Livello: fondo
Estremi cronologici: 1559 - 1808Consistenza: 328 unità
Il compito di verbalizzare quanto deciso dalle magistrature, di tenere in
ordine e conservare le scritture, di rogare i contratti pubblici, era sempre stato
affidato dalle singole comunità toscane, ad un notaio locale di fiducia. Con l'avvento
del principato mediceo fu ufficializzata questa figura del "notarius-cancellarius" e fin
dal 1532
1
si stabilì che le tratte degli uffici comunali si dovessero fare dal
cancelliere che ne avrebbe rogato le deliberazioni. Con le successive ordinanze del 22
febbraio 1548 e dell' 1 luglio 1549
2
, fu imposto
ai cancellieri (ancora nominati dalle singole comunità), di tenere in ordine e
conservare le scritture, di rogare i contratti, di rogare e registrare gli atti delle
magistrature. Nell'ambito di un più stretto controllo dell'attività delle comunità
periferiche del Granducato, nel 1560
3
Cosimo I de' Medici istituì il Magistrato dei Nove
Conservatori della Giurisdizione e del Dominio fiorentino, a cui fu affidata una
rigorosa vigilanza della gestione economica e della attività generale delle singole
comunità. Per rendere più efficace il controllo sulle attività economiche e non, delle
magistrature comunali e delle opere pie, si trasformò il vecchio notaio attuario
nominato dalle comunità, in un cancelliere comunitativo nominato direttamente dai Nove
Conservatori. Il cancelliere da attuario e notaio di fiducia delle singole comunità
divenne un controllore esterno, un funzionario (generalmente proveniente da lontano) che
limitò le languenti autonomie locali. Le competenze dei cancellieri e del nuovo ufficio
creato per loro (la cancelleria) vennero diffuse con apposite istruzioni "ad personam"
ai cancellieri, subito dopo la loro nomina. A San Miniato
4
il primo settembre 1569 arrivò da Colle
Valdelsa il cancelliere "Hieronimus Bonaccorsis notarius publicus florentinus [...] per
Magnificos dominos Novem Conservatores iuris dictionis [...] electo"
5
, portando
con sé le nuove istruzioni di immediata validità. "In prima sia tenuto ed obligato il
cancelliere fare inventario di tutti i libri et scritture così dell'extimo come d'ogni
altra sorte, attenenti alla comunità, et quelli custodire, guardare et tenere con
diligente cura [...]. Item sia tenuto et obligato ricordare et mettere avanti alli
rappresentanti la comunità tutti gli offitii che si dovessino et occorressero farsi per
tratta o per squittinio, o che si havesse ad incantare datii o entrate appartenenti alla
comunità, acciò che le cose della comunità non vadino in lungo come per l'addrieto hanno
fatto per mala cura di chi ha risieduto [...]. Item sia tenuto et obligato scrivere et
registrare in sul libro de partiti tutte le proposte, partiti et consigli che saranno
dalli governatori della comunità proposti [...] così rogare al camarlingo le ragioni
distintamente così nell'entrata come nell'uscita [...] et registrare tutti li contratti,
lettere, licentie et partiti che verranno dal Magistrato dei Signori Nove et Magistrati
di Firenze et finalmente tutte le scritture pulitamente ordinate non lasciando alcuno
indreto. Item sia tenuto dare il giuramento a tutti quelli che vorranno accettare
Offitii et di detti giuramenti far nota in sul libro de partiti [...]. Item che sia
obligato fare tutto quello che faceva il cancelliere che dependeva dalla comunità et di
qui tenere un riscontro di tutta l'entrata et uscita che consegna al camarlingo tempo
per tempo [...] et il camarlingo non possa far pagamento alcuno senza la polizza del
cancelliere [...]. Item che sia obligato fare uno spoglio di tutti i debitori del comune
per qualsivoglia cosa [...]. Item sia tenuto registrare la presente instructione in sul
libro de partiti della comunità da farsi di nuovo per cominciare il primo di settembre
1569 [...] et insomma sia il suo offitio principale il procurare che l'entrate et denari
pubblici si augmentino et non si diminuischino et risparmino le spese più che si può
[...]"
6
. L' 8 agosto 1570 l'auditore fiscale
Aurelio Manni inviò una lettera al cancelliere di San Miniato, in cui tra l'altro si
precisava che era suo compito anche quello di vigilare affinché i giusdicenti compresi
nella sua cancelleria amministrassero bene la giustizia
7
. Insomma il cancelliere doveva non solo controllare i magistrati e
funzionari locali nella corretta applicazione delle leggi, ma anche i giudici periferici
nell'esatto esercizio delle loro funzioni, costituendo così una sorta di controllo
incrociato
8
. Negli
anni immediatamente seguenti si andarono precisando e ampliando i poteri di controllo
dei cancellieri che dovettero vigilare anche sull'operato e sulle scritture di Opere
pie, consigli di podesteria e di vicariato
9
e custodire e aggiornare i campioni e le scritture
delle decime e del catasto
10
. Contemporaneamente le singole comunità dovettero far fronte anche
materialmente al reperimento di appositi locali per dare alloggio al cancelliere,
all'archivio e agli uffici della cancelleria. A San Miniato, dopo una sistemazione
provvisoria, il 21 settembre 1570, fu deliberato di prendere in affitto per questo scopo
la casa di Giovanbattista di Francesco Portigiani posta "in latere Foris Porte l.d. la
citerna
11
. Le nuove istruzioni emanate nel 1635 e fatte proprie dalle riforme
statutarie del 1636
12
, non fecero che confermare le
primitive attribuzioni dal 1678, allorchè l'antica tassa del macinato venne trasformata
in una imposizione ad personam diventando una delle principali fonti per l'erario
statale, ai cancellieri comunitativi spettò la supervisione e la principale
responsabilità sulla riscossione di questa tassa. In particolare fu di loro spettanza la
raccolta e la conservazione delle portate dei capofamiglia, la compilazione dei reparti,
la trascrizione dei nomi dei tassati e delle rispettive quote sui dazzaioli, la
registrazione e la conservazione delle deliberazioni dei deputati della tassa, il
controllo dei saldi dei camarlinghi, l'accoglimento dei reclami, il versamento della
cifra raccolta ai magistrati fiorentini
13
. Le
riforme del 1774 con la erezione delle nuove comunità, nonostante la maggiore autonomia
concessa ai governi locali, confermarono le competenze dei cancellieri. Anzi essi furono
investiti "del carattere di archivisti delle comunità e luoghi pii" e come tali "sarà
lor precisa incumbenza di disporre in buon ordine e di descrivere con esatto e diligente
inventario, nei libri acciò destinati e tenuti in valida forma, tutte le scritture,
filze e libri pubblici comunitativi"
14
. Gli stessi cancellieri, l'anno precedente, avevano
ricevuto l'incombenza della custodia e conservazione di tutti gli atti dei
tribunali
15
. Nel corso di oltre due secoli si
erano accumulate una molteplicità di competenze e obblighi sui cancellieri che nelle
istruzioni del 16 settembre 1779
16
così vennero definiti: -custodi delle leggi e ordini, -direttori delle
aziende delle comunità, luoghi pii e patrimoni comunitativi, -esecutori degli ordini dei
tribunali, dei magistrati e dei ministeri fiorentini, -notai e attuari delle comunità e
luoghi pii, -archivisti delle comunità, -ministri del regio governo e del sovrano negli
affari pubblici locali, -cancellieri delegati per l'azienda del sale, -cancellieri della
tassa di macine. Queste competenze rimasero immutate fino al passaggio della Toscana
nell'Impero francese
17
. Nel 1569, all'atto
dell'istituzione, la cancelleria comunitativa di San Miniato ebbe coincidenza
territoriale con la podesteria omonima, ma ben presto (1586)
18
inglobò
i comunelli dell'ufficialato di Cigoli (Cigoli, Stibbio, Montebicchieri). Con le riforme
del 1774, la nuova comunità di San Miniato acquistò i suddetti comuni di Cigoli, Stibbio
e Montebicchieri, facendo nuovamente coincidere il territorio della cancelleria con
quello della comunità di San Miniato.La cancelleria di San Miniato comprendeva il
territorio della omonima podesteria (vedi), in più inglobò dal 1586 i territori di
Cigoli, Stibbio e Montebicchieri. Dal 5 dicembre 1849 le fu aggregata la comunità di
Montopoli, prima appartenuta alla cancelleria di Castelfranco di Sotto. Il cancelliere
era nominato dal Magistrato dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio
fiorentino, con il compito di vigilare sulla gestione economica e sull'attività generale
delle comunità. Verbalizzava le deliberazioni delle magistrature, controllava che i
magistrati e i funzionari locali amministrassero correttamente la giustizia, custodiva e
aggiornava i campioni e le scritture delle decime e del catasto, controllava la
regolarità nella riscossione delle varie tasse, in particolar modo della tassa sul
macinato. Inoltre era l'archivista della comunità e dei luoghi pii in quanto custodiva
le scritture degli enti a lui sottoposti e ne redigeva l'inventario.
Soggetti produttori:
Cancelleria di San Miniato, San Miniato (Pisa),
1569-1808