Livello: fondo
Estremi cronologici: 1775 - 1818Consistenza: 103 unità
Con la legge del 24 aprile 1775, circa un anno dopo il contado fiorentino,
anche la Montagna pistoiese fu sottoposta alla riforma comunitativa granducale
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. Nacque così la Comunità della
Montagna di Pistoia, che assorbì, "in un sol corpo economico, ed una sola società, ed
amministrazione", i dodici comuni, e i rispettivi sedici popoli, sottoposti alla
giurisdizione del neonato Vicariato della Montagna (30 settembre 1772)
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: Cutigliano (popolo della
pieve di San Bartolomeo), Gavinana (popolo della pieve di Santa Maria Assunta di
Gavinana), Lizzano (porzione del popolo della pieve di Santa Maria Assunta di Lizzano),
Lancisa e Spignana (popolo di San Lorenzo e porzione del popolo della pieve di Santa
Maria Assunta di Lizzano), San Marcello (popolo della pieve di San Marcello papa),
Mammiano (popolo di San Biagio), Popiglio (popolo della pieve di Santa Maria Assunta di
Popiglio), Piteglio (porzione del popolo della pieve di Santa Maria Assunta di
Piteglio); per la Val di Forfora: Lanciole (popolo di San Bartolomeo), Crespole (popolo
di Santa Maria a Crespole), Calamecca (popolo di San Frediano e porzione del popolo
della pieve di Santa Maria Assunta di Piteglio); "cinque quartieri della Sambuca":
Sambuca (popolo di San Iacopo), Campeda (popolo di San Iacopo suddetto), Frassignone
(popolo di San Carlo), Pavana (popolo di Santa Maria), San Pellegrino (popolo di San
Pellegrino).
In base alle nuove disposizioni, che dovevano entrare in vigore a
partire dal 1 maggio, furono aboliti gli statuti e le leggi comunali, il Consiglio
generale del Vicariato, già del Capitanato, i vicari di San Marcello, Cutigliano,
Lizzano e Popiglio, i rappresentanti e i consigli generali di tutti i comuni entrati a
far parte della comunità.
Il governo della nuova comunità, eletto per sorteggio fra
i possidenti locali, era costituito dal Magistrato, un organo dalla durata annuale,
composto da un gonfaloniere e da cinque priori. Il suddetto Magistrato, più sedici
consiglieri (uno per popolo), formavano il Consiglio generale. Tutti i possidenti della
comunità saliti in carica avevano in questo modo la disponibilità di un voto in
consiglio.
Anche il sistema fiscale comunitativo veniva di pari passo riformato e
razionalizzato. A ciascuna comunità veniva assegnata, al posto delle numerose
imposizioni
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, che avevano fino ad allora vessato il distretto e costituivano il
cosiddetto "chiesto dei Nove"
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,
un'unica tassa annuale fissa, detta "tassa di redenzione", da versarsi in tre rate alla
cassa della Camera delle Comunità. Alla Comunità della Montagna venne assegnata una
somma di 3338 scudi da ripartire proporzionalmente fra i sedici popoli, e poi fra i loro
possidenti; essa veniva a sostituire ben diciassette voci di entrata fra tasse ed
imposizioni. Venivano inoltre abolite tutte le imposte locali su persone, animali ed usi
civici (persone, o teste, teste di bestie, lance, tasse sui fuochi, bocche maggiori e
minori, bocche di famiglie non originarie, bocche di comunisti e non comunisti, partite
di strade, tassa sulle vacche, su cavalli e somari, tassa di fida). Come si evince dal
regolamento generale delle comunità del distretto (29 settembre 1774)
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, ogni comunità veniva
infine autorizzata, se non riusciva a pagare la tassa di redenzione con le sole rendite
patrimoniali, a distribuire un'imposta sui possidenti, chiamata "dazio", al cui
contingente poteva aggiungere un eventuale supplemento per sopperire alle necessità
locali di spesa. Di tali oneri finanziari avrebbe dovuto occuparsi un camarlingo, o
depositario, che, contrariamente ai tempi passati, quando tale incarico veniva messo
all'incanto, sarebbe stato estratto dalle borse approntate per il Magistrato, e sarebbe
durato in carica da uno ad un massimo di tre anni consecutivi, con un successivo divieto
di sei; la responsabilità delle entrate e delle uscite della comunità, per la quale
avrebbe dovuto dare le dovute garanzie iniziali, era, come del resto in passato,
totalmente a suo carico.
Un altro importante ufficio, da porsi all'incanto a colui
che lo avrebbe espletato con le minori pretese finanziarie, era quello di "provveditore
di strade e fabriche", dalla durata triennale.
Infine, la Comunità della Montagna
di Pistoia veniva sottratta, come l'intero territorio pistoiese, alla giurisdizione
della Pratica Segreta, passando, come tutte le altre, a quella della Camera delle
Comunità, ufficio istituito nel 1769
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Nella prima adunanza, svoltasi il 28 di maggio del 1775
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e presieduta dal gonfaloniere Lorenzo Pacini, ci si occupò delle
nuove incombenze della comunità, come la preparazione delle borse per l'estrazione del
futuro Magistrato e del Consiglio, e l'elezione e la messa all'incanto degli uffici. Dal
suo svolgimento emerge la necessità di mantenere in ogni comune entrato a far parte
della Comunità della Montagna una parte degli uffici e degli incarichi acquisiti in
precedenza, come quelli di maestro di scuola e di campanaio, e di decentrarne altri di
tipo fiscale ed annonario, come quelli degli stimatori dei beni e dei deputati alla
descizione delle bocche e delle bestie.
Soggetti produttori:
Comunità della Montagna di Pistoia, San Marcello
Pistoiese (Pistoia), 1775 - 1808