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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Depositeria dei pegni

Livello: serie

Estremi cronologici: 1696 mar.-1787 ago.

Consistenza: 2 unità

Il depositario dei pegni, ufficiale di nomina comunitativa sottoposto al beneplacito del magistrato dei nove, provvedeva alla tenuta dei pegni sequestrati dal messo ai debitori insolventi per ordine del podestà locale. Nel frontespizio dei libri che il cancelliere consegnava al depositario per la registrazione dei pegni sono illustrati con precisione i compiti di questo ufficiale. In essi si legge che il depositario era tenuto all'osservanza della legge del 27 settembre 1627, rinnovata l'anno 1668 e della nuova legge del magistrato dei nove del dì 7 maggio 1700. In queste leggi era disposto che ricevesse la consegna dei pegni da parte dei messi e dei cavallari alla presenza degli stimatori e con l'intervento del cavaliere di corte. I pegni, stimati il giusto prezzo, dovevano essere descritti nell'apposito libro, con l'indicazione del giorno, mese ed anno della consegna, il nome del proprietario e quello di colui che aveva fatto l'istanza di pignoramento, il nome dell'esecutore e la somma per la quale era stato fatto il sequestro. Gli stessi dati dovevano risultare sulla ricevuta fatta all'esecutore. I pegni dovevano essere custoditi con diligenza e, allo scadere del termine stabilito per legge, venduti all'incanto, annotando sotto la posta, la data, il luogo di vendita, il nome del compratore ed il prezzo. Dal ricavato venivano detratte le cifre per il pagamento degli esecutori e per il giusdicente. Il depositario non poteva restituire nessun pegno senza la licenza scritta del cavaliere di corte e doveva rilasciare una ricevuta i cui estremi erano trascritti sul libro dei pegni. Le licenze del cavaliere erano invece conservate in filza secondo un numero d'ordine. Quindici giorni prima dello scadere del suo mandato il depositario era tenuto a rendere conto del suo ufficio a due "ragionieri" della comunità e al cancelliere. Il depositario successore doveva ricevere la nota dei pegni pendenti dal predecessore e trascriverla nel suo libro. La carica era annuale, ma di solito veniva riconfermata la stessa persona e spesso la carica passava di padre in figlio. 1 Dall'esame delle deliberazioni della lega di Sesto 2 risulta che il salario del depositario dei pegni era di due scudi e che aveva l'obbligo di due mallevadori. Nell'archivio di Sesto Fiorentino si conservano i libri dei pegni e i saldi. Mancano i libri dei pegni dal marzo 1726 al febbraio 1731 e i saldi dei pegni del periodo 1782-1784.