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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Parlamenti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1543 - 1804

Consistenza: 16 unità

Il Parlamento della Vicaria era formato dai Sindici cioè dai rappresentanti di ogni Comunità che venivano scelti fra le persone più degne e che sapessero esprimersi in buona lingua. Al Parlamento non potevano intervenire più di due Sindici per ciascuna Comunità, "eccetto il Comune di Controne del quale ne possino intervenire fino a quattro"; in ogni caso era compito del Notaio e del Cancelliere far rispettare le presenze stabilite e nel caso che "più del detto numero entrassero in parlamento a farli uscir fora"1.
Era compito del Vicario convocare il Parlamento ed i Messi, dietro suo ordine, dovevano recarsi personalmente nelle Comunità, a casa dei Sindici, a notificare il giorno e l'ora dell'adunanza: nel caso che i Messi contravvenissero a questo compito, sarebbero incorsi nella multa di venti bolognini2.
Nello statuto vicariale del 1576 le Comunità rappresentate in Parlamento erano: Corsena, Controni, Benabbio, Lugliano, Brandeglio, Casabasciana, Crasciana, Casoli, Cocciglia, Palleggio, Limano, Vico, Lucchio e Montefegatesi. Le riunioni venivano considerate valide purchè fossero rappresentate almeno otto Comunità3.
È da notare che, per rendere legali le adunanze della Vicaria, si richiedeva la presenza non del maggior numero dei Sindici ma la presenza dei rappresentanti del maggior numero dei Comuni: in questo modo le decisioni che venivano adottate dovevano rappresentare l'espressione della vera volontà della maggioranza dell'intera popolazione vicariale. Dall'esame dei registri dei parlamenti si evince che il numero dei Sindici, designati per ogni Comunità, variava e che, abitualmente, era il seguente: Controni e Benabbio erano i centri più popolati, quindi avevano rispettivamente quattro e tre rappresentanti; Lucchio e Montefegatesi, in quanto "Comuni Composti", avevano un Sindico ciascuno; Cocciglia e Palleggio, che erano due piccoli centri limitrofi, ne inviavano uno che rappresentava entrambi i paesi, e le restanti Comunità avevano due Sindici ognuna.
Tutte le Comunità che facevano parte della Vicaria della Val di Lima godevano degli stessi diritti e sostenevano uguali oneri, cioè concorrevano al servizio militare e pagavano le tassazioni imposte dallo Stato lucchese e dalla Vicaria in proporzione alla popolazione ed alla estensione e produttività del territorio. Facevano eccezione i due centri di Lucchio e di Montefegatesi, i quali erano "Comuni Composti", perchè nella loro amministrazione usufruivano delle decisioni assunte a seguito di un atto di composizione, concordato con lo Stato lucchese, fino dalla metà del secolo XV, quando fu conclusa la pace con Firenze e le terre del Contado furono così restituite. I due castelli di Lucchio e di Montefegatesi, essendo posti all'estremo confine dello Stato lucchese, durante gli scontri con i Fiorentini, ebbero notevoli danni; perciò il Governo stabilì per essi una piccola tassazione annua che, per qualsiasi avvenimento, non sarebbe stata accresciuta4. Tale privilegio rimase in vigore fino alla caduta della Repubblica e, per questo motivo, i Sindici che rappresentavano nel Consiglio della Vicaria della Val di Lima i due citati castelli erano dispensati dall'intervenire ai parlamenti durante le adunanze nelle quali si distribuivano le Colte, dovevano però impegnarsi ad essere presenti alla prima riunione parlamentare tenuta da un nuovo Vicario5.
I Sindici delle altre Comunità erano obbligati a partecipare personalmente alle riunioni del Parlamento che si tenevano nel palazzo vicariale, dal quale non potevano andarsene se non a seguito del permesso del Vicario stesso e potevano farsi sostituire soltanto da un altro Sindico6.
È interessante notare quello che stabiliva lo statuto per dare ordine e organicità alle riunioni del Parlamento: "Non sia lecito a tutti quando si parla sopra d'un capo fare nuove proposte, non sia lecito ad alcuno di parlamento o al Camarlingo Generale di fare alcuna proposta nel parlamento preditto, alla pena di bolognini dieci per ciascheduno e ciascuna volta", ma le proposte dovevano essere avanzate dal Vicario e dal Notaro e comunque "ciascun Sindico e Camarlingo possi andare davanti al Signor Vicario o Notaro e ricordarli eventualmente alcuna cosa che abbia, onde se ne possa far proposta"7. Anche per convocare le riunioni del Parlamento c'erano delle regole ben precise da osservare: il Notaro e il Cancelliere, dietro ordine del Vicario, convocavano i Sindici e annotavano quelli che non si erano presentati che così incorrevano nella pena di venti bolognini8.
Il Parlamento vicariale, oltre alle proposte di carattere puramente amministrativo, decideva anche, in via straordinaria, su questioni civili o penali e rimaneva stabilito che, per ogni supplica, doveva procedersi al pagamento preventivo della "debita Tassa". Era compito del Cancelliere presentare in Parlamento richieste di grazia per altri, ovvero trattare questioni a nome di altri. Inoltre non poteva "detta supplica porgersi né leggersi, se prima [il proponente] non avesse portato al nostro Cancelliere la fede della pace per mano di notaro"9. Tutti gli Statuti lucchesi si adoperavano con grande impegno a ristabilire e mantenere la pace fra gli offensori e gli offesi, minacciando pene severissime a chi la infrangesse. Vi erano multe pecuniarie, la relegazione e perfino la mutilazione; era concessa impunità a chi offendesse colui che avesse violato la pace10.
La normativa relativa alle votazioni che si tenevano durante le riunioni del Parlamento affermava che non si poteva "rendere ed ottenere alcun partito se non a bussili et pallotte et con due pallotte, una bianca affermativa ed una rossa negativa per ciascun Sindico, secondo l'antico costume della Magnifica Città di Lucca" e, affinché la votazione risultasse valida, bisognava ottenere che "le due parti delle tre delle pallotte fossero del sì", altrimenti i partiti ottenuti "non vaglino ipso iure"11.
Scopo delle convocazioni parlamentari era la partecipazione degli ordini o delle deliberazioni, riguardanti l'intera Vicaria, emanate dal Governo della Repubblica, come la distribuzione regolare delle imposte vicariali e governative, la trattazione delle cose che potevano interessare o tutto il Circondario o alcune delle parti, la sicurezza, l'ordine e la pulizia di tutto il territorio12. Il Vicario doveva sempre assistere e presiedere i Parlamenti, ma non votava.
Compito principale del Parlamento era quello delle tassazioni "con la determinazione di un particolare bilancio, sempre in pareggio, nel quale ad un esatto ammontare di denaro in uscita corrispondeva una somma in entrata da riscuotersi con il sistema delle colte. Ad ogni Comunità era assegnato un particolare coefficiente, in base ai fuochi e da esso si ricavava la partecipazione al soddisfacimento della spesa pubblica, in rapporto direttamente proporzionale. I Sindici riferivano poi ai propri Consigli Comunali circa l'entità della cifra da versarsi trimestralmente al Camarlingo della Vicaria ed erano i Governatori di solito che, coadiuvati dagli Officiali, procedevano alle ripartizioni ed alle esazioni"13.



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