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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Deliberazioni e partiti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1357 - 1808

Consistenza: 62 unità

Nell'archivio storico del comune di Buggiano si conservano in serie quasi ininterrotta i libri delle deliberazioni degli organi comunitativi dal 1357 al 1808. Il funzionamento degli organi istituzionali del comune ricavabile dagli statuti, però, non è così antico, dato che il primo documento statutario pervenutoci integralmente risale al 13 marzo 1378. Lo statuto trecentesco è suddiviso in 5 libri e 325 rubriche. I cinque libri non hanno titolo. Indicativamente, nel primo libro (41 rubriche) si tratta degli organi di governo del comune; nel secondo libro (79 rubriche) si tratta della materia civile; nel terzo libro (56 rubriche) si tratta della materia penale; nel quarto libro (38 rubriche) si tratta del danno dato; nel quinto libro (111 rubriche) si tratta del regolamento degli uffici comunali e più in generale del modo di condurre la vita all'interno del comune. La somma autorità nelle cause civili e criminali era il podestà, sola istanza competente salva la competenza superiore del vicario fiorentino di Valdinievole. Egli curava anche la custodia militare e la difesa del territorio del comune, coordinando le funzioni degli altri ufficiali competenti. Aveva a sua disposizione, mantenendolo a sue spese, un seguito composto da un notaio e quattro esecutori oltre ad un cavallo da guerra. La massima istanza amministrativa del Comune era però rappresentata da un organo collegiale di trentasette membri, il Consiglio generale. Esso era composto dai sei magistrati detti Defensores, da altri sette magistrati chiamati Capitani di parte guelfa, da otto membri del cosiddetto Consiglio di parte guelfa e dai cosiddetti sedici boni viri, otto di Buggiano, quattro del Borgo e due per ciascuno per Stignano e Colle. Il Consiglio generale aveva la piena potestà e competenza su tutti gli affari spettanti al comune e alle comunità che lo componevano. Le deliberazioni richiedevano per l'approvazione una maggioranza qualificata di 24 voti su 37, e di 27 se si trattava di spese; le deliberazioni riguardanti gli interessi del comune di Firenze passavano invece a maggioranza semplice. Il consiglio veniva convocato per voto unanime di Capitani e Defensores e nessun altro poteva convocarlo, se non il Podestà per materia interessante il comune di Firenze. I deliberati del Consiglio generale venivano eseguiti da un organo collegiale di sei membri detti Defensores. In questa magistratura, come nel Consiglio, venivano proporzionalmente rappresentate tutte e quattro le terre federate che componevano la comunità di Buggiano dato che quest'ultima vi nominava tre membri e le altre tre (Borgo, Colle e Stignano) un membro ciascuna. I Defensores duravano in carica tre mesi ed emettevano provvedimenti in piena autonomia purché non fossero in contrasto col deliberato del Consiglio. Erano coadiuvati nel loro compito dai Capitani di parte guelfa, cioè sette militanti della parte guelfa abitanti tre a Buggiano, due a Stignano, uno al Borgo e uno al Colle. Anch'essi duravano in carica tre mesi ed erano governati da un presidente che ruotava ogni tredici giorni. Costoro avevano la responsabilità della gestione delle cose delle comunità in caso di guerra. Operando assieme al loro consiglio, composto di otto membri, quattro di Buggiano, due di Stignano, uno del Borgo e uno del Colle, ordinavano le guardie, le esplorazioni, le esercitazioni, provvedevano alla custodia e alla manutenzione ordinaria delle fortificazioni, custodivano le insegne e le chiavi delle porte delle quattro comunità. Assieme ai defensores, avevano la capacità di ordinare spese connesse all'esercizio dei loro poteri sino a un massimo di 25 lire di Ricordati piccoli per l'intera durata del loro mandato. I Sedici buoni uomini (boni viri) rappresentavano infine una specie di alta autorità di controllo e di revisione dell'operato di tutti gli ufficiali del comune oltre che di appello in materia. Per loro autorità si tutelavano i singoli cittadini da ogni eccesso di potere o violazione di legge che potessero essere commessi da uno più uffici od ufficiali. Questi organi esprimevano una lunga e complessa serie di magistrature e ufficiali, che avevano il compito di sovrintendere alle operazioni di gestione degli affari della comunità: il camarlingo generale, il camerario delle paghe di Firenze, gli stimatori degli insoluti, il notaio del comune, gli ufficiali alle vie etc. Particolarmente interessante è poi la figura del Massarius cartarum seu instrumentorum comunis: si tratta di un vero e proprio archivista. Costui, che restava in carica un anno, doveva custodire in uno scrigno nella cappella di San Giovanni tutte le carte, i documenti e i contratti riguardanti il comune. Di esso, chiuso con due chiavi, egli conservava in mano una chiave, mentre l'altra era nelle mani dell'operaio dell'opera di San Giovanni. Il suo contenuto (nella rubrica dello statuto che si occupa di questa materia si accenna a carte, strumenti e registri dei Banditi)doveva essere descritto in un inventario steso a cura del notaio del comune e regolarmente aggiornato. Ognuno dei quattro centri in cui si articolava il comune manteneva inoltre almeno un messo e il numero dei messi poteva essere aumentato a discrezione dei Defensores. Quanto alle modalità di elezione, tutti gli ufficiali del comune dovevano essere Guelfi e originari del territorio comunale. Si eleggevano per insacculazione i defensores, i capitani di parte, il loro consiglio, il consiglio generale e il notaio del comune. Per la prima volta i nomi degli insacculati vennero scelti da un notaio su indicazione degli statutarii; una volta esaurito il sacco, cioè dopo sei anni e mezzo dalla prima elezione, l'ultimo governo comunitativo (defensores, capitani, consiglieri dei capitani e consiglio generale) avrebbe eletto dieci uomini di almeno trent'anni d'età e di fede guelfa che, assieme a loro, avrebbero a loro volta eletto otto uomini con gli stessi requisiti i quali avrebbero avuto il titolo di statutarii. Essi avrebbero avuto il compito, su mandato del governo del comune, di modificare se necessario il testo degli statuti e avrebbero provveduto a rinnovare il sacco degli eleggibili secondo le prescrizioni e le regole che avrebbero opportune, approvate da almeno sei di loro. In caso di morte, assenza o rinunzia si provvedeva ad estrarre un altro nome dal sacco, sino ad esaurimento. Peraltro, il governo del comune e ciascuno dei suoi organi poteva designare per nomina ufficiali o deputati particolari, senza diritto a salario; in quest'ultimo caso era indispensabile un provvedimento apposito del consiglio generale. Gli ufficiali non insaccati, salvo maggior tempo fissato dallo Statuto, sono ineleggibili ad altro ufficio per un anno a partire dal giorno della loro scadenza dalla carica; quelli insaccati non sono soggetti ad alcun periodo di ineleggibilità; quelli condannati per baratteria, frode o falso sono perpetuamente inibiti ad accedere ai pubblici uffici. Nel 1575 gli statuti vennero completamente rinnovati e la struttura istituzionale del comune cambiò. Il Podestà venne definitivamente individuato come un ufficiale con competenze esclusivamente giudiziarie sia nel civile che nel criminale, salva sempre la competenza del vicario di Pescia per i reati più gravi e il foro riservato degli Otto di Guardia e Balia per le controversie sorte fra gli abitanti d Buggiano e i cittadini fiorentini. I Defensores, i Capitani di Parte e il loro Consiglio si fusero in un solo organo collegiale esecutivo composto di nove membri, l'Uffizio dei Difensori e Capitani di Parte, scelto per insacculazione, che durava in carica tre mesi ed assommava in sé le competenze degli organi che sostituiva. Trattandosi di un numero dispari, la rappresentatività delle quattro località che la componevano era assicurata grazie ad un complesso sistema di scelta, organizzato in questo modo: a Buggiano e a Colle spettavano rispettivamente quattro e due membri, mentre a Stignano e a Borgo, a turno, spettavano due membri per il primo trimestre ed un membro per il successivo. Presiedeva l'organo un ufficiale col titolo di Gonfaloniere, scelto per i primi quattro trimestri fra i membri di Buggiano, per i due successivi fra i membri di Colle e per i trimestri seguenti fra quelli di Borgo e Stignano quando ciascuna di esse era rappresentata da due membri. Costui, che doveva essere almeno di quarant'anni di età, era il rappresentante ufficiale della comunità ed agiva in suo nome, rispondendo assieme ai suoi colleghi del suo operato al consiglio generale. Affiancava il gonfaloniere un proposto, estratto a turno fra i nove difensori, con il compito di fissare la convocazione delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il consiglio generale era composto da 18 consiglieri più i 9 difensori e capitani; il numero complessivo dei membri del Consiglio generale passò dunque da 37, come stabilito negli statuti trecenteschi, a 27 in tutto. I consiglieri, in numero doppio rispetto ai difensori, erano estratti in ragione di due per ciascun ufficiale per ciascuna vicinanza, toccandone pertanto otto a Buggiano, quattro a Colle e quattro a Borgo e Stignano quando ognuna di esse aveva diritto ad esprimere due difensori, altrimenti i consiglieri espressi da queste ultime due località erano in numero di due. Anche il consiglio durava in carica tre mesi con le competenze proprie del consiglio generale trecentesco. Il numero e le competenze degli ufficiali comunali deputati a cariche speciali era assai diminuito rispetto agli statuti medievali e si fa espressa menzione del Cancelliere comunitativo, che sostituì a tutti gli effetti il vecchio notarium comunis, di cui non si fa più menzione. Gli statuti così riformati restarono validi ininterrottamente sino al 1772, cioè fino alla riforma comunitativa leopoldina. Le modifiche via via introdotte riguardano essenzialmente aspetti pratici e concreti della vita comunitativa e rispondono al criterio adeguare la normativa ai cambiamenti del contesto storico in cui il comune si trovava a vivere. Alcune di esse, però, sono indice di mutazioni significative nella struttura sociale e nella mentalità dei buggianesi; vi facciamo cenno qui per la loro rilevanza sul piano istituzionale. Nel 1595, ufficialmente per motivi di tutela della dignità e del prestigio connessi alle cariche comunitative ma più verosimilmente per garantire una maggiore stabilità di potere ad una classe dirigente locale che si era affermata e che stava consolidando i propri privilegi, si stabilì che avrebbe potuto accedere alle cariche stesse solo chi in precedenza avesse avuto un padre, un nonno o un bisnonno fra i detentori di esse; in caso contrario, per l'accesso alle cariche sarebbe stata necessaria l'approvazione del consiglio generale. Nella medesima occasione si stabilì che era vietata la presenza contemporanea nelle cariche comunitative (difensori e consiglieri) di due individui appartenenti alla medesima famiglia. Nel 1634 una lettera dei Nove impose la modifica del sistema di elezione dei difensori, diminuendo il numero dei rappresentanti d Buggiano a tre e aumentando quello dei rappresentanti di Borgo a due; il sistema 'a rotazione' secondo cui Stignano e Borgo avevano alternativamente uno e due rappresentanti nel magistrato dei difensori e due e quattro rappresentanti nel consiglio generale venne abolito. A partire dal 1575 e sino al 1772, anno della riforma leopoldina delle comunità del Granducato, gli statuti restarono immutati, salvi sempre gli emendamenti che modificavano ora questa ora quella norma senza che mai venisse provveduto ad una nuova stesura di essi. Gli emendamenti vennero inclusi nell'esemplare degli statuti in vigore e, nel 1745, copiati tutti assieme in un solo volume successivamente aggiornato sino al 1772.



5 (n. 1; 4)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [n. d.] [pezzo in restauro]
1357 - 1361
6 (n. 2; 5)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 2-263 Il pezzo è in condizioni cattive e da restaurare. Le carte dei fascicoli estremi sono praticamente perdute.
1367 feb. 8 - 1369 nov. 19
7 (n. 3; 13; 6)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-380 Gli ultimi fascicoli sono legati senza ordine.
1370 feb. ... - 1372 dic. 12
8 (n. 4; 7)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-343
1373 gen. 18 1 - 1375 dic. 21 2
9 (n. 5; 8)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [III]-[CCCLXXXI]
1381 mag. 16 1 - 1389 mar. 6
10 (n. 6; 9)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-[452]
1395 dic. 13 - 1403 mar. 7
11 (n. 7; 10)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-[294] conservazione mediocre Alcune cc. mancanti.
1403 mar. 4 - 1412 gen. 26
12 (n. 8; 11)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [I]-LXXVII + 78-[172]
1412 feb. 28 - 1418 feb. 12
13 (12)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-[250]
1419 set. 1 - 1423 nov. 11
14 (n. 10; 13)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 8-[289]
1423 mag. 3 - 1427 ott. 26
15 (14)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-266
1428 ott. 8 1 - 1434 ott. 7
16 (n. 12; 15)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [4]-[198]
1439 mar. 30 - 1439 dic. 15

...
17 (n. 13; 16)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-[174]
1443 ott. 28 - 1446 feb. 22
18 (17)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. n.n. + 1-239
1446 feb. 27 - 1450 giu. 21
19 (18)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-[185]
1450 lug. 1 - 1454 ott. 6
20 (19)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [I]-[CLXXXXII]
1454 ott. 11 - 1459 nov. 11
21 (20)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. s. cop. cc. [1]-[335]
1459 nov. 18 - 1474 dic. 8
22 (n. 18; 28; 21)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-361
1474 dic. 27 - 1486 feb. 19
23 (n. 19; 29; 22)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-286
1486 mar. 1 - 1497 nov. 30
24 (n. 20; 30; 23)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-284
1497 dic. 1 - 1502 mag. 22
25 (n. 21; 31; 24)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-288
1502 mag. 29 - 1505 nov. 9
26 (n. 22; 32; 25)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-274 poi n.n.
1505 nov. 8 - 1509 lug. 26
27 (n. 23; 3; 26)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-191
1509 set. 1 - 1516 mag. 28
28 (n. 24; 34; 27)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-236
1516 giu. 6 - 1519 set. 4

...
29 (n. 25; 35; 28)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-479 poi n.n.
1522 dic. 1 - 1529 apr. 12
30 (n. 26; 36; 29)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene:
- 1530 mag. 21: Vectovaglie date a soldati l'hanno 1530 apparenti ad uno quadernuccio di ser Alamanno Canelli [...] (nelle carte iniziali, n.n.).
Reg. leg. perg. cc. n.n. + [1]-274
1529 apr. 13 - 1532 dic. 12
31 (n. 27; 37; 30)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-441
1532 dic. 22 - 1544 giu. 22
32 (n. 28; 38; 31)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-[287] Il fascicolo originariamente destinato a repertorio alfabetico è stato invece utilizzato per riportarvi il testo delle deliberazioni.
1544 apr. 15 - 1551 lug. 13
33 (n. 29; 39; 32)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-315
1551 lug. 22 - 1560 nov. 18
34 (n. 30; 40; 3)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-158
1560 nov. 20 - 1565 ott. 24
35 (41; 34)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-239 Nella legatura è inserto un foglio di codice librario manoscritto di argomento teologico.
1565 nov. 1 - 1570 giu. 4
36 (n. 32; 42; 35)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-[286]
1571 dic. 2 - 1576 ott. 24
37 (3; 36)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene, inserto in legatura, un foglio estraneo alla materia del registro.
Reg. leg. perg. cc. [1]-286
1576 set. 23 - 1581 mag. 3
38 (n. 39; 44; 37)
[Deliberazioni e partiti]
Con rep. In legatura è inserto un foglio di codice librario del sec. XIV fittamente chiosato.
Reg. leg. perg. cc. 1-239 poi n.n.
1582 nov. 16 - 1586 dic. 29
39 (n. 35; 45; 38)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene una ricevuta di pagamento.
Reg. leg. perg. cc. 1-275
1587 gen. 1 - 1596 feb. 7
40 (n. 36; 46; 39)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-373 In legatura è inserto un foglio di codice librario manoscritto.
1594 set. 4 - 1613 gen. 16
41 (n. 37; 47; 40)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-[285]
1604 feb. 21 - 1613 mar. 3
42 (48; 41)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-279
1611 ago. 14 - 1615 lug. 2

...
43 (42)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-300
1617 lug. 1 - 1620 dic. 1
44 (n. 40; 50; 43)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-192
1620 dic. 1 - 1623 apr. 19
45 (n. 41; 51; 44)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-228
1623 ott. 25 - 1625 dic. 31
46 (52; 45)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. [1]-[335]
1626 gen. 1 - 1633 ott. 30
47 (n. 43; 53; 46)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-403
1633 nov. 21 - 1647 nov. 21
48 (n. 44; 54; 47)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-332
1648 gen. 1 - 1657 dic. 19
49 (55; 48)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-414
1658 mar. 16 - 1670 nov. 29
50 (n. 46; 56; 49)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-283
1670 dic. 8 - 1678 dic. 31
51 (n. 47; 57; 50)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-301
1679 gen. 1 - 1689 ago. 1
52 (n. 48; 51)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene:
- 1690: Nota delle fanciulle che devon conseguire la dote, che ogn'Anno dà la Comunità di Buggiano [...] (cc. n.n.)
Reg. leg. perg. cc. 1-398 poi n.n.
1689 ago. 2 - 1703 apr. 12
53 (n. 49; 52)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene:
- 1710 Nota delle fanciulle che devono conseguire la dote [...].
Reg. leg. perg. cc. 1-[402]
1703 apr. 18 - 1717 mag. 28
54 (n. 50; 60; 53)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-268
1717 giu. 15 - 1730 set. 15
55 (54)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-287
1730 ott. 1 - 1740 mar. 1
56 (55)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. cuoio cc. n.n.
1740 apr. 1 - 1752 ott. 18
57 (53; 63; 56)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-215
1752 ott. 20 - 1759 ott. 14
58 (64; 57)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-189
1756 dic. 15 - 1762 ott. 18
59 (n. 55; 58)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-202
1762 ott. 25 - 1769 dic. 31
60 (n. 56; 66; 59)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-160
1770 gen. 4 - 1775 apr. 30
61 (67; 60)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-232
1775 mag. 1 - 1782 feb. 7
62 (n. 58; 68; 61)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-208 poi n.n.
1782 feb. 20 - 1783 giu. 5
63 (69; 62)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-284
1783 giu. 5 - 1791 apr. 28
64 (n. 60; 70; 63)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-272
1791 mag. 4 - 1800 apr. 3
65 (71; 64)
[Deliberazioni e partiti]
Reg. leg. perg. cc. 1-90 poi n.n.
1800 mag. 5 - 1804 apr. 27
66 (72; 65)
[Deliberazioni e partiti]
Contiene:
- A' dì 15 marzo 1808. Nota delle fanciulle della Cura di S. Maria Maggiore, e S. Niccolao del castello di Buggiano, che devono insaccularsi per la dote solita conferirsi nella mattina del 21 suddetto giorno in cui ricorre la festa di San Benedetto.
Reg. leg. perg. cc. 1-288 Nell'ultimo fascicolo mancano le cc. 191-206 e 209-272.
1804 mag. 5 - 1808 mar. 21