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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Vicariato della Montagna di Pistoia, poi di San Marcello

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1773 - 1849

Consistenza: 63 unità

A partire dal 1771 si avviò nel granducato una massiccia riforma dei tribunali di giustizia, volta ad unificare il variegato sistema giudiziario toscano e a dargli un'impronta di maggior efficienza e competenza. Una prima importante innovazione riguardò la carica di giudice, per il cui conseguimento non fu più ritenuto sufficiente il censo e il privilegio politico, come in passato, bensì un titolo meritocratico, come la laurea di dottore in legge, oltre al superamento di un esame presso l'ufficio della Pratica Segreta 1 . Dopo il riordino delle carriere fu progettata nel 1772 una più razionale ripartizione circoscrizionale delle magistrature giudiziarie, in base alla quale il granducato venne suddiviso in 41 vicariati 2 (scesi successivamente a 34 nel 1784 3 ), con competenze sia civili che criminali, ciascuno dei quali era ripartito in potesterie, con prerogative esclusivamente civili.
Con tale riforma non si riuscì comunque a separare definitivamente il potere giudiziario da quello politico, due poteri tradizionalmente uniti in tutti i magistrati periferici precedenti, come capitani, vicari e podestà. Infatti le importanti incombenze affidate ai vicari, inerenti alla vigilanza del territorio e al mantenimento dell'ordine pubblico (protezione dei pupilli, soccorso dei poveri, controllo di carceri, monasteri, scuole e ambiente, sorveglianza sui propri sottoposti e sulle magistrature locali) 4 finirono per farne ancora non soltanto dei semplici giudici, ma anche degli importanti ministri periferici, come dimostra il loro ampio carteggio. Terminò semmai la collaborazione con i cancellieri, che smisero di occuparsi degli affari del Vicariato, del quale rimase loro soltanto l'onere della custodia dell'archivio.
In ambito penale i vicari assunsero competenze molto più ampie dei precedenti giusdicenti, ma a partire dal 1777 i processi criminali da loro instruiti dovevano essere inviati per l'appello al "Supremo tribunale di giustizia". Dai vicari dipendevano gli esecutori di giustizia, come bargelli, caporali e famigli, o birri, che costituivano una sorta di corpo di polizia. Proprio certe precise funzioni di polizia, distinte da quelle prettamente giudiziarie, emergono in alcuni provvedimenti presi dai vicari e conosciuti come "atti economici", con i quali si agiva al di fuori dei tribunali, a scopo preventivo e con procedura sommaria, nei confronti di sospetti di reato e di perturbatori dell'ordine pubblico, ai quali si potevano comminare piccole pene detentive e pecuniarie senza bisogno di alcun processo, in via, appunto, "economica" 5 .
Al Capitanato della Montagna subentrò così il Vicariato maggiore della Montagna di Pistoia, che esercitava su tutto il territorio sia la giurisdizione civile che quella criminale. La residenza alternata a San Marcello e a Cutigliano del passato giusdicente venne abolita, e fissata nella prima località. Il vicario era assistito da un notaio civile, che aveva l'obbligo di recarsi due volte al mese a Cutigliano, e da un notaio criminale, detto "notaio dei malefizi".
Con l'avvento del governo francese i vicariati furono aboliti e sostituiti da una, o più, Giudicature di pace.
A partire dal 27 giugno del 1814 6 tornò in vigore il sistema basato sui vicariati, che dipendevano adesso da Governi civili e Commissariati regi, sostituitisi alle Sottoprefetture imposte dai francesi. Ai giusdicenti periferici erano state tolte, in ogni caso, molte delle competenze criminali precedenti. I vicari non potevano infatti emettere sentenze che contemplassero pene superiori al confino; i reati più gravi, dei quali gli ufficiali periferici dovevano soltanto preparare l'indagine informativa e l'istruttoria, erano giudicati dai Tribunali collegiali di prima istanza, istituiti presso i Commissariati, mentre quelli che presupponevano le massime pene erano avocati dalla Rota criminale fiorentina. Un'ulteriore stretta in senso limitativo delle competenze dei vicari fu effettuata nel 1838: in materia criminale ad essi furono riservati reati che implicavano non più di otto giorni di detenzione o 25 lire di multa. Anche le sentenze in materia civile emesse dai vicari, inizialmente senza restrizioni, furono sottoposte a progressive limitazioni.