Livello: serie
Estremi cronologici: 1787 - 1807Consistenza: 1 unità
Il gonfaloniere e i cinque priori, che formavano il Magistrato
comunitativo, venivano estratti in successione da una borsa di possidenti, d'età
superiore agli anni trenta, la cui massa maggiore d'estimo superasse gli ottocento
scudi. Il suddetto Magistrato, più sedici consiglieri (uno per popolo), estratti
ciascuno da una borsa locale di possidenti la cui massa maggiore d'estimo fosse
inferiore agli ottocento scudi, formavano il Consiglio generale. Il divieto di una
nuova estrazione per i componenti del Magistrato era di un anno, per i componenti
del Consiglio generale di tre. Fra i possidenti da imborsare non dovevano intendersi
soltanto le singole persone, ma anche gli enti laici ed ecclesiastici che
detenessero proprietà nel territorio comunitativo, i quali potevano comunque
nominare in loro vece candidati in regola con la legge vigente.