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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Civile e criminale

Livello: serie

Estremi cronologici: sec. XIII - 1772

Consistenza: 844 unità

In questa serie, documentata a partire dal XIII secolo, vi confluisce tutta la giurisdizione (civile, criminale, danno dato, «precetti»), del podestà entrante.
La giustizia veniva esercitata dal podestà, affiancato da un giudice, tanto in causis civilibus vel maleficiis, alla presenza di un notaio, che doveva verbalizzare tutti gli atti e le testimonianze delle cause discusse, come si legge negli Statuti del 1255, libro I, rub. 5. Infatti, i medesimi Statuti, rispettivamente nei libri II (De ordine iuris) e III (De maleficiis et penis eorum), definiscono l'intero campo giurisdizionale e confermano il potere del podestà concedendogli di decidere personalmente, in molti casi, la pena da infliggere1.
Con la sottomissione a Firenze dell'11 agosto 1353 si vedono riconfermati di massima i privilegi del podestà di San Gimignano, fatta eccezione per la giurisdizione di appello demandata a Firenze, mentre prima era di pertinenza del medesimo comune.
La documentazione pervenutaci, piuttosto lacunosa - almeno per il primo periodo - rispecchia la complessità della materia con unità archivistiche di contenuto non completamente omogeneo, ma affine al di là del titolo di coperta, quali «Liber causarum», «Liber testium», «Liber campariorurn» (si tratta di denunce relative al danno dato), «Liber de extravagantibus», «Liber maleficiorum», «Liber condepnationum», «Liber treguarum», «Causarum appellationum» «Liber inquisicionum» ecc.
Le unità archivistiche sono generalmente costituite da registri di piccole dimensioni legati in pergamena; all'interno, almeno i registri relativi alle cause vere e proprie, contengono anche le sentenze. Da notare che il cosiddetto «danno dato», fatte alcune eccezioni, è presente all'interno dei vari registri di cause civili o criminali.
A partire dal 1429, abbiamo una prevalenza di «Liber maleficiorum» che farebbero ipotizzare, già per quest'epoca, una suddivisione fra produzione criminale e civile, considerando anche il fatto che in questi anni inizia una serie (BB), il banco attuario, di registri destinati alle sole cause civili. Una netta censura però non sembra ancora possibile. Tuttavia - sebbene ancora uniti nelle medesime filze - compaiono, a partire dal 1482, accanto ai «Liber maleficiorum» (corredati generalmente di sentenze), un «bastardellus banci» e un «liber exationum causarum civilium» con repertorio dei rei, a testimoniare la già avvenuta distinzione in materia giurisdizionale fra civile e criminale. Da riscontri fatti, il «bastardellus banci» e il «liber exationum causarum civilium» sono complementari, con il medesimo arco cronologico.
Dal 1500 al 1543 tale serie (civile e criminale del podestà) continua presso l'Archivio di Stato di Siena2.
A partire dal 1543. la produzione civile continua a Siena e quella criminale, distinta ulteriormente in «non descritti» e «descritti», a San Gimignano. Infatti, Alessandro dei Medici, nel 1535, aveva istituito il Magistrato delle Bande destinato a salvaguardare alcuni privilegi per i militari - i «descritti», appunto - soprattutto per quanto riguardava la giustizia penale; il tribunale era presieduto da un Auditore. Sebbene i «descritti»,. compaiano già all'interno delle unità archivistiche del 1540, è solo a partire dal 1543 che il «Criminale» si sdoppia in due serie parallele ben definite: non descritti e descritti. Le filze sono generalmente composte da parti tra loro distinte costituenti querele, atti, lettere e sentenze.