Con la restaurazione fu ripristinata la legge del 23 maggio 1774
concernente la composizione e il metodo di nomina del Magistrato e dei consiglieri.
Fu nuovamente introdotto il metodo dell'imborsazione e della tratta, escludendo la
carica di gonfaloniere che divenne di nomina granducale. La legge 16 settembre
18161 precisò che ogni anno sarebbero stati rinnovati i priori per la
metà del loro numero e i consiglieri per intero. Contestualmente si uniformò a 25
anni l'età per l'ammissione all'ufficio di priore o di consigliere. Il sistema
delle tratte, salvo l'interruzione dal 1849 al 1853, si protrasse fino
all'istituzione del secondo governo provvisorio e toscano del 1859, che instaurò in
forma definitiva l'elezione per suffragio diretto.