Livello: serie
Estremi cronologici: 1675 nov. 1 - 1787Consistenza: 37 unità
Rientrava fra i compiti del cancelliere, almeno a partire
dall'"instruzione" del 1635, la tenuta di appositi "quadernucci del sale", in
cui registrare le "bocche" e le bestie da cacio di ciascun comune, poichè la
Congregazione dei sali assegnava alle comunità una quantità di sale
"corrispettiva al numero delle bocche e bestie da cacio". La "legge generale del
sale" del 2 dicembre 1701
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ribadì
l'obbligo del cancelliere di effettuare "la descrizione delle bocche e bestie" e
di conservarne una copia in cancelleria. Stabilì inoltre che le comunità
eleggessero dei deputati o salaioli che, sulla base dei quaderni del sale
consegnati loro dai cancellieri, registrassero "tutte le levate che ciascheduna
famiglia farà volta per volta, compitando dentro al libro la somma del sale
levato". Ciò avrebbe consentito al salaiolo di effettuare il riscontro del sale
"esitato" ed alle famiglie di quello "levato". Con le "nuove istruzioni" del
1779 furono meglio precisati ed anche accresciuti i compiti del cancelliere ora
designato anche come "cancelliere del sale", che era tenuto a registrare le
"portate" in un "quaderno", ad effettuare il reparto della tassa nel "quaderno
della distribuzione" e a preparare il dazzaiolo da consegnare poi ogni anno al
canoviere, che provvedeva ad effettuare le levate ed a riscuotere ogni quattro
mesi le somme dovute dagli abitanti. Alla fine dell'anno il canoviere
riconsegnava il dazzaiolo al cancelliere che lo depositava nel suo archivio.
Con la legge del 3 marzo 1788
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fu soppressa la distribuzione forzata del
sale e con essa la stessa imposizione.
La serie raccoglie documentazione
alquanto discontinua e frammentaria sia cronologicamente che in riferimento alle
comunità a cui si riferisce. Alcuni quaderni presentano un aspetto piuttosto
informale, che li caratterizza come materiale preparatorio e non
definitivo.