Livello: serie
Estremi cronologici: 1816 - 1861Consistenza: 10 unità
L'obbligo di tener legati in apposite filze i documenti prodotti dal
tribunale nella sua funzione di tutela dei pupilli era già stato istituito nel
1782
1
. La legge 15 novembre 1814,
ripristinando la vecchia normativa precisava che "Per la morte dell'ascendente
presso cui risiede la patria podestà, i figli e i discendenti rimasti nell'età
minore, passano sotto l'autorità del tutore (art.1). Il tutore invigila e presiede
alla persona e amministra il patrimonio dei medesimi per tutto il tempo della loro
minore età (art.2). L'età minore dura finchè non siano compiti gli anni 21 (art.3).
Non esistendo il tutore nè testamentario nè legittimo, il Giudice destina il Dativo
(art.17). Non è permesso ad alcuno che venga destinato al pubblico uffizio della
tutela o della cura, ricusare d'accettarlo (art.59)"
2
. Novità
sostanziali furono portate con la citata riforma giudiziaria del 1838 con cui si
affiancò alla figura del tutore quella del Consiglio di Famiglia. Più precisamente:
"Ciascuna tutela e curatela avrà l'assistenza di un Consiglio di Famiglia. La
convocazione del Consiglio di Famiglia si dovrà fare di uffizio del Vicario Regio o
podestà di prima classe, appena che in qualsivoglia maniera gli perverrà la notizia
della morte di taluno che abbia lasciato figli minori..."
3
. Si precisò altresì che
questo nuovo organismo sarebbe stato composto di cinque membri fra cui, ove
possibile, il nonno paterno, la madre e altri congiunti prossimi, con tassativa
esclusione del tutore. Il compito precipuo dei Consigli di Famiglia avrebbe dovuto
essere quello di nominare o sostituire i tutori, di ricevere ed esaminare il
rendimento di conti del tutore in qualità di amministratore unico dei beni del
minore orfano. Tutti gli atti prodotti dal tribunale, dal tutore e dai Consigli di
Famiglia (verbali, carteggio, corrispondenza, registri amministrativi,
deliberazioni, istanze ecc.) andarono a costituire le filze degli atti
pupillari.