Sede: Magliano in Toscana (Grosseto)
Date di esistenza: 1559 - 1807Intestazioni: Vicariato di Magliano, Magliano in Toscana (Grosseto), 1559 - 1807
Storia amministrativa:
Prima dell'istituzione del feudo, ad amministrare la giustizia
criminale, civile e "mista" era destinato un podestà proveniente da Siena
1
. Successivamente al 1559 nel
territorio feudale tale compito fu assegnato ad un vicario con titolo di commissario
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obbligato a risiedere sul
posto, mentre il giudizio di appello competeva al feudatario
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e solo con il motuproprio di
Cosimo III del 23 gennaio 1685 fu assunto dagli organi statali
4
.
Nel 1641, dopo l'assegnazione temporanea ai Capponi, il
feudo fu riacquistato dal granduca Ferdinando II il quale stabilì che vi risiedesse un
"gentiluomo sanese dottore con titolo di podestà", eletto dal principe "con
giurisdizione criminale in Magliano e civile e mista ancora in Montiaano e Pereta"
5
. Nel 1661 la terra di Magliano fu
nuovamente infeudata ai Bentivogli
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, i quali vi
tennero un commissario o vicario fino al 1674, quando la carica fu abolita e concessa
"in prestanza"
7
.
Ogni due anni il
vicario era sottoposto a sindacato a Siena, in un primo momento davanti al Giudice dei
Malefici, poi tale compito passò alla Consulta dei Feudi
8
. Con motuproprio
del 31 gennaio 1685 Cosimo III, volendo affermare la propria sovranità anche nei
territori infeudati, ordinò che nello Stato di Siena gli eventuali ricorsi degli
abitanti contro le ordinanze dei feudatari o le sentenze dei loro ministri, un tempo
riservate al granduca, fossero rivolte all'Auditore fiscale di Siena
9
.
Nel 1746 il giusdicente feudale di Magliano, dottore in legge e
vicario prò tempore con giurisdizione civile e criminale, risulta fare anche le veci di
cancelliere, percependo dalla comunità 80 scudi in qualità di commissario ed altri 40
per l'incarico aggiuntivo. Per le sentenze di appello risulta competente la Ruota di
Siena
10
. A Siena in qualità
di auditore risiedeva inoltre un dottore in legge con autorità di giudicare sia in prima
istanza che in seconda, ossia in appello, con la subordinazione al medesimo di qualunque
altro ministro ed ufficiale del feudo.
Nella risposta inviata nel 1746 dal
commissario Mattia Pippi
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all'auditore Pompeo Neri si sottolinea che le
sentenze civili si registravano allora in calce ai processi medesimi e quelle criminali
in un libro intitolato Sentenze criminali, compilato a partire dal 1709
12
. Tali sentenze erano date con il voto dell'auditore del feudo
e talvolta registrate in calce, mentre in altri casi erano conferite per lettera.
Nell'archivio, oltre agli atti prodotti dalla comunità, si trovavano a quella data 61
filze di processi civili e criminali, la serie dei quali aveva inizio nel 1584, 97 libri
di cause civili con principio l'anno 1592, 70 libri di processi criminali a partire dal
1590
13
.
Con la legge del 21
aprile 1749 fu stabilito che i titolari dei feudi potessero giudicare in prima istanza
per mezzo del vicario per quanto attiene alla giustizia civile, mentre nelle cause
criminali ai feudatari spettava solo la cognizione di quei casi che comportavano pene
pecuniarie, altrimenti di competenza dei giudici ordinari; il granduca si riservava
comunque la possibilità di diminuire la pena e di conferire la grazia
14
. Con rescritto del 3 maggio
1783 la durata dell'ufficio dei vicari eletti nei feudi fu portata da due a tre anni,
con l'obbligo del sindacato annuale
15
.
Il 17 marzo 1783 le comunità furono ridotte a 18 e Pereta divenne sede del
giusdicente, per Saturnia e Magliano con i comunelli di Murci, Poggio e Capanne
16
.
Durante il periodo di annessione all'Impero francese (1808-1814),
soppressi i feudi, la giustizia civile fu amministrata nell'ambito di una Giudicatura di
pace, con sede a Scansano, capoluogo di Cantone
17
.
La legge del 27 giugno 1814 prevedeva che dal primo
giorno del mese successivo fossero abolite le Prefetture dell'Arno, Mediterraneo ed
Ombrane, le Sottoprefetture e tutti gli uffici da esse dipendenti. Nei Circondari dei
Commissariati vennero così ristabiliti dei regi vicari provvisori, con le stesse
attribuzioni di cui erano muniti gli antichi vicari. A Grosseto, eccetto che per il
periodo della estatatura, risiedeva un commissario con giurisdizione sui territori di
Grosseto, Scansano, Campagnatico e Giglio
18
.
Per le attribuzioni giudiziarie nel civile e nel criminale si
dovette invece attendere una nuova organizzazione dei tribunali granducali, realizzata
lo stesso anno. Con la legge del 13 ottobre 1814 fu infatti dato atto alla riforma dei
tribunali e magistrati civili del Granducato , suddiviso nelle cinque Rote di Firenze,
Siena, Pisa, Arezzo e Grosseto. A quest'ultima facevano capo il vicariato di Scansano,
con giurisdizione civile e con la criminale estesa al territorio del vicariato di
Magliano, e la potesteria di Montiano, con giurisdizione civile estesa al territorio che
precedentemente era incluso nel soppresso vicariato di Magliano medesimo
19
. Nel 1848 vicariati e podesterie furono aboliti e sostituiti dalle preture
20
.
Complessi archivistici prodotti:
Vicariato feudale di Magliano, 1585 -
1807
(fondo, conservato in Comune di Magliano in Toscana. Archivio storico)