Livello: serie
Estremi cronologici: 1543 - 1804Consistenza: 16 unità
Il Parlamento della Vicaria era formato dai Sindici cioè dai rappresentanti di
ogni Comunità che venivano scelti fra le persone più degne e che sapessero
esprimersi in buona lingua. Al Parlamento non potevano intervenire più di due
Sindici per ciascuna Comunità, "eccetto il Comune di Controne del quale ne
possino intervenire fino a quattro"; in ogni caso era compito del Notaio e del
Cancelliere far rispettare le presenze stabilite e nel caso che "più del detto
numero entrassero in parlamento a farli uscir fora"1.
Era compito del Vicario convocare il Parlamento
ed i Messi, dietro suo ordine, dovevano recarsi personalmente nelle Comunità, a
casa dei Sindici, a notificare il giorno e l'ora dell'adunanza: nel caso che i
Messi contravvenissero a questo compito, sarebbero incorsi nella multa di venti
bolognini2.
Nello statuto
vicariale del 1576 le Comunità rappresentate in Parlamento erano: Corsena,
Controni, Benabbio, Lugliano, Brandeglio, Casabasciana, Crasciana, Casoli,
Cocciglia, Palleggio, Limano, Vico, Lucchio e Montefegatesi. Le riunioni
venivano considerate valide purchè fossero rappresentate almeno otto
Comunità3.
È da notare che, per
rendere legali le adunanze della Vicaria, si richiedeva la presenza non del
maggior numero dei Sindici ma la presenza dei rappresentanti del maggior numero
dei Comuni: in questo modo le decisioni che venivano adottate dovevano
rappresentare l'espressione della vera volontà della maggioranza dell'intera
popolazione vicariale. Dall'esame dei registri dei parlamenti si evince che il
numero dei Sindici, designati per ogni Comunità, variava e che, abitualmente,
era il seguente: Controni e Benabbio erano i centri più popolati, quindi avevano
rispettivamente quattro e tre rappresentanti; Lucchio e Montefegatesi, in quanto
"Comuni Composti", avevano un Sindico ciascuno; Cocciglia e Palleggio, che erano
due piccoli centri limitrofi, ne inviavano uno che rappresentava entrambi i
paesi, e le restanti Comunità avevano due Sindici ognuna.
Tutte le Comunità
che facevano parte della Vicaria della Val di Lima godevano degli stessi diritti
e sostenevano uguali oneri, cioè concorrevano al servizio militare e pagavano le
tassazioni imposte dallo Stato lucchese e dalla Vicaria in proporzione alla
popolazione ed alla estensione e produttività del territorio. Facevano eccezione
i due centri di Lucchio e di Montefegatesi, i quali erano "Comuni Composti",
perchè nella loro amministrazione usufruivano delle decisioni assunte a seguito
di un atto di composizione, concordato con lo Stato lucchese, fino dalla metà
del secolo XV, quando fu conclusa la pace con Firenze e le terre del Contado
furono così restituite. I due castelli di Lucchio e di Montefegatesi, essendo
posti all'estremo confine dello Stato lucchese, durante gli scontri con i
Fiorentini, ebbero notevoli danni; perciò il Governo stabilì per essi una
piccola tassazione annua che, per qualsiasi avvenimento, non sarebbe stata
accresciuta4. Tale privilegio rimase in vigore fino alla caduta della
Repubblica e, per questo motivo, i Sindici che rappresentavano nel Consiglio
della Vicaria della Val di Lima i due citati castelli erano dispensati
dall'intervenire ai parlamenti durante le adunanze nelle quali si distribuivano
le Colte, dovevano però impegnarsi ad essere presenti alla prima riunione
parlamentare tenuta da un nuovo Vicario5.
I Sindici delle altre Comunità erano obbligati a
partecipare personalmente alle riunioni del Parlamento che si tenevano nel
palazzo vicariale, dal quale non potevano andarsene se non a seguito del
permesso del Vicario stesso e potevano farsi sostituire soltanto da un altro
Sindico6.
È interessante
notare quello che stabiliva lo statuto per dare ordine e organicità alle
riunioni del Parlamento: "Non sia lecito a tutti quando si parla sopra d'un capo
fare nuove proposte, non sia lecito ad alcuno di parlamento o al Camarlingo
Generale di fare alcuna proposta nel parlamento preditto, alla pena di bolognini
dieci per ciascheduno e ciascuna volta", ma le proposte dovevano essere avanzate
dal Vicario e dal Notaro e comunque "ciascun Sindico e Camarlingo possi andare
davanti al Signor Vicario o Notaro e ricordarli eventualmente alcuna cosa che
abbia, onde se ne possa far proposta"7.
Anche per convocare le riunioni del Parlamento c'erano delle regole ben precise
da osservare: il Notaro e il Cancelliere, dietro ordine del Vicario, convocavano
i Sindici e annotavano quelli che non si erano presentati che così incorrevano
nella pena di venti bolognini8.
Il
Parlamento vicariale, oltre alle proposte di carattere puramente amministrativo,
decideva anche, in via straordinaria, su questioni civili o penali e rimaneva
stabilito che, per ogni supplica, doveva procedersi al pagamento preventivo
della "debita Tassa". Era compito del Cancelliere presentare in Parlamento
richieste di grazia per altri, ovvero trattare questioni a nome di altri.
Inoltre non poteva "detta supplica porgersi né leggersi, se prima [il
proponente] non avesse portato al nostro Cancelliere la fede della pace per mano
di notaro"9. Tutti gli Statuti lucchesi
si adoperavano con grande impegno a ristabilire e mantenere la pace fra gli
offensori e gli offesi, minacciando pene severissime a chi la infrangesse. Vi
erano multe pecuniarie, la relegazione e perfino la mutilazione; era concessa
impunità a chi offendesse colui che avesse violato la pace10.
La
normativa relativa alle votazioni che si tenevano durante le riunioni del
Parlamento affermava che non si poteva "rendere ed ottenere alcun partito se non
a bussili et pallotte et con due pallotte, una bianca affermativa ed una rossa
negativa per ciascun Sindico, secondo l'antico costume della Magnifica Città di
Lucca" e, affinché la votazione risultasse valida, bisognava ottenere che "le
due parti delle tre delle pallotte fossero del sì", altrimenti i partiti
ottenuti "non vaglino ipso iure"11.
Scopo delle convocazioni parlamentari era la
partecipazione degli ordini o delle deliberazioni, riguardanti l'intera Vicaria,
emanate dal Governo della Repubblica, come la distribuzione regolare delle
imposte vicariali e governative, la trattazione delle cose che potevano
interessare o tutto il Circondario o alcune delle parti, la sicurezza, l'ordine
e la pulizia di tutto il territorio12. Il Vicario doveva sempre
assistere e presiedere i Parlamenti, ma non votava.
Compito principale del
Parlamento era quello delle tassazioni "con la determinazione di un particolare
bilancio, sempre in pareggio, nel quale ad un esatto ammontare di denaro in
uscita corrispondeva una somma in entrata da riscuotersi con il sistema delle
colte. Ad ogni Comunità era assegnato un particolare coefficiente, in base ai
fuochi e da esso si ricavava la partecipazione al soddisfacimento della spesa
pubblica, in rapporto direttamente proporzionale. I Sindici riferivano poi ai
propri Consigli Comunali circa l'entità della cifra da versarsi trimestralmente
al Camarlingo della Vicaria ed erano i Governatori di solito che, coadiuvati
dagli Officiali, procedevano alle ripartizioni ed alle esazioni"13.