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Comunità della Montagna di Pistoia

Sede: San Marcello Pistoiese (Pistoia)

Date di esistenza: 1775 - 1808

Intestazioni: Comunità della Montagna di Pistoia, San Marcello Pistoiese (Pistoia), 1775 - 1808

Storia amministrativa:

Con la Legge del 24 aprile 1775 la Montagna pistoiese fu sottoposta alla riforma comunitativa granducale. Nacque così la Comunità della Montagna di Pistoia, comprendente i dodici comuni già compresi nel Vicariato della Montagna: Cutigliano, Gavinana, Lizzano, Lancisa e Spignana, San Marcello, Mammiano, Popiglio, Piteglio, Lanciole, Crespole, Calamecca e i cosiddetti "cinque quartieri della Sambuca" (Sambuca, Campeda, Frassignone, Pavana, San Pellegrino).
In base alle nuove disposizioni, che dovevano entrare in vigore a partire dal 1 maggio, furono aboliti gli statuti e le leggi comunali e vennero soppressi il Consiglio generale del Vicariato, i vicari e i consigli generali di tutti i comuni entrati a far parte della Comunità. Così come l'intero territorio pistoiese, anche la Comunità della Montagna venne sottratta alla giurisdizione della Pratica Segreta e sottoposta alla Camera delle Comunità, istituita nel 1769.
Il governo della nuova comunità venne affidato al Magistrato, organo di durata annuale, che ereditava gran parte delle competenze dei precedenti governi comunali. Era composto da un gonfaloniere e da cinque priori, estratti in successione da una borsa di possidenti che avessero più di trenta anni e con massa maggiore d'estimo superiore agli ottocento scudi. Il Magistrato, affiancato da sedici consiglieri (uno per popolo), estratti ciascuno da una borsa locale di possidenti la cui massa maggiore d'estimo era inferiore agli ottocento scudi, formavano il Consiglio generale. Il divieto di una nuova estrazione per i componenti del Magistrato era di un anno, per i componenti del Consiglio generale di tre. Oltre ai possidenti potevano essere imborsati anche gli enti laici ed ecclesiastici che detenessero proprietà nel territorio comunitativo, che potevano comunque nominare in loro vece candidati in regola con la legge vigente.
Il sistema fiscale venne riformato e razionalizzato grazie all'abolizione delle precedenti imposizioni e di tutte le imposte locali su persone, animali e usi civici, sostituite da un'unica tassa annuale fissa, detta " di redenzione", da versarsi in tre rate alla cassa della Camera delle Comunità. Alla Comunità della Montagna venne assegnata una somma di 3338 scudi da ripartire proporzionalmente fra i sedici popoli e relativi possidenti. Se non riusciva a pagare la tassa di redenzione con le sole rendite patrimoniali, ogni comunità era autorizzata a distribuire un'imposta sui possidenti, chiamata "dazio", al cui contingente poteva aggiungere un eventuale supplemento per sopperire alle necessità locali di spesa. La responsabilità delle entrate e delle uscite della comunità spettava al camarlingo, o depositario, estratto dalle borse approntate per il Magistrato e in carica da uno a tre anni consecutivi, con un successivo divieto di sei.
Un altro importante ufficio, da porsi all'incanto, era quello del "Provveditore di strade e fabriche", di durata triennale, incaricato di controllare lo stato delle strade, dei fiumi e degli edifici di tutto il territorio comunale, proporre i lavori urgenti e vigilare sulla loro corretta esecuzione. Per circoscrivere la propria area di competenza il Provveditore era tenuto ad approntare, con l'aiuto del Magistrato e del Cancelliere, un apposito Campione di strade. Con motuproprio del 22 febbraio 1798 vennero assegnati in accollo ai proprietari frontisti i lavori di manutenzione e di restauro delle strade comunitative: gli accollatari erano obbligati a far eseguire i lavori, i cui costi sarebbero stati poi ripagati dalla comunità.
Nella prima adunanza della nuova Comunità, tenutasi il 28 di maggio del 1775 e presieduta dal gonfaloniere Lorenzo Pacini, ci si occupò della preparazione delle borse per l'estrazione del Magistrato e del Consiglio, e dell'elezione e della messa all'incanto degli altri uffici.