Per ogni atto richiesto al tribunale (citazioni, richieste di disdette,
atti esecutivi, precetti o altro), i cittadini erano tenuti al pagamento di una
tassa (o diritto fisso di cancelleria). Le tariffe di questi emolumenti furono
stabilite con legge del 23 dicembre 1814 in sostituzione delle vecchie già emanate
il 23 novembre 1775. Il pagamento, da cui erano esenti i "miserabili", doveva essere
fatto alle cancellerie dei tribunali in apposite "cassette"; successivamente il
ricavato era versato nelle casse del Regio erario. I registri per l'annotazione
degli emolumenti giudiziari erano trasmessi dalla direzione dell'amministrazione del
Registro e su di essi dovevano essere segnati, giorno per giorno, le partite di
entrata, la qualità e la natura dell'atto, il cognome delle parti in causa e
analogamente la partita di uscita (Istruzioni dell'I.e R. Consulta del 6 novembre
1829)1.