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Tassa di teste

Livello: serie

Estremi cronologici: 1765 - 1775

Consistenza: 11 unità

Il comune di Buggiano rientrava nel distretto dello Stato fiorentino e per questo i lavoratori della terra erano esenti dalle imposizioni dette decimino e testanti che, nel contado, colpivano rispettivamente i mezzadri e coloro che non rientravano in quest'ultima categoria, pur non possedendo beni immobili. Tali imposizioni, nondimeno, erano sostituite, sul territorio comunale, da una contribuzione locale introdotta e regolamentata dagli statuti comunitativi: la tassa di teste e bestie. Essa veniva imposta in ragione del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare dai diciassette ai sessant'anni di età ivi compresi gli eventuali prestatori d'opera che in esso convivessero, e dei capi di bestiame da carne, latte o lavoro che la famiglia possedeva. Con un procedimento analogo a quello visto per la tassa del macinato e che valeva anche per la tassa del sale, di cui non è rimasta a Buggiano alcuna testimonianza documentaria, alle solite denunzie dei capifamiglia seguiva il riscontro da parte dei deputati della comunità la ripartizione della somma da pagare per ogni famiglia e la compilazione del dazzaiolo da affidare al camarlingo per la riscossione.