Comprende: "Statuti della Podesteria di San Donato in Poggio e di Barberino
di Val d'Elsa" del 1570 (cc. 1-38); "Statuti della Lega di San Donato in
Poggio e popoli e comuni" del 1406 (cc. 39-77).
1) Statuto della Podesteria di San Donato in Poggio e del comune di Barberino
Valdelsa del 1570.
c. 1: "... che li presenti statuti di quella habbino buon principio, miglior
mezzo et ottimo fine, li quali furono fatti e riformati al tempo del
magnifico e generoso huomo Lelio di messer Mario Bonci da Monte Pulciano
cittadino fiorentino, e per li prudenti huomini statutarii Piero di
Michelagnolo Stanghetti per il Terzo di San Donato in Poggio, Costantino di
Michele Taddei per il Terzo di Barberino, Simone di Goro Leoncini per il
Terzo di Sant'Appiano. Eletti, assunti e deputati secondo gl'ordini di essa
Podesteria a far riformare e di nuovo ordinare li presenti statuti, e
ordinazioni della prefata Podesteria, con l'intervento matura deliberatione
e consenso, e presentia del prefato signor Podestà e di ser Francesco di
Mario Volpai da Monte Pulciano, notaio pubblico fiorentino, cavaliere di
detto signor Podestà e Cancelliere di essa Podesteria e di detti statutari,
eletti come di sopra...".
Lo Statuto è composto da quattro libri per un totale di 54 rubriche:
Libro primo
1) [c. 2r] Del reggimento del Podestà
2) [c. 2v] Del consegnare le masserizie del palazzo
3) [c. 3r] Che il podestà e sua corte stia a sindacato
4) [c. 3v] Della pena del Podestà e sua corte che pigliasse premio con la
forma de presenti Statuti
5) [c. 3v] Del premio del Podestà e sua corte
6) [c. 5v] Del modo di eleggere il novo consigliere
7) [c. 6v] Del giuramento del novo consigliere
8) [c. 6v] Dell'autorità del Consiglio generale
9) [c. 7v] Del modo delle proposte
10) [c. 8r] De camarlinghi della Podesteria e loro officio
11) [c. 9r] Dell'officio e obbligo del Sindaco del Vicariato
12) [c. 9v] Del modo di imborsare i Rettori de malefitii
13) [c. 10r] Che il cancelliere sia tenuto leggere li statuti al
Consiglio
14) [c. 10v[ Dell'offitio delli stimatori
15) [c. 10v] Dell'eletione e offitio de messi
16) [c. 11r] Che ciascuno che sarà estratto d'alcun officio della
Podesteria sia tenuto accettare
17) [c. 11v] Della tratta degli offitiali
18) [c. 12r] Dell'entrata del novo offitio
19) [c. 12v] Della cassa degl'offitiali
Libro secondo
1) [c. 13r] In che modo si proceda nelle cause civili e criminali
2) [c. 14v] Delle cause da finirsi per via di giuramento
3) [c. 15r] Delle cause esecutive
4) [c. 15v] De pegni
5) [c. 16r] Del modo di procedere ne' sequestri
6) [c. 17v] Che li congiunti litiganti siano costretti a compromesso
7) [c. 18r] Che a petizione di qualunque persona che fosse mallevadora o
obbligata per altri il Podestà sia tenuto de fatto farla
disobbligare
8) [c. 18v] Dell'instantia delle cause civili
9) [c. 19r] De sospetti di fuga
10) [c. 19v] Del consiglio del savio
11) [c. 20r] Della pena di chi domandasse il credito dua volte
12) [c. 20v] Che niuno possa essere convenuto alla Mercantia
13) [c. 21r] De giorni feriali
14) [c. 21v] Delle tenute de beni
15) [c. 22v] Dove non si dispone per li presenti statuti si ricorra alli
statuti fiorentini
16) [c. 23r] Dell'appelli
17) [c. 23v] Dell'esentioni del mercato
18) [c. 24r] Del premio di piazzaioli
Libro terzo de Malefitii
1) [c. 26v] Della pena di chi disobedisse a precetti
2) [c. 27r] Della pena di chi rompe i sequestri
Libro quarto del Danno Dato
1) [c. 27v] Della pena di chi desse danno personalmente
2) [c. 28v] Della pena di chi togliesse legna tagliate
3) [c. 29r] Della pena di chi tagliasse viti e olivi o altro
4) [c. 29r] Della pena di chi facesse erba
5) [c. 29r] Della pena di chi mettesse fuoco in stoppie o boschi
altrui
6) [c. 29v] Del segare e della pena
7) [c. 29v] Delle vigne
8) [c. 30r] Della pena di chi buttasse brutture nelle fonti
9) [c. 30v] Della pena di chi mettesse letami nell'antiporti
10) [c. 30v] Della pena di chi desse danno con bestie
11) [c. 31v] Della pena di chi non facesse orto di poponi
12) [c. 31v] Infra quanto tempo si possa accusare
13) [c. 32r] Dell'obbligo de Rettori e de Governatori
14) [c. 36v] Che ogni anno si rivegghino le ragioni de pegni
15) [c. 38v] Che non si possino far novi statuti senza la participazione
della Pratica Segreta
2) Statuto della Lega di San Donato in Poggio del 1406.
c. 39: "Questi sono li statuti e ordinamenti della lega di San Donato in
Poggio del contado di Firenze fatti e ordinati, e rescritti, e composti al
tempo del nobile homo Zanobi di messer Andrea de' Bardi da Firenze per lo
magnifico popolo e comune di Firenze... per li infrascritti savi e discreti
homini eletti e deputati... scritti e pubblicati per me Andrea di Francesco
da Radda cittadino e notaio fiorentino et hora notaio et officiale di detto
Podestà".
Lo Statuto è composto da tre libri per un totale di 39 rubriche:
1) [c. 39v] Del giuramento del Podestà e suo
notaio
2) [c. 40r] Che il Podestà si rappresenti con suoi officiali al suo
officio il dì che entra
3) [c. 40v] Della bestemmia delle condannagioni che tocca al Podestà
4) [c. 40v] Del sindacato del Podestà
5) [c. 40v] Che i Podestà e suoi notai non possino domandare né ricevere
altra cosa
6) [c. 41r] Dell'eletione del Consiglio generale
7) [c. 42v] Della balia del Consiglio generale della Lega
8) [c. 43v] Il modo di proporre le proposte al Consiglio
9) [c. 44r] Dell'elezione del camarlingo della detta Lega
10) [c. 45v] Dell'elezione de Sindaci della Lega
11) [c. 46v] Dell'elezione de Rettori de Comuni e popoli della Lega
12) [c. 47r] Che i Rettori de Popoli e Comuni sieno tenuti denuntiare i
malefitii
13) [c. 47r] Che il notaio sia tenuto leggere li statuti al Consiglio
14) [c. 47v] Dell'elezione delli stimatori della Lega e del loro
officio
15) [c. 48r] Dell'elezione de paciari e loro officio
16) [c. 48v] Dell'eletione dei messi
17) [c. 49v] Che ciascuna persona eletta ad alcuno officio sia tenuta ad
accettare
18) [c. 49v] Della pena di chi fosse eletto imbasciatore della Lega e non
andasse a fare l'imbasciata a lui commessa
19) [c. 50r] Che il notaio sia tenuto dare per scritto al camarlingo
tutti li stantiamenti
20) [c. 50r] Obbligo del Gonfaloniere e Pennoniere
21) [c. 50v] Che niuno che non sia alirato nella detta Lega possa di
alcuno offitio
22) [c. 51r] Del salario del Gonfaloniere e proposte
Secondo libro dell'ordine della ragione civile
1) [c. 53r] Infra quanto tempo si devino spedire le cause civili e
criminali
2) [c. 53r] Delli staggimenti
3) [c. 54r] Dell'esentione il giorno di mercato
4) [c. 54v] Che i forestieri sieno spediti
5) [c. 55r] Che si dia fede a rapporti de messi
6) [c. 55r] De salari e mercede del Podestà e sua notai
7) [c. 56r] Dell'emolumenti de messi
8) [c. 56r] Di fare compromettere le quistioni e liti che sono fra
parenti
Libro terzo de Malefitii
1) [c. 56v] Del modo di procedere ne malefitii e in quanto tempo si
debbino spedire i processi
2) [c. 57r] Autorità al Podestà di poter condannare
3) [c. 57r] Della pena di chi contradisce il pegno
4) [c. 57v] Della pena di chi desse danno personalmente
5) [c. 58r] Della pena di chi rubasse legna tagliata
6) [c. 58r] Della pena di chi tagliasse alcuna vite altrui o altri albori
fruttiferi
7) [c. 58v] Della pena di chi facesse erba in orti, vigne o canneti
altrui
8) [c. 58v] Della pena chi mettesse fuoco in stoppie o boschi altrui
9) [c. 59r] Della pena di chi desse danno con bestie ne beni
altrui
Seguono riforme degli anni 1514, 1541, 1544, 1551, 1556, 1569 (cc.
59v-77r).
Contiene"Tabula" delle rubriche.
Reg. cart.
leg. perg.
cc.
1-78