Livello: serie
Estremi cronologici: 1357 - 1808Consistenza: 62 unità
Nell'archivio storico del comune di Buggiano si conservano in serie quasi ininterrotta i libri delle deliberazioni degli organi comunitativi dal 1357 al 1808. Il funzionamento degli organi istituzionali del comune ricavabile dagli statuti, però, non è così antico, dato che il primo documento statutario pervenutoci integralmente risale al 13 marzo 1378. Lo statuto trecentesco è suddiviso in 5 libri e 325 rubriche. I cinque libri non hanno titolo. Indicativamente, nel primo libro (41 rubriche) si tratta degli organi di governo del comune; nel secondo libro (79 rubriche) si tratta della materia civile; nel terzo libro (56 rubriche) si tratta della materia penale; nel quarto libro (38 rubriche) si tratta del danno dato; nel quinto libro (111 rubriche) si tratta del regolamento degli uffici comunali e più in generale del modo di condurre la vita all'interno del comune. La somma autorità nelle cause civili e criminali era il podestà, sola istanza competente salva la competenza superiore del vicario fiorentino di Valdinievole. Egli curava anche la custodia militare e la difesa del territorio del comune, coordinando le funzioni degli altri ufficiali competenti. Aveva a sua disposizione, mantenendolo a sue spese, un seguito composto da un notaio e quattro esecutori oltre ad un cavallo da guerra. La massima istanza amministrativa del Comune era però rappresentata da un organo collegiale di trentasette membri, il Consiglio generale. Esso era composto dai sei magistrati detti Defensores, da altri sette magistrati chiamati Capitani di parte guelfa, da otto membri del cosiddetto Consiglio di parte guelfa e dai cosiddetti sedici boni viri, otto di Buggiano, quattro del Borgo e due per ciascuno per Stignano e Colle. Il Consiglio generale aveva la piena potestà e competenza su tutti gli affari spettanti al comune e alle comunità che lo componevano. Le deliberazioni richiedevano per l'approvazione una maggioranza qualificata di 24 voti su 37, e di 27 se si trattava di spese; le deliberazioni riguardanti gli interessi del comune di Firenze passavano invece a maggioranza semplice. Il consiglio veniva convocato per voto unanime di Capitani e Defensores e nessun altro poteva convocarlo, se non il Podestà per materia interessante il comune di Firenze. I deliberati del Consiglio generale venivano eseguiti da un organo collegiale di sei membri detti Defensores. In questa magistratura, come nel Consiglio, venivano proporzionalmente rappresentate tutte e quattro le terre federate che componevano la comunità di Buggiano dato che quest'ultima vi nominava tre membri e le altre tre (Borgo, Colle e Stignano) un membro ciascuna. I Defensores duravano in carica tre mesi ed emettevano provvedimenti in piena autonomia purché non fossero in contrasto col deliberato del Consiglio. Erano coadiuvati nel loro compito dai Capitani di parte guelfa, cioè sette militanti della parte guelfa abitanti tre a Buggiano, due a Stignano, uno al Borgo e uno al Colle. Anch'essi duravano in carica tre mesi ed erano governati da un presidente che ruotava ogni tredici giorni. Costoro avevano la responsabilità della gestione delle cose delle comunità in caso di guerra. Operando assieme al loro consiglio, composto di otto membri, quattro di Buggiano, due di Stignano, uno del Borgo e uno del Colle, ordinavano le guardie, le esplorazioni, le esercitazioni, provvedevano alla custodia e alla manutenzione ordinaria delle fortificazioni, custodivano le insegne e le chiavi delle porte delle quattro comunità. Assieme ai defensores, avevano la capacità di ordinare spese connesse all'esercizio dei loro poteri sino a un massimo di 25 lire di Ricordati piccoli per l'intera durata del loro mandato. I Sedici buoni uomini (boni viri) rappresentavano infine una specie di alta autorità di controllo e di revisione dell'operato di tutti gli ufficiali del comune oltre che di appello in materia. Per loro autorità si tutelavano i singoli cittadini da ogni eccesso di potere o violazione di legge che potessero essere commessi da uno più uffici od ufficiali. Questi organi esprimevano una lunga e complessa serie di magistrature e ufficiali, che avevano il compito di sovrintendere alle operazioni di gestione degli affari della comunità: il camarlingo generale, il camerario delle paghe di Firenze, gli stimatori degli insoluti, il notaio del comune, gli ufficiali alle vie etc. Particolarmente interessante è poi la figura del Massarius cartarum seu instrumentorum comunis: si tratta di un vero e proprio archivista. Costui, che restava in carica un anno, doveva custodire in uno scrigno nella cappella di San Giovanni tutte le carte, i documenti e i contratti riguardanti il comune. Di esso, chiuso con due chiavi, egli conservava in mano una chiave, mentre l'altra era nelle mani dell'operaio dell'opera di San Giovanni. Il suo contenuto (nella rubrica dello statuto che si occupa di questa materia si accenna a carte, strumenti e registri dei Banditi)doveva essere descritto in un inventario steso a cura del notaio del comune e regolarmente aggiornato. Ognuno dei quattro centri in cui si articolava il comune manteneva inoltre almeno un messo e il numero dei messi poteva essere aumentato a discrezione dei Defensores. Quanto alle modalità di elezione, tutti gli ufficiali del comune dovevano essere Guelfi e originari del territorio comunale. Si eleggevano per insacculazione i defensores, i capitani di parte, il loro consiglio, il consiglio generale e il notaio del comune. Per la prima volta i nomi degli insacculati vennero scelti da un notaio su indicazione degli statutarii; una volta esaurito il sacco, cioè dopo sei anni e mezzo dalla prima elezione, l'ultimo governo comunitativo (defensores, capitani, consiglieri dei capitani e consiglio generale) avrebbe eletto dieci uomini di almeno trent'anni d'età e di fede guelfa che, assieme a loro, avrebbero a loro volta eletto otto uomini con gli stessi requisiti i quali avrebbero avuto il titolo di statutarii. Essi avrebbero avuto il compito, su mandato del governo del comune, di modificare se necessario il testo degli statuti e avrebbero provveduto a rinnovare il sacco degli eleggibili secondo le prescrizioni e le regole che avrebbero opportune, approvate da almeno sei di loro. In caso di morte, assenza o rinunzia si provvedeva ad estrarre un altro nome dal sacco, sino ad esaurimento. Peraltro, il governo del comune e ciascuno dei suoi organi poteva designare per nomina ufficiali o deputati particolari, senza diritto a salario; in quest'ultimo caso era indispensabile un provvedimento apposito del consiglio generale. Gli ufficiali non insaccati, salvo maggior tempo fissato dallo Statuto, sono ineleggibili ad altro ufficio per un anno a partire dal giorno della loro scadenza dalla carica; quelli insaccati non sono soggetti ad alcun periodo di ineleggibilità; quelli condannati per baratteria, frode o falso sono perpetuamente inibiti ad accedere ai pubblici uffici. Nel 1575 gli statuti vennero completamente rinnovati e la struttura istituzionale del comune cambiò. Il Podestà venne definitivamente individuato come un ufficiale con competenze esclusivamente giudiziarie sia nel civile che nel criminale, salva sempre la competenza del vicario di Pescia per i reati più gravi e il foro riservato degli Otto di Guardia e Balia per le controversie sorte fra gli abitanti d Buggiano e i cittadini fiorentini. I Defensores, i Capitani di Parte e il loro Consiglio si fusero in un solo organo collegiale esecutivo composto di nove membri, l'Uffizio dei Difensori e Capitani di Parte, scelto per insacculazione, che durava in carica tre mesi ed assommava in sé le competenze degli organi che sostituiva. Trattandosi di un numero dispari, la rappresentatività delle quattro località che la componevano era assicurata grazie ad un complesso sistema di scelta, organizzato in questo modo: a Buggiano e a Colle spettavano rispettivamente quattro e due membri, mentre a Stignano e a Borgo, a turno, spettavano due membri per il primo trimestre ed un membro per il successivo. Presiedeva l'organo un ufficiale col titolo di Gonfaloniere, scelto per i primi quattro trimestri fra i membri di Buggiano, per i due successivi fra i membri di Colle e per i trimestri seguenti fra quelli di Borgo e Stignano quando ciascuna di esse era rappresentata da due membri. Costui, che doveva essere almeno di quarant'anni di età, era il rappresentante ufficiale della comunità ed agiva in suo nome, rispondendo assieme ai suoi colleghi del suo operato al consiglio generale. Affiancava il gonfaloniere un proposto, estratto a turno fra i nove difensori, con il compito di fissare la convocazione delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il consiglio generale era composto da 18 consiglieri più i 9 difensori e capitani; il numero complessivo dei membri del Consiglio generale passò dunque da 37, come stabilito negli statuti trecenteschi, a 27 in tutto. I consiglieri, in numero doppio rispetto ai difensori, erano estratti in ragione di due per ciascun ufficiale per ciascuna vicinanza, toccandone pertanto otto a Buggiano, quattro a Colle e quattro a Borgo e Stignano quando ognuna di esse aveva diritto ad esprimere due difensori, altrimenti i consiglieri espressi da queste ultime due località erano in numero di due. Anche il consiglio durava in carica tre mesi con le competenze proprie del consiglio generale trecentesco. Il numero e le competenze degli ufficiali comunali deputati a cariche speciali era assai diminuito rispetto agli statuti medievali e si fa espressa menzione del Cancelliere comunitativo, che sostituì a tutti gli effetti il vecchio notarium comunis, di cui non si fa più menzione. Gli statuti così riformati restarono validi ininterrottamente sino al 1772, cioè fino alla riforma comunitativa leopoldina. Le modifiche via via introdotte riguardano essenzialmente aspetti pratici e concreti della vita comunitativa e rispondono al criterio adeguare la normativa ai cambiamenti del contesto storico in cui il comune si trovava a vivere. Alcune di esse, però, sono indice di mutazioni significative nella struttura sociale e nella mentalità dei buggianesi; vi facciamo cenno qui per la loro rilevanza sul piano istituzionale. Nel 1595, ufficialmente per motivi di tutela della dignità e del prestigio connessi alle cariche comunitative ma più verosimilmente per garantire una maggiore stabilità di potere ad una classe dirigente locale che si era affermata e che stava consolidando i propri privilegi, si stabilì che avrebbe potuto accedere alle cariche stesse solo chi in precedenza avesse avuto un padre, un nonno o un bisnonno fra i detentori di esse; in caso contrario, per l'accesso alle cariche sarebbe stata necessaria l'approvazione del consiglio generale. Nella medesima occasione si stabilì che era vietata la presenza contemporanea nelle cariche comunitative (difensori e consiglieri) di due individui appartenenti alla medesima famiglia. Nel 1634 una lettera dei Nove impose la modifica del sistema di elezione dei difensori, diminuendo il numero dei rappresentanti d Buggiano a tre e aumentando quello dei rappresentanti di Borgo a due; il sistema 'a rotazione' secondo cui Stignano e Borgo avevano alternativamente uno e due rappresentanti nel magistrato dei difensori e due e quattro rappresentanti nel consiglio generale venne abolito. A partire dal 1575 e sino al 1772, anno della riforma leopoldina delle comunità del Granducato, gli statuti restarono immutati, salvi sempre gli emendamenti che modificavano ora questa ora quella norma senza che mai venisse provveduto ad una nuova stesura di essi. Gli emendamenti vennero inclusi nell'esemplare degli statuti in vigore e, nel 1745, copiati tutti assieme in un solo volume successivamente aggiornato sino al 1772.