Livello: fondo
Estremi cronologici: 1773 - 1849Consistenza: 63 unità
A partire dal 1771 si avviò nel granducato una massiccia riforma dei
tribunali di giustizia, volta ad unificare il variegato sistema giudiziario toscano
e a dargli un'impronta di maggior efficienza e competenza. Una prima importante
innovazione riguardò la carica di giudice, per il cui conseguimento non fu più
ritenuto sufficiente il censo e il privilegio politico, come in passato, bensì un
titolo meritocratico, come la laurea di dottore in legge, oltre al superamento di un
esame presso l'ufficio della Pratica Segreta
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. Dopo il riordino delle carriere fu progettata nel
1772 una più razionale ripartizione circoscrizionale delle magistrature giudiziarie,
in base alla quale il granducato venne suddiviso in 41 vicariati
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(scesi successivamente a 34 nel
1784
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), con competenze sia civili che
criminali, ciascuno dei quali era ripartito in potesterie, con prerogative
esclusivamente civili.
Con tale riforma non si riuscì comunque a separare
definitivamente il potere giudiziario da quello politico, due poteri
tradizionalmente uniti in tutti i magistrati periferici precedenti, come capitani,
vicari e podestà. Infatti le importanti incombenze affidate ai vicari, inerenti alla
vigilanza del territorio e al mantenimento dell'ordine pubblico (protezione dei
pupilli, soccorso dei poveri, controllo di carceri, monasteri, scuole e ambiente,
sorveglianza sui propri sottoposti e sulle magistrature locali)
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finirono per farne ancora non soltanto dei semplici giudici, ma anche degli
importanti ministri periferici, come dimostra il loro ampio carteggio. Terminò
semmai la collaborazione con i cancellieri, che smisero di occuparsi degli affari
del Vicariato, del quale rimase loro soltanto l'onere della custodia dell'archivio.
In ambito penale i vicari assunsero competenze molto più ampie dei precedenti
giusdicenti, ma a partire dal 1777 i processi criminali da loro instruiti dovevano
essere inviati per l'appello al "Supremo tribunale di giustizia". Dai vicari
dipendevano gli esecutori di giustizia, come bargelli, caporali e famigli, o birri,
che costituivano una sorta di corpo di polizia. Proprio certe precise funzioni di
polizia, distinte da quelle prettamente giudiziarie, emergono in alcuni
provvedimenti presi dai vicari e conosciuti come "atti economici", con i quali si
agiva al di fuori dei tribunali, a scopo preventivo e con procedura sommaria, nei
confronti di sospetti di reato e di perturbatori dell'ordine pubblico, ai quali si
potevano comminare piccole pene detentive e pecuniarie senza bisogno di alcun
processo, in via, appunto, "economica"
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.
Al
Capitanato della Montagna subentrò così il Vicariato maggiore della Montagna di
Pistoia, che esercitava su tutto il territorio sia la giurisdizione civile che
quella criminale. La residenza alternata a San Marcello e a Cutigliano del passato
giusdicente venne abolita, e fissata nella prima località. Il vicario era assistito
da un notaio civile, che aveva l'obbligo di recarsi due volte al mese a Cutigliano,
e da un notaio criminale, detto "notaio dei malefizi".
Con l'avvento del
governo francese i vicariati furono aboliti e sostituiti da una, o più, Giudicature
di pace.
A partire dal 27 giugno del 1814
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tornò in vigore il sistema basato sui vicariati, che dipendevano
adesso da Governi civili e Commissariati regi, sostituitisi alle Sottoprefetture
imposte dai francesi. Ai giusdicenti periferici erano state tolte, in ogni caso,
molte delle competenze criminali precedenti. I vicari non potevano infatti emettere
sentenze che contemplassero pene superiori al confino; i reati più gravi, dei quali
gli ufficiali periferici dovevano soltanto preparare l'indagine informativa e
l'istruttoria, erano giudicati dai Tribunali collegiali di prima istanza, istituiti
presso i Commissariati, mentre quelli che presupponevano le massime pene erano
avocati dalla Rota criminale fiorentina. Un'ulteriore stretta in senso limitativo
delle competenze dei vicari fu effettuata nel 1838: in materia criminale ad essi
furono riservati reati che implicavano non più di otto giorni di detenzione o 25
lire di multa. Anche le sentenze in materia civile emesse dai vicari, inizialmente
senza restrizioni, furono sottoposte a progressive limitazioni.
Soggetti produttori:
Vicariato della Montagna di Pistoia, San Marcello
Pistoiese (Pistoia), 1772 - 1808
Vicariato di San Marcello, San Marcello Pistoiese
(Pistoia), 1814 - 1848