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Dazio dei possidenti, lavoratori e testanti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1774 - 1806

Consistenza: 27 unità

Il Regolamento comunitativo, emanato il 23 maggio del 17741 da Pietro Leopoldo, decretò l'abolizione di tutte le imposte annuali "con titolo di chiesto di spese universali o con qualunque altro titolo ordinario o annuale".2 Al loro posto fu creata la tassa annuale di redenzione, il cui ammontare per ogni comunità fu stabilito dai regolamenti locali,3 che doveva essere versata nella Cassa della Camera delle Comunità di Firenze.

Le entrate comunitative, denominate "dazio", venivano versate dalla Comunità di San Casciano e comprendevano le seguenti spese e tasse: la tassa dei cavalli, le "spese universali", le spese per gli ambasciatori, le spese da rimborsare al vicariato di Certaldo, i salari e le altre spese necessarie al mantenimento dei tre bargelli, le spese per il "mantenimento dei malfattori del vicariato di Certaldo", la tassa per le "bestie del piè tondo", le spese per il mantenimento dei malati di mente della pia casa S. Dorotea, la provvisione "compresa la ritenzione e gli emolumenti" del cancelliere comunitativo,4 le spese per il giusdicente di San Casciano "per assistenza alla riforma della detta comunità", il salario del messo di San Casciano e del Terzo di Mercatale e, infine, la tassa di revisione, fissata per la comunità di San Casciano in lire 100, dovuta ai ragionieri della Camera delle Comunità di Firenze.

La tassa gravò sui proprietari di beni immobili, ma il Regolamento prevedeva anche un'imposizione annuale comunitativa, detta anch'essa "dazio", gravante sui contadini e sugli artigiani, "di qualunque professione" e fissata, per la Comunità di San Casciano, in scudi 250. Tale tassa doveva andare "in sollievo ed in diminuzione dell'imposizione annuale della detta Comunità di San Casciano, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale imposizione, per ogni rimanente dovrà posarsi sopra i possessori in detta Comunità, niuno eccettuato". Il reparto della tassa fu affidato alla Comunità stessa, che delegava a sua volta il compito ad una commissione, composta da "due probe e capaci persone abilitate a risiedere nell'istesso Magistrato",5 non prima di aver stabilito il bilancio delle necessità finanziarie locali.

La tassazione su contadini e artigiani era fissa, mentre quella sui possidenti variava a seconda delle esigenze della comunità. I due tipi di liquidazione appaiono in un unico registro.

>Il camarlingo, che effettuava le esazioni sotto la propria responsabilità rispondendone in proprio e attraverso propri mallevadori, poteva rimanere in carica per tre anni. Egli riceveva dal cancelliere il dazzaiolo compilato con i nomi dei contribuenti e con l'indicazione dell'ammontare delle quote loro assegnate.

Il pezzo n. 413 contiene la Legge del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo del 7 marzo 1788 in cui "la tassa di redenzione, applicata sui beni dei possessori, e pagata annualmente da detta comunità alla Camera Comunitativa di Firenze, non dovrà più essere ripartita tra i possessori, né sopra i loro beni... e la suddetta tassa non dovrà più pagarsi dalla Comunità alla Camera, né ad altri uffizi o cose dal primo settembre 1788".

La serie è composta dai dazzaioli, comprendenti i ristretti della massa dei possidenti, dei lavoratori e testanti e le note dei defalchi.