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Vicariato feudale di Magliano

Sede: Magliano in Toscana (Grosseto)

Date di esistenza: 1559 - 1807

Intestazioni: Vicariato di Magliano, Magliano in Toscana (Grosseto), 1559 - 1807

Storia amministrativa:
Prima dell'istituzione del feudo, ad amministrare la giustizia criminale, civile e "mista" era destinato un podestà proveniente da Siena 1 . Successivamente al 1559 nel territorio feudale tale compito fu assegnato ad un vicario con titolo di commissario 2 obbligato a risiedere sul posto, mentre il giudizio di appello competeva al feudatario 3 e solo con il motuproprio di Cosimo III del 23 gennaio 1685 fu assunto dagli organi statali 4 .
Nel 1641, dopo l'assegnazione temporanea ai Capponi, il feudo fu riacquistato dal granduca Ferdinando II il quale stabilì che vi risiedesse un "gentiluomo sanese dottore con titolo di podestà", eletto dal principe "con giurisdizione criminale in Magliano e civile e mista ancora in Montiaano e Pereta" 5 . Nel 1661 la terra di Magliano fu nuovamente infeudata ai Bentivogli 6 , i quali vi tennero un commissario o vicario fino al 1674, quando la carica fu abolita e concessa "in prestanza" 7 .
Ogni due anni il vicario era sottoposto a sindacato a Siena, in un primo momento davanti al Giudice dei Malefici, poi tale compito passò alla Consulta dei Feudi 8 . Con motuproprio del 31 gennaio 1685 Cosimo III, volendo affermare la propria sovranità anche nei territori infeudati, ordinò che nello Stato di Siena gli eventuali ricorsi degli abitanti contro le ordinanze dei feudatari o le sentenze dei loro ministri, un tempo riservate al granduca, fossero rivolte all'Auditore fiscale di Siena 9 .
Nel 1746 il giusdicente feudale di Magliano, dottore in legge e vicario prò tempore con giurisdizione civile e criminale, risulta fare anche le veci di cancelliere, percependo dalla comunità 80 scudi in qualità di commissario ed altri 40 per l'incarico aggiuntivo. Per le sentenze di appello risulta competente la Ruota di Siena 10 . A Siena in qualità di auditore risiedeva inoltre un dottore in legge con autorità di giudicare sia in prima istanza che in seconda, ossia in appello, con la subordinazione al medesimo di qualunque altro ministro ed ufficiale del feudo.
Nella risposta inviata nel 1746 dal commissario Mattia Pippi 11 all'auditore Pompeo Neri si sottolinea che le sentenze civili si registravano allora in calce ai processi medesimi e quelle criminali in un libro intitolato Sentenze criminali, compilato a partire dal 1709 12 . Tali sentenze erano date con il voto dell'auditore del feudo e talvolta registrate in calce, mentre in altri casi erano conferite per lettera.
Nell'archivio, oltre agli atti prodotti dalla comunità, si trovavano a quella data 61 filze di processi civili e criminali, la serie dei quali aveva inizio nel 1584, 97 libri di cause civili con principio l'anno 1592, 70 libri di processi criminali a partire dal 1590 13 .
Con la legge del 21 aprile 1749 fu stabilito che i titolari dei feudi potessero giudicare in prima istanza per mezzo del vicario per quanto attiene alla giustizia civile, mentre nelle cause criminali ai feudatari spettava solo la cognizione di quei casi che comportavano pene pecuniarie, altrimenti di competenza dei giudici ordinari; il granduca si riservava comunque la possibilità di diminuire la pena e di conferire la grazia 14 . Con rescritto del 3 maggio 1783 la durata dell'ufficio dei vicari eletti nei feudi fu portata da due a tre anni, con l'obbligo del sindacato annuale 15 .
Il 17 marzo 1783 le comunità furono ridotte a 18 e Pereta divenne sede del giusdicente, per Saturnia e Magliano con i comunelli di Murci, Poggio e Capanne 16 .
Durante il periodo di annessione all'Impero francese (1808-1814), soppressi i feudi, la giustizia civile fu amministrata nell'ambito di una Giudicatura di pace, con sede a Scansano, capoluogo di Cantone 17 .
La legge del 27 giugno 1814 prevedeva che dal primo giorno del mese successivo fossero abolite le Prefetture dell'Arno, Mediterraneo ed Ombrane, le Sottoprefetture e tutti gli uffici da esse dipendenti. Nei Circondari dei Commissariati vennero così ristabiliti dei regi vicari provvisori, con le stesse attribuzioni di cui erano muniti gli antichi vicari. A Grosseto, eccetto che per il periodo della estatatura, risiedeva un commissario con giurisdizione sui territori di Grosseto, Scansano, Campagnatico e Giglio 18 .
Per le attribuzioni giudiziarie nel civile e nel criminale si dovette invece attendere una nuova organizzazione dei tribunali granducali, realizzata lo stesso anno. Con la legge del 13 ottobre 1814 fu infatti dato atto alla riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato , suddiviso nelle cinque Rote di Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e Grosseto. A quest'ultima facevano capo il vicariato di Scansano, con giurisdizione civile e con la criminale estesa al territorio del vicariato di Magliano, e la potesteria di Montiano, con giurisdizione civile estesa al territorio che precedentemente era incluso nel soppresso vicariato di Magliano medesimo 19 . Nel 1848 vicariati e podesterie furono aboliti e sostituiti dalle preture 20 .