Livello: serie
Estremi cronologici: 1673 - 1806Consistenza: 11 unità
Fra i compiti spettanti al Vicario, vi era quello di ricevere le denunzie
presentate per i danni causati ai beni dei privati da uomini e da bestie, il più
delle volte mediante il pascolo ed il legnatico abusivi.
Nel registro degli
"Ordini" della Vicaria della Val di Lima del 1553, sono presenti quattro
capitoli riguardanti la materia dei Danni Dati; nel tredicesimo capitolo si
precisò: "Item, che le accuse che si faranno per le Comuni siano tenute la
guardia farle scrivere ogni domenica allo scrivano del suo Comune, tutte quelle
averà fatte la settimana, col mettere il nome del dannatore, il giorno e la
qualità del danno, alla pena di pagarle di suo se non osserverà quanto è detto".
L'ordinanza al successivo capitolo riportava: "Item, lo scrivano di ciascuno
Comune sia tenuto ogni otto giorni, detta la messa, leggere tutte le accuse
datoli in nota dalle guardie, alla pena di Bolognini 20 per ciascuna volta da
pagarsi al Comune di detto scrivano". Ai capitoli quindicesimo e sedicesimo
risultava: "Item, letti e notificati in Comune ne debbi notare il giorno che li
ha notificati. Item fatta detta notificatione ciaschun dannatore accusato habbi
tempo otto giorni dal dì della notificatione a far chiamare al Vicario la
guardia et il Sindico o Offitiale del Comune a far sua difesa non possi più
scusarsi di tali accuse, ma sia tenuto pagarle"1.
Per i paesi delle Sei Miglia il giudizio civile
e criminale, in materia di Danni Dati, rientrava nelle funzioni del Potestà di
Lucca, il quale veniva informato sulle infrazioni dai suoi giudici subalterni.
Anche a Lucca, come in altre città toscane, vi erano notari speciali che si
occupavano dei Danni Dati, i quali costituivano come una Curia propria2. Questa distinzione
nell'ufficio del Potestà si mantenne fino ai tempi moderni.
Dopo
l'istituzione del Commissario delle Sei Miglia, la gestione dei Danni Dati del
Distretto spettò al Commissario stesso ed ugualmente al Potestà, con la
prevenzione fra di loro, secondo una legge del 6 maggio, 1558, di questo tenore:
"Item che alcuno notaro forestiero in alcun modo ardischi nella Città et
Territorio di Lucca, né in la iura di Monsignore il Vescovo, né de' Reverendi
Padri Canonaci rogarsi delle predette cose o alcuna di esse se non prima
ottenuto licentia come di sopra né l'ignoranza l'escusi sotto pena in caso di
contravventione di scudi 200 d'oro et di stare in le carceri per due anni et
tanto li Magnifici Signori come il Signor Podestà et habbi luogo la preventione
siano tenuti et debbino sotto pena di pergiuro et di scudi cento per ciascuno
nella quale etc. et per così etc. ogni volta che li verrà a notitia alcuna
contravventione delle cose soprascritte o alcuna di quelle mandar fra tre giorni
prossimi remosso ogni eccettione per condannati li contravvenienti all'archivio
pubblico et sotto la medesima pena far metter le mani addosso et catturar se si
potrà li notari forestieri che contravvenissero et far eseguir contra di loro le
condizioni soprascritte"3.
Un'altra legge del 29 agosto 1607 stabilì che il Potestà
concorresse con i Vicari nel giudicare sui danni dati nelle Vicarie, soprattutto
per quello che riguardava le trasgressioni effettuate dai forestieri o da altri
"che habitassero nelli altrui Stati convicini allo Stato della Repubblica, che
per l'avvenire, in qualsivoglia modo, farà o farà fare alcun danno, tanto con
bestie quanto con persone nelli beni del territorio o dominio nostro, tanto in
tagliar alberi, legnami, calocchie, torchii e in guastar frutti, biade e
dannificare e pasturare, quanto in qualsivoglia modo darà danno alcuno di che
qualità, quantità o sorte si sia, tanto esportando quanto no fuori del
territorio dette legne o altre cose nelle quali fosse fatto il danno s'intenda
et sia caduto et incorso per ciascuno et ciascuna volta in pena di scudi 25
d'oro et nella perdita delle bestie con le quali si desse il danno o si
asportassero li detti legnami et altre cose come sopra. Et giudici competenti
siano ciascuno commissario nostro, rispettivamente nelle Vicarie dove fossero
tagliati o esportati via detti legnami o fatti detti altri danni et nelle
Seimiglia il Commissario di esse et il Signor Potestà di Lucca, et habbia luogo
la preventione, li quali Commissari et Potestà rispettivamente siano tenuti et
debbino procedere contro i delinquenti secondo gli statuti e gli ordini
nostri"4.