Livello: serie
Estremi cronologici: sec. XIII - 1772Consistenza: 844 unità
In questa serie, documentata a partire dal XIII secolo, vi confluisce tutta la
giurisdizione (civile, criminale, danno dato, «precetti»), del podestà
entrante.
La giustizia veniva esercitata dal podestà, affiancato da un
giudice, tanto in causis civilibus vel maleficiis, alla presenza di un notaio,
che doveva verbalizzare tutti gli atti e le testimonianze delle cause discusse,
come si legge negli Statuti del 1255, libro I, rub. 5. Infatti, i medesimi
Statuti, rispettivamente nei libri II (De ordine iuris) e III (De maleficiis et
penis eorum), definiscono l'intero campo giurisdizionale e confermano il potere
del podestà concedendogli di decidere personalmente, in molti casi, la pena da
infliggere1.
Con la sottomissione a Firenze
dell'11 agosto 1353 si vedono riconfermati di massima i privilegi del podestà di
San Gimignano, fatta eccezione per la giurisdizione di appello demandata a
Firenze, mentre prima era di pertinenza del medesimo comune.
La
documentazione pervenutaci, piuttosto lacunosa - almeno per il primo periodo -
rispecchia la complessità della materia con unità archivistiche di contenuto non
completamente omogeneo, ma affine al di là del titolo di coperta, quali «Liber
causarum», «Liber testium», «Liber campariorurn» (si tratta di denunce relative
al danno dato), «Liber de extravagantibus», «Liber maleficiorum», «Liber
condepnationum», «Liber treguarum», «Causarum appellationum» «Liber
inquisicionum» ecc.
Le unità archivistiche sono generalmente costituite da
registri di piccole dimensioni legati in pergamena; all'interno, almeno i
registri relativi alle cause vere e proprie, contengono anche le sentenze. Da
notare che il cosiddetto «danno dato», fatte alcune eccezioni, è presente
all'interno dei vari registri di cause civili o criminali.
A partire dal
1429, abbiamo una prevalenza di «Liber maleficiorum» che farebbero ipotizzare,
già per quest'epoca, una suddivisione fra produzione criminale e civile,
considerando anche il fatto che in questi anni inizia una serie (BB), il banco
attuario, di registri destinati alle sole cause civili. Una netta censura però
non sembra ancora possibile. Tuttavia - sebbene ancora uniti nelle medesime
filze - compaiono, a partire dal 1482, accanto ai «Liber maleficiorum»
(corredati generalmente di sentenze), un «bastardellus banci» e un «liber
exationum causarum civilium» con repertorio dei rei, a testimoniare la già
avvenuta distinzione in materia giurisdizionale fra civile e criminale. Da
riscontri fatti, il «bastardellus banci» e il «liber exationum causarum
civilium» sono complementari, con il medesimo arco cronologico.
Dal 1500 al
1543 tale serie (civile e criminale del podestà) continua presso l'Archivio di
Stato di Siena2.
A partire dal 1543. la
produzione civile continua a Siena e quella criminale, distinta ulteriormente in
«non descritti» e «descritti», a San Gimignano. Infatti, Alessandro dei Medici,
nel 1535, aveva istituito il Magistrato delle Bande destinato a salvaguardare
alcuni privilegi per i militari - i «descritti», appunto - soprattutto per
quanto riguardava la giustizia penale; il tribunale era presieduto da un
Auditore. Sebbene i «descritti»,. compaiano già all'interno delle unità
archivistiche del 1540, è solo a partire dal 1543 che il «Criminale» si sdoppia
in due serie parallele ben definite: non descritti e descritti. Le filze sono
generalmente composte da parti tra loro distinte costituenti querele, atti,
lettere e sentenze.