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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Cancelleria di San Miniato

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1559 - 1808

Consistenza: 328 unità

Il compito di verbalizzare quanto deciso dalle magistrature, di tenere in ordine e conservare le scritture, di rogare i contratti pubblici, era sempre stato affidato dalle singole comunità toscane, ad un notaio locale di fiducia. Con l'avvento del principato mediceo fu ufficializzata questa figura del "notarius-cancellarius" e fin dal 1532 1 si stabilì che le tratte degli uffici comunali si dovessero fare dal cancelliere che ne avrebbe rogato le deliberazioni. Con le successive ordinanze del 22 febbraio 1548 e dell' 1 luglio 1549 2 , fu imposto ai cancellieri (ancora nominati dalle singole comunità), di tenere in ordine e conservare le scritture, di rogare i contratti, di rogare e registrare gli atti delle magistrature. Nell'ambito di un più stretto controllo dell'attività delle comunità periferiche del Granducato, nel 1560 3 Cosimo I de' Medici istituì il Magistrato dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio fiorentino, a cui fu affidata una rigorosa vigilanza della gestione economica e della attività generale delle singole comunità. Per rendere più efficace il controllo sulle attività economiche e non, delle magistrature comunali e delle opere pie, si trasformò il vecchio notaio attuario nominato dalle comunità, in un cancelliere comunitativo nominato direttamente dai Nove Conservatori. Il cancelliere da attuario e notaio di fiducia delle singole comunità divenne un controllore esterno, un funzionario (generalmente proveniente da lontano) che limitò le languenti autonomie locali. Le competenze dei cancellieri e del nuovo ufficio creato per loro (la cancelleria) vennero diffuse con apposite istruzioni "ad personam" ai cancellieri, subito dopo la loro nomina. A San Miniato 4 il primo settembre 1569 arrivò da Colle Valdelsa il cancelliere "Hieronimus Bonaccorsis notarius publicus florentinus [...] per Magnificos dominos Novem Conservatores iuris dictionis [...] electo" 5 , portando con sé le nuove istruzioni di immediata validità. "In prima sia tenuto ed obligato il cancelliere fare inventario di tutti i libri et scritture così dell'extimo come d'ogni altra sorte, attenenti alla comunità, et quelli custodire, guardare et tenere con diligente cura [...]. Item sia tenuto et obligato ricordare et mettere avanti alli rappresentanti la comunità tutti gli offitii che si dovessino et occorressero farsi per tratta o per squittinio, o che si havesse ad incantare datii o entrate appartenenti alla comunità, acciò che le cose della comunità non vadino in lungo come per l'addrieto hanno fatto per mala cura di chi ha risieduto [...]. Item sia tenuto et obligato scrivere et registrare in sul libro de partiti tutte le proposte, partiti et consigli che saranno dalli governatori della comunità proposti [...] così rogare al camarlingo le ragioni distintamente così nell'entrata come nell'uscita [...] et registrare tutti li contratti, lettere, licentie et partiti che verranno dal Magistrato dei Signori Nove et Magistrati di Firenze et finalmente tutte le scritture pulitamente ordinate non lasciando alcuno indreto. Item sia tenuto dare il giuramento a tutti quelli che vorranno accettare Offitii et di detti giuramenti far nota in sul libro de partiti [...]. Item che sia obligato fare tutto quello che faceva il cancelliere che dependeva dalla comunità et di qui tenere un riscontro di tutta l'entrata et uscita che consegna al camarlingo tempo per tempo [...] et il camarlingo non possa far pagamento alcuno senza la polizza del cancelliere [...]. Item che sia obligato fare uno spoglio di tutti i debitori del comune per qualsivoglia cosa [...]. Item sia tenuto registrare la presente instructione in sul libro de partiti della comunità da farsi di nuovo per cominciare il primo di settembre 1569 [...] et insomma sia il suo offitio principale il procurare che l'entrate et denari pubblici si augmentino et non si diminuischino et risparmino le spese più che si può [...]" 6 . L' 8 agosto 1570 l'auditore fiscale Aurelio Manni inviò una lettera al cancelliere di San Miniato, in cui tra l'altro si precisava che era suo compito anche quello di vigilare affinché i giusdicenti compresi nella sua cancelleria amministrassero bene la giustizia 7 . Insomma il cancelliere doveva non solo controllare i magistrati e funzionari locali nella corretta applicazione delle leggi, ma anche i giudici periferici nell'esatto esercizio delle loro funzioni, costituendo così una sorta di controllo incrociato 8 . Negli anni immediatamente seguenti si andarono precisando e ampliando i poteri di controllo dei cancellieri che dovettero vigilare anche sull'operato e sulle scritture di Opere pie, consigli di podesteria e di vicariato 9 e custodire e aggiornare i campioni e le scritture delle decime e del catasto 10 . Contemporaneamente le singole comunità dovettero far fronte anche materialmente al reperimento di appositi locali per dare alloggio al cancelliere, all'archivio e agli uffici della cancelleria. A San Miniato, dopo una sistemazione provvisoria, il 21 settembre 1570, fu deliberato di prendere in affitto per questo scopo la casa di Giovanbattista di Francesco Portigiani posta "in latere Foris Porte l.d. la citerna 11 . Le nuove istruzioni emanate nel 1635 e fatte proprie dalle riforme statutarie del 1636 12 , non fecero che confermare le primitive attribuzioni dal 1678, allorchè l'antica tassa del macinato venne trasformata in una imposizione ad personam diventando una delle principali fonti per l'erario statale, ai cancellieri comunitativi spettò la supervisione e la principale responsabilità sulla riscossione di questa tassa. In particolare fu di loro spettanza la raccolta e la conservazione delle portate dei capofamiglia, la compilazione dei reparti, la trascrizione dei nomi dei tassati e delle rispettive quote sui dazzaioli, la registrazione e la conservazione delle deliberazioni dei deputati della tassa, il controllo dei saldi dei camarlinghi, l'accoglimento dei reclami, il versamento della cifra raccolta ai magistrati fiorentini 13 . Le riforme del 1774 con la erezione delle nuove comunità, nonostante la maggiore autonomia concessa ai governi locali, confermarono le competenze dei cancellieri. Anzi essi furono investiti "del carattere di archivisti delle comunità e luoghi pii" e come tali "sarà lor precisa incumbenza di disporre in buon ordine e di descrivere con esatto e diligente inventario, nei libri acciò destinati e tenuti in valida forma, tutte le scritture, filze e libri pubblici comunitativi" 14 . Gli stessi cancellieri, l'anno precedente, avevano ricevuto l'incombenza della custodia e conservazione di tutti gli atti dei tribunali 15 . Nel corso di oltre due secoli si erano accumulate una molteplicità di competenze e obblighi sui cancellieri che nelle istruzioni del 16 settembre 1779 16 così vennero definiti: -custodi delle leggi e ordini, -direttori delle aziende delle comunità, luoghi pii e patrimoni comunitativi, -esecutori degli ordini dei tribunali, dei magistrati e dei ministeri fiorentini, -notai e attuari delle comunità e luoghi pii, -archivisti delle comunità, -ministri del regio governo e del sovrano negli affari pubblici locali, -cancellieri delegati per l'azienda del sale, -cancellieri della tassa di macine. Queste competenze rimasero immutate fino al passaggio della Toscana nell'Impero francese 17 . Nel 1569, all'atto dell'istituzione, la cancelleria comunitativa di San Miniato ebbe coincidenza territoriale con la podesteria omonima, ma ben presto (1586) 18 inglobò i comunelli dell'ufficialato di Cigoli (Cigoli, Stibbio, Montebicchieri). Con le riforme del 1774, la nuova comunità di San Miniato acquistò i suddetti comuni di Cigoli, Stibbio e Montebicchieri, facendo nuovamente coincidere il territorio della cancelleria con quello della comunità di San Miniato.La cancelleria di San Miniato comprendeva il territorio della omonima podesteria (vedi), in più inglobò dal 1586 i territori di Cigoli, Stibbio e Montebicchieri. Dal 5 dicembre 1849 le fu aggregata la comunità di Montopoli, prima appartenuta alla cancelleria di Castelfranco di Sotto. Il cancelliere era nominato dal Magistrato dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino, con il compito di vigilare sulla gestione economica e sull'attività generale delle comunità. Verbalizzava le deliberazioni delle magistrature, controllava che i magistrati e i funzionari locali amministrassero correttamente la giustizia, custodiva e aggiornava i campioni e le scritture delle decime e del catasto, controllava la regolarità nella riscossione delle varie tasse, in particolar modo della tassa sul macinato. Inoltre era l'archivista della comunità e dei luoghi pii in quanto custodiva le scritture degli enti a lui sottoposti e ne redigeva l'inventario.