cancellieri e dal Magistrato comunitativo a seconda dei periodi - e di riscossione della tassa - affidata ora a camarlinghi speciali, ora a quelli comunali - i documenti relativi si sono stratificati come un fondo continuo la cui struttura unitaria era suggerita direttamente dall'uso corrente dei medesimi. Anche nel presente ordinamento si assume dunque il criterio della funzione, risultando prevalente sopra ogni altro il principio della continuità dell'imposizione (1556-1808) al di là del mutare delle istituzioni cui viene applicata e dello stesso trapasso dall'organizzazione della podesteria a quella della nuova comunità.