Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Banca del Danno Dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1582 - 1752

Consistenza: 31 unità

Nell'ambito di comuni rurali la cui principale risorsa economica era costituita dalle attività agricole la materia del danneggiamento perpetrato nei confronti di colture e sistemazioni agrarie era tanto attuale quanto delicata. Essa era regolamentata da una normativa particolare, spesso basata sulla consuetudine e variabile da una località all'altra e le vertenze che la riguardavano esigevano una rapida soluzione, data anche l'entità del contenzioso. Per questo, sin dall'epoca precedente alla sottomissione a Firenze, i comuni più distanti dalla città dominante eleggevano un notaio o specifici funzionari col compito di comporre tali vertenze, secondo procedure sommarie e con l'irrogazione ai colpevoli di pene pecuniarie. Con la sottomissione a Firenze molti comuni si videro sottratta la competenza in materia di danno dato, che fu affidata al foro locale del podestà fiorentino. Non è questo il caso di Buggiano, ove, nonostante la presenza di un podestà in una certa importanza, la materia del danno dato venne conservata al cancelliere locale. Fu solo a partire dal 1772 che la banca del danno dato di Buggiano passò a le competenze del podestà locale, che anche assunse in sé a competenza sul territorio di Massa e Cozzile, fino a quell'anno gestita direttamente da ufficiali di nomina del comune massese sotto il controllo del cancelliere comunitativo ma in regime di sostanziale autonomia.

La documentazione pervenuta si articola in parti distinte: le tratte, cioè registri dove si verbalizzavano le procedure di nomina delle guardie rurali (i campai), le filze, contenenti denunce, documenti processuali e sentenze riunite talvolta senza ordine, e due registri di sentenze ed atti, riuniti senza ordine.