Sede: Magliano in Toscana (Grosseto)
Date di esistenza: 1559 - 1807Intestazioni: Vicariato di Magliano, Magliano in Toscana (Grosseto), 1559 - 1807
                Storia amministrativa:
                Prima dell'istituzione del feudo, ad amministrare la giustizia
			criminale, civile e "mista" era destinato un podestà proveniente da Siena
  1
. Successivamente al 1559 nel
			territorio feudale tale compito fu assegnato ad un vicario con titolo di commissario
				
  2
 obbligato a risiedere sul
			posto, mentre il giudizio di appello competeva al feudatario
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 e solo con il motuproprio di
			Cosimo III del 23 gennaio 1685 fu assunto dagli organi statali 
  4
.
 Nel 1641, dopo l'assegnazione temporanea ai Capponi, il
			feudo fu riacquistato dal granduca Ferdinando II il quale stabilì che vi risiedesse un
			"gentiluomo sanese dottore con titolo di podestà", eletto dal principe "con
			giurisdizione criminale in Magliano e civile e mista ancora in Montiaano e Pereta"
  5
. Nel 1661 la terra di Magliano fu
			nuovamente infeudata ai Bentivogli
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, i quali vi
			tennero un commissario o vicario fino al 1674, quando la carica fu abolita e concessa
			"in prestanza"
  7
.
 Ogni due anni il
			vicario era sottoposto a sindacato a Siena, in un primo momento davanti al Giudice dei
			Malefici, poi tale compito passò alla Consulta dei Feudi
  8
. Con motuproprio
			del 31 gennaio 1685 Cosimo III, volendo affermare la propria sovranità anche nei
			territori infeudati, ordinò che nello Stato di Siena gli eventuali ricorsi degli
			abitanti contro le ordinanze dei feudatari o le sentenze dei loro ministri, un tempo
			riservate al granduca, fossero rivolte all'Auditore fiscale di Siena
  9
.
 Nel 1746 il giusdicente feudale di Magliano, dottore in legge e
			vicario prò tempore con giurisdizione civile e criminale, risulta fare anche le veci di
			cancelliere, percependo dalla comunità 80 scudi in qualità di commissario ed altri 40
			per l'incarico aggiuntivo. Per le sentenze di appello risulta competente la Ruota di
				Siena
  10
. A Siena in qualità
			di auditore risiedeva inoltre un dottore in legge con autorità di giudicare sia in prima
			istanza che in seconda, ossia in appello, con la subordinazione al medesimo di qualunque
			altro ministro ed ufficiale del feudo. 
 Nella risposta inviata nel 1746 dal
			commissario Mattia Pippi
  11
 all'auditore Pompeo Neri si sottolinea che le
			sentenze civili si registravano allora in calce ai processi medesimi e quelle criminali
			in un libro intitolato Sentenze criminali, compilato a partire dal 1709 
  12
. Tali sentenze erano date con il voto dell'auditore del feudo
			e talvolta registrate in calce, mentre in altri casi erano conferite per lettera. 
			Nell'archivio, oltre agli atti prodotti dalla comunità, si trovavano a quella data 61
			filze di processi civili e criminali, la serie dei quali aveva inizio nel 1584, 97 libri
			di cause civili con principio l'anno 1592, 70 libri di processi criminali a partire dal
				1590
  13
.
 Con la legge del 21
			aprile 1749 fu stabilito che i titolari dei feudi potessero giudicare in prima istanza
			per mezzo del vicario per quanto attiene alla giustizia civile, mentre nelle cause
			criminali ai feudatari spettava solo la cognizione di quei casi che comportavano pene
			pecuniarie, altrimenti di competenza dei giudici ordinari; il granduca si riservava
			comunque la possibilità di diminuire la pena e di conferire la grazia
  14
. Con rescritto del 3 maggio
			1783 la durata dell'ufficio dei vicari eletti nei feudi fu portata da due a tre anni,
			con l'obbligo del sindacato annuale
  15
.
 Il 17 marzo 1783 le comunità furono ridotte a 18 e Pereta divenne sede del
			giusdicente, per Saturnia e Magliano con i comunelli di Murci, Poggio e Capanne
  16
.
 Durante il periodo di annessione all'Impero francese (1808-1814),
			soppressi i feudi, la giustizia civile fu amministrata nell'ambito di una Giudicatura di
			pace, con sede a Scansano, capoluogo di Cantone
  17
.
 La legge del 27 giugno 1814 prevedeva che dal primo
			giorno del mese successivo fossero abolite le Prefetture dell'Arno, Mediterraneo ed
			Ombrane, le Sottoprefetture e tutti gli uffici da esse dipendenti. Nei Circondari dei
			Commissariati vennero così ristabiliti dei regi vicari provvisori, con le stesse
			attribuzioni di cui erano muniti gli antichi vicari. A Grosseto, eccetto che per il
			periodo della estatatura, risiedeva un commissario con giurisdizione sui territori di
			Grosseto, Scansano, Campagnatico e Giglio
  18
. 
 Per le attribuzioni giudiziarie nel civile e nel criminale si
			dovette invece attendere una nuova organizzazione dei tribunali granducali, realizzata
			lo stesso anno. Con la legge del 13 ottobre 1814 fu infatti dato atto alla riforma dei
			tribunali e magistrati civili del Granducato , suddiviso nelle cinque Rote di Firenze,
			Siena, Pisa, Arezzo e Grosseto. A quest'ultima facevano capo il vicariato di Scansano,
			con giurisdizione civile e con la criminale estesa al territorio del vicariato di
			Magliano, e la potesteria di Montiano, con giurisdizione civile estesa al territorio che
			precedentemente era incluso nel soppresso vicariato di Magliano medesimo
  19
. Nel 1848 vicariati e podesterie furono aboliti e sostituiti dalle preture
  20
.
            
                    Complessi archivistici prodotti:
                                                                                                                    
                        
                            Vicariato feudale di Magliano, 1585 -
		1807
                        (fondo, conservato in Comune di Magliano in Toscana. Archivio storico)
                        
                                    

 
     
    