Livello: serie
Estremi cronologici: 1696 mar.-1787 ago.Consistenza: 2 unità
Il depositario dei pegni, ufficiale di nomina comunitativa sottoposto al
beneplacito del magistrato dei nove, provvedeva alla tenuta dei pegni sequestrati
dal messo ai debitori insolventi per ordine del podestà locale. Nel frontespizio dei
libri che il cancelliere consegnava al depositario per la registrazione dei pegni
sono illustrati con precisione i compiti di questo ufficiale. In essi si legge che
il depositario era tenuto all'osservanza della legge del 27 settembre 1627,
rinnovata l'anno 1668 e della nuova legge del magistrato dei nove del dì 7 maggio
1700. In queste leggi era disposto che ricevesse la consegna dei pegni da parte dei
messi e dei cavallari alla presenza degli stimatori e con l'intervento del cavaliere
di corte. I pegni, stimati il giusto prezzo, dovevano essere descritti nell'apposito
libro, con l'indicazione del giorno, mese ed anno della consegna, il nome del
proprietario e quello di colui che aveva fatto l'istanza di pignoramento, il nome
dell'esecutore e la somma per la quale era stato fatto il sequestro. Gli stessi dati
dovevano risultare sulla ricevuta fatta all'esecutore. I pegni dovevano essere
custoditi con diligenza e, allo scadere del termine stabilito per legge, venduti
all'incanto, annotando sotto la posta, la data, il luogo di vendita, il nome del
compratore ed il prezzo. Dal ricavato venivano detratte le cifre per il pagamento
degli esecutori e per il giusdicente. Il depositario non poteva restituire nessun
pegno senza la licenza scritta del cavaliere di corte e doveva rilasciare una
ricevuta i cui estremi erano trascritti sul libro dei pegni. Le licenze del
cavaliere erano invece conservate in filza secondo un numero d'ordine. Quindici
giorni prima dello scadere del suo mandato il depositario era tenuto a rendere conto
del suo ufficio a due "ragionieri" della comunità e al cancelliere. Il depositario
successore doveva ricevere la nota dei pegni pendenti dal predecessore e
trascriverla nel suo libro. La carica era annuale, ma di solito veniva riconfermata
la stessa persona e spesso la carica passava di padre in figlio.
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Dall'esame delle deliberazioni della
lega di Sesto
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risulta che il salario del
depositario dei pegni era di due scudi e che aveva l'obbligo di due mallevadori.
Nell'archivio di Sesto Fiorentino si conservano i libri dei pegni e i saldi. Mancano
i libri dei pegni dal marzo 1726 al febbraio 1731 e i saldi dei pegni del periodo
1782-1784.