Con la restaurazione fu ripristinata la legge del 23 maggio 1774
concernente la composizione e il metodo di nomina del magistrato e dei consiglieri.
Fu reintrodotto il metodo della imborsazione e della tratta, escludendo la carica di
gonfaloniere che divenne di nomina granducale. La legge 16 settembre 18161 precisò che ogni anno
sarebbero stati rinnovati i priori per la metà del loro numero e i consiglieri per
intero. Contestualmente si uniformò a 25 anni l'età per l'ammissione all'ufficio di
priore e di consigliere. Il sistema delle tratte, salvo l'interruzione dal 1849 al
1853, si protrasse fino all'istituzione del secondo governo provvisorio toscano del
1859, che instaurò in forma definitiva l'elezione per suffragio
diretto.