Fin dai tempi repubblicani fu stabilita una gabella del 5% sopra le vendite
di bestie muline, asinine e cavalline, per la città e contado di Firenze. Il
ricavato doveva andare a coprire le spese per i lavori di manutenzione dell'Arno. La
legge 23 luglio 1549 dispose che "la detta gabella si debba pagare [...] non solo
nella città e contado di Fiorenza, dove la si paga e risquote di presente, ma ancora
in tutto il resto dello stato"1. La "Ordinatione concernente l'obbligo et modo del pagare la gabella
delle bestie cavalline, muline e asinine" del 15 febbraio 15822,
prescrisse il pagamento di soldi 1 per lira sul prezzo di vendita di dette bestie.
La riscossione di questa gabella fu di pertinenza di "ciascun rettore del dominio
fiorentino dentro ai termini della sua giurisdizione...civile"3. In realtà il notaio o cavaliere emetteva una polizza e il
contribuente versava la somma dovuta ad un apposito "depositario" che doveva
"rimettere tutti li danari che piglia di tre mesi in tre mesi nelle mani del
camarlingo dei capitani di Parte" 4. Nelle stesse
disposizioni si precisava che i cavalieri o notai avrebbero dovuto "tenere diligente
riscontro delle dette polizze sopra un quadernuccio..."5.