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Contenuto della pagina


Statuti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1406 - 1570

Consistenza: 1 unità

Il pezzo contiene due copie degli statuti della lega di San Donato in Poggio, trascritte in ordine cronologico inverso. Gli statuti più antichi risalgono al 1406 e furono redatti tra il mese di agosto e settembre. I secondi invece sono la redazione del 1570. A seguire si trovano le modificazioni che furono effettuate tra la prima e la seconda redazione negli anni tra il 1514 e il 1569.

La prima redazione del 1406 si articola in tre libri per un totale di 39 rubriche; la seconda invece in quattro libri per un totale di 54 rubriche.

Al[t]re redazioni degli statuti del Comune di Barberino sono conservate nel fondo degli Statuti delle Comunità autonome e soggette, presso l'Archivio di Stato di Firenze.1

Come detto, gli Statuti di Barberino del 1406 si articolano in 39 rubriche che regolano la vita della comunità: il primo libro è dedicato interamente al funzionamento e alla regolamentazione delle cariche comunitative, a partire dalle elezioni delle principali, alle modalità di riunione delle magistrature; il secondo riguarda la regolamentazione della vita civile, mentre il terzo è il così detto "libro dei malefici" e indica le pene da comminarsi a coloro che avessero causato danni ai beni altrui o della comunità. Nello statuto del 1570 la parte dei danni e delle pene è articolata in due libri distinti, il primo dei "malefici", il secondo del "danno dato".



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Statuti della Podesteria di San Donato in Poggio e Barberino di Valdelsa
Statuti di San Donato

Comprende: "Statuti della Podesteria di San Donato in Poggio e di Barberino di Val d'Elsa" del 1570 (cc. 1-38); "Statuti della Lega di San Donato in Poggio e popoli e comuni" del 1406 (cc. 39-77).


1) Statuto della Podesteria di San Donato in Poggio e del comune di Barberino Valdelsa del 1570.

c. 1: "... che li presenti statuti di quella habbino buon principio, miglior mezzo et ottimo fine, li quali furono fatti e riformati al tempo del magnifico e generoso huomo Lelio di messer Mario Bonci da Monte Pulciano cittadino fiorentino, e per li prudenti huomini statutarii Piero di Michelagnolo Stanghetti per il Terzo di San Donato in Poggio, Costantino di Michele Taddei per il Terzo di Barberino, Simone di Goro Leoncini per il Terzo di Sant'Appiano. Eletti, assunti e deputati secondo gl'ordini di essa Podesteria a far riformare e di nuovo ordinare li presenti statuti, e ordinazioni della prefata Podesteria, con l'intervento matura deliberatione e consenso, e presentia del prefato signor Podestà e di ser Francesco di Mario Volpai da Monte Pulciano, notaio pubblico fiorentino, cavaliere di detto signor Podestà e Cancelliere di essa Podesteria e di detti statutari, eletti come di sopra...".

Lo Statuto è composto da quattro libri per un totale di 54 rubriche:

Libro primo

1) [c. 2r] Del reggimento del Podestà

2) [c. 2v] Del consegnare le masserizie del palazzo

3) [c. 3r] Che il podestà e sua corte stia a sindacato

4) [c. 3v] Della pena del Podestà e sua corte che pigliasse premio con la forma de presenti Statuti

5) [c. 3v] Del premio del Podestà e sua corte

6) [c. 5v] Del modo di eleggere il novo consigliere

7) [c. 6v] Del giuramento del novo consigliere

8) [c. 6v] Dell'autorità del Consiglio generale

9) [c. 7v] Del modo delle proposte

10) [c. 8r] De camarlinghi della Podesteria e loro officio

11) [c. 9r] Dell'officio e obbligo del Sindaco del Vicariato

12) [c. 9v] Del modo di imborsare i Rettori de malefitii

13) [c. 10r] Che il cancelliere sia tenuto leggere li statuti al Consiglio

14) [c. 10v[ Dell'offitio delli stimatori

15) [c. 10v] Dell'eletione e offitio de messi

16) [c. 11r] Che ciascuno che sarà estratto d'alcun officio della Podesteria sia tenuto accettare

17) [c. 11v] Della tratta degli offitiali

18) [c. 12r] Dell'entrata del novo offitio

19) [c. 12v] Della cassa degl'offitiali


Libro secondo

1) [c. 13r] In che modo si proceda nelle cause civili e criminali

2) [c. 14v] Delle cause da finirsi per via di giuramento

3) [c. 15r] Delle cause esecutive

4) [c. 15v] De pegni

5) [c. 16r] Del modo di procedere ne' sequestri

6) [c. 17v] Che li congiunti litiganti siano costretti a compromesso

7) [c. 18r] Che a petizione di qualunque persona che fosse mallevadora o obbligata per altri il Podestà sia tenuto de fatto farla disobbligare

8) [c. 18v] Dell'instantia delle cause civili

9) [c. 19r] De sospetti di fuga

10) [c. 19v] Del consiglio del savio

11) [c. 20r] Della pena di chi domandasse il credito dua volte

12) [c. 20v] Che niuno possa essere convenuto alla Mercantia

13) [c. 21r] De giorni feriali

14) [c. 21v] Delle tenute de beni

15) [c. 22v] Dove non si dispone per li presenti statuti si ricorra alli statuti fiorentini

16) [c. 23r] Dell'appelli

17) [c. 23v] Dell'esentioni del mercato

18) [c. 24r] Del premio di piazzaioli


Libro terzo de Malefitii

1) [c. 26v] Della pena di chi disobedisse a precetti

2) [c. 27r] Della pena di chi rompe i sequestri


Libro quarto del Danno Dato

1) [c. 27v] Della pena di chi desse danno personalmente

2) [c. 28v] Della pena di chi togliesse legna tagliate

3) [c. 29r] Della pena di chi tagliasse viti e olivi o altro

4) [c. 29r] Della pena di chi facesse erba

5) [c. 29r] Della pena di chi mettesse fuoco in stoppie o boschi altrui

6) [c. 29v] Del segare e della pena

7) [c. 29v] Delle vigne

8) [c. 30r] Della pena di chi buttasse brutture nelle fonti

9) [c. 30v] Della pena di chi mettesse letami nell'antiporti

10) [c. 30v] Della pena di chi desse danno con bestie

11) [c. 31v] Della pena di chi non facesse orto di poponi

12) [c. 31v] Infra quanto tempo si possa accusare

13) [c. 32r] Dell'obbligo de Rettori e de Governatori

14) [c. 36v] Che ogni anno si rivegghino le ragioni de pegni

15) [c. 38v] Che non si possino far novi statuti senza la participazione della Pratica Segreta


2) Statuto della Lega di San Donato in Poggio del 1406.

c. 39: "Questi sono li statuti e ordinamenti della lega di San Donato in Poggio del contado di Firenze fatti e ordinati, e rescritti, e composti al tempo del nobile homo Zanobi di messer Andrea de' Bardi da Firenze per lo magnifico popolo e comune di Firenze... per li infrascritti savi e discreti homini eletti e deputati... scritti e pubblicati per me Andrea di Francesco da Radda cittadino e notaio fiorentino et hora notaio et officiale di detto Podestà".

Lo Statuto è composto da tre libri per un totale di 39 rubriche:

1) [c. 39v] Del giuramento del Podestà e suo notaio

2) [c. 40r] Che il Podestà si rappresenti con suoi officiali al suo officio il dì che entra

3) [c. 40v] Della bestemmia delle condannagioni che tocca al Podestà

4) [c. 40v] Del sindacato del Podestà

5) [c. 40v] Che i Podestà e suoi notai non possino domandare né ricevere altra cosa

6) [c. 41r] Dell'eletione del Consiglio generale

7) [c. 42v] Della balia del Consiglio generale della Lega

8) [c. 43v] Il modo di proporre le proposte al Consiglio

9) [c. 44r] Dell'elezione del camarlingo della detta Lega

10) [c. 45v] Dell'elezione de Sindaci della Lega

11) [c. 46v] Dell'elezione de Rettori de Comuni e popoli della Lega

12) [c. 47r] Che i Rettori de Popoli e Comuni sieno tenuti denuntiare i malefitii

13) [c. 47r] Che il notaio sia tenuto leggere li statuti al Consiglio

14) [c. 47v] Dell'elezione delli stimatori della Lega e del loro officio

15) [c. 48r] Dell'elezione de paciari e loro officio

16) [c. 48v] Dell'eletione dei messi

17) [c. 49v] Che ciascuna persona eletta ad alcuno officio sia tenuta ad accettare

18) [c. 49v] Della pena di chi fosse eletto imbasciatore della Lega e non andasse a fare l'imbasciata a lui commessa

19) [c. 50r] Che il notaio sia tenuto dare per scritto al camarlingo tutti li stantiamenti

20) [c. 50r] Obbligo del Gonfaloniere e Pennoniere

21) [c. 50v] Che niuno che non sia alirato nella detta Lega possa di alcuno offitio

22) [c. 51r] Del salario del Gonfaloniere e proposte


Secondo libro dell'ordine della ragione civile

1) [c. 53r] Infra quanto tempo si devino spedire le cause civili e criminali

2) [c. 53r] Delli staggimenti

3) [c. 54r] Dell'esentione il giorno di mercato

4) [c. 54v] Che i forestieri sieno spediti

5) [c. 55r] Che si dia fede a rapporti de messi

6) [c. 55r] De salari e mercede del Podestà e sua notai

7) [c. 56r] Dell'emolumenti de messi

8) [c. 56r] Di fare compromettere le quistioni e liti che sono fra parenti


Libro terzo de Malefitii

1) [c. 56v] Del modo di procedere ne malefitii e in quanto tempo si debbino spedire i processi

2) [c. 57r] Autorità al Podestà di poter condannare

3) [c. 57r] Della pena di chi contradisce il pegno

4) [c. 57v] Della pena di chi desse danno personalmente

5) [c. 58r] Della pena di chi rubasse legna tagliata

6) [c. 58r] Della pena di chi tagliasse alcuna vite altrui o altri albori fruttiferi

7) [c. 58v] Della pena di chi facesse erba in orti, vigne o canneti altrui

8) [c. 58v] Della pena chi mettesse fuoco in stoppie o boschi altrui

9) [c. 59r] Della pena di chi desse danno con bestie ne beni altrui


Seguono riforme degli anni 1514, 1541, 1544, 1551, 1556, 1569 (cc. 59v-77r).

Contiene"Tabula" delle rubriche.
Reg. cart. leg. perg. cc. 1-78
1406 ago. - 1570 lug.