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Capitanato della Montagna di Pistoia

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1559 feb. 18 - 1808

Consistenza: 12 unità

È noto che nei secoli XIV e XV secolo i podestà, i capitani e i vicari rappresentavano, nelle comunità e nei territori soggetti a Firenze differenti organismi di controllo politico e militare, dotati di limitati e disomogenei poteri giudiziari 1 . Se i vicari possedevano una giurisdizione più ampia di quella dei podestà, i capitani, posti generalmente a capo di territori di confine, sfuggivano a codesta gerarchia. In ogni caso i funzionari fiorentini insediati nelle più importanti città sottoposte, fossero podestà o capitani, esercitavano un potere giudiziario maggiore di quello dei colleghi inviati nei centri del contado, potere comunque sempre più eroso, con il tempo, dalle istituzioni della capitale. Il Capitanato della Montagna di Pistoia si collocava in una posizione mediana fra gli organismi con maggiori prerogative e quelli con minori facoltà.
A proposito dell'origine del Capitanato della Montagna, il cronista pistoiese Jacopo Fioravanti narra che: "...Fornivano una volta i pistoiesi i loro castelli della Montagna di potestà che gli governassero, regolando i salari, e l'autorità di quei ministri; e ai tribunali di Pistoia ne' casi di appellazione, e di negata giustizia.. Ma considerando l'anno 1358, che la moltitudine di tanti ministri dava occasione a molti sconcerti, annullarono il numero di tanti potestà, e istituirono l'ufizio di Capitano di Giustizia e lo fecero giusdicente di tutto quel vasto paese." 2 .
In realtà la carica di "capitano della Montagna" appare documentata per la prima volta il 23 agosto del 1330, quando Angiolo Panciatichi, esponente della famiglia allora egemone nel governo del comune pistoiese, alleata dei fiorentini, fu confermato in tale compito su petizione dei comuni della Montagna, "cum salario, famiglia et equo habitis temporibus retroactis", per difendere quegli stessi comuni dagli attacchi della fazione avversa capeggiata dai Cancellieri 3 . Quella che inizialmente sembrava una carica straordinaria a carattere militare, finalizzata alla difesa della Montagna, si trasformò in seguito in una magistratura regolare dalla durata trimestrale, eletta col sistema dell'imborsazione e di pari livello di quella del podestà di Serravalle 4 . Una deliberazione del 19 giugno 1353 fissava in un trimestre il periodo della carica, in un cavallo e sei famigli la dotazione di uomini e mezzi e in 70 lire il livello dello stipendio. Mentre il podestà di Serravalle aveva al seguito un notaio, il Capitano della Montagna Superiore ne era privo, potendo comunque esercitare un limitato potere giudiziario, con un massimale di pena di 10 lire. Nel 1361 la ratificazione nei Consigli dei "Capitula Capitanei Montanee" 5 ci rivelano chiaramente la crescita dei poteri del magistrato: competenza nelle cause civili e criminali fino a 25 lire, un notaio al seguito, dieci famigli "a uno panno vestitos", un salario di 140 lire, la residenza fissa a Lizzano, al cui vicario doveva essere consegnato, al termine dell'ufficio, il libro dei processi civili e criminali tenuto dal notaio. I comuni sottoposti a questa giurisdizione, che si affiancava evidentemente a quella dei podestà dei comuni suddetti, erano rappresentati da Lizzano, Cutigliano, Popiglio, Piteglio, Mammiano, San Marcello e Gavinana. Forse per questa accresciuta potenza i capitani avrebbero dovuto appartenere, a partire dal 23 settembre 1362 6 , alle famiglie magnatizie di Cancellieri, Panciatichi, Lazzari, Taviani, Rossi e Ricciardi, 8 rappresentanti dei quali dovevano essere imborsati per l'estrazione. L'elemento estratto e la sua famiglia avrebbero avuto il divieto della rielezione per i successivi tre mesi. Il salario, dovuto dagli abitanti della Montagna al Capitano, doveva essere prima depositato presso il camerario del comune, che lo avrebbe trasferito all'incaricato. Con la presumibile abolizione, nel 1366, delle podesterie dei comuni della Montagna superiore, deducibile dalla mancanza negli elenche delle cariche comunali dei relativi podestà, il Capitano rimase probabilmente l'unica autorità politica, militare e giudiziaria del territorio 7 .
La carica, detenuta fino al 14 ottobre del 1373 da ufficiali pistoiesi, dopo quella data passò, nel corso di una serie di riforme attuate dai governanti di Firenze e tendenti a privare progressivamente il comune di Pistoia del proprio contado e dell'autonomia politica ed amministrativa 8 , nelle mani di cittadini fiorentini. La durata della carica fu estesa a sei mesi e la dotazione in uomini e mezzi finanziari venne ulteriormente incrementata fino a comprendere due notai, venti armati ed uno stipendio di 250 lire, metà del quale da pagarsi da parte dei comuni soggetti e metà dal comune di Pistoia. I compiti del Capitano consistevano nella difesa militare, nell'amministrazione della giustizia e nel controllo sul pagamento delle tasse 9 . In particolare egli godeva della "piena balìa e giurisdizione" su ladri, omicidi e sbanditi residenti nei comuni della Montagna superiore, il cui territorio comprendeva: il castello di Piteglio, il castello di Sicurana (presso Popiglio), territorio e comune di Popiglio, castello e comune di Mammiano, castello e comune di San Marcello, castello e comune di Gavinana, castel di Mura, comune di Lizzano e comune di Cutigliano. La sua residenza fu spostata a Cutigliano, dove venne costruito un apposito palazzo pretorio, che nel 1382 era così descritto: "In comuni Cutigliani est domus, sive palatium pro habitatione capitanei Montanee superioris, construnctam ad sufficientiam pro dicta habitatione prope plateam dicti comunis Cutigliani" 10 . Ma, come afferma il cronista Fioravanti 11 , a partire dal 1377 essa si sarebbe alternata ogni quattro mesi rispettivamente a Lizzano, Cutigliano e San Marcello, notizia che è confermata, almeno a partire dal 1455, dallo statuto quattrocentesco del Capitano della Montagna 12 . Da questo statuto, cominciato nel 1412 al tempo del capitano Lorenzo di Bernardo Cigliamochi, con aggiunte e correzioni fino al 1509, e da quello fiorentino del "popolo e del comune" 13 , edito nel 1402, emerge un panorama decisamente più ampio del potere e delle facoltà del Capitano della Montagna. Sappiamo che il suo personale fu allargato a 24 persone: 2 notai, 2 donzelli, 20 famigli fra i quali 3 balestrieri, e 3 cavalli. Il suo stipendio ascendeva sempre alla somma di lire 250, metà della quale doveva essere pagata dai comuni della Montagna a lui sottoposti. Grazie all'elenco dei rappresentanti "...comunium et universitatum Montanee Pistorii", incaricati delle riforme statutarie, possiamo dedurre i confini del territorio sottoposto al Capitano, che comprendeva i comuni di Popiglio, Cutigliano, Lizzano, San Marcello, Mammiano, Crespole, Piteglio, Gavinana, Calamecca, Lanciole. I limiti d'intervento in materia civile erano sempre circoscritti alle cause con pena massima di lire 10; nessuna notizia si ha invece a proposito delle competenze criminali, che pure sono contemplate dallo statuto.
Intorno all'elezione del camarlingo del capitano, un'importante carica dalla durata semestrale, si scontrarono gli interessi e le rivalità delle fazioni dei Panciatichi e dei Cancellieri, così come avveniva per il sorteggio delle cariche comunali. Per ovviare ai disordini originatisi dalle liti, fu deciso che il camarlingo venisse eletto dagli uomini del comune nel quale risiedesse in quel momento il Capitano, ma che fosse una volta di parte cancelliera e una volta di parte panciatica. A proposito del Consiglio generale della Montagna, del quale abbiamo notizia nel secolo XV, sappiamo che esso era spesso composto da "homines inhabiles et non intelligentes" e si rivelava per questo inefficace 14 ; per accrescerne il livello qualitativo si obbligarono i comuni a istituire borse apposite dalle quali si potesse estrarre un valido consigliere di durata semestrale. Dalla formazione delle borse per l'elezione dei rappresentanti da inviare al Consiglio generale si confermano i confini della giurisdizione del Capitanato: Cutigliano, Lizzano, San Marcello, Popiglio, Gavinana, Mammiano, Crespole, Piteglio, Calamecca e Lanciole. Nel febbraio del 1509 il Consiglio era composto da 11 rappresentanti, fra i quali il solo Cutigliano poteva vantarne due.
Dal 1512, forse per un fatto di sangue come narrano le cronache, ma più probabilmente in seguito alla perdita d'importanza di Lizzano come centro strategico, la residenza del Capitano si sarebbe avvicendata per sei mesi a Cutigliano e per sei mesi a San Marcello, con una pratica mantenutasi per oltre due secoli e mezzo, fino all'estinzione dell'ufficio nel 1772.
Con l'avvento del granducato mediceo si ebbe in campo giudiziario un ridimensionamento degli organici dei giusdicenti periferici e un accentramento delle competenze giudiziarie, anche se si continuava a dare formalmente spazio alle autonomie locali e alle leggi particolari comunitative 15 ; in questo senso, in conseguenza della legge del 13 febbraio 1545, il capitano della Montagna di Pistoia poteva contare soltanto su due notai, quattro birri e un cavallo. Un'ulteriore riforma del 4 febbraio 1575 estese la durata della carica da sei mesi ad un anno, sostituendo ufficialmente alla pratica del sorteggio la nomina diretta, già invalsa del resto da qualche decennio 16 . Dagli statuti del 1548 17 la struttura amministrativa del Capitanato appare nella sua veste pressoché definitiva: al Consiglio generale, composto dai consiglieri, o dai vicari, dei comuni, spettava il compito di eleggere il cancelliere del capitano, con compiti di notaio e di scrivano, e il depositario, o camarlingo. Gli stessi vicari erano obbligati a scegliere le guardie campestri e presentare i rapporti sui malefici commessi nel proprio comune.
Grazie alla sopravvivenza presso l'Archivio di Stato di Firenze degli Statuti civili e criminali del 1559, veniamo a conoscenza dei limiti della giurisdizione del capitano in materia criminale durante l'epoca moderna. Il tetto massimo di pena pecuniaria che egli poteva infliggere ascendeva a lire 50, applicabile a coloro che bestemmiavano e a coloro che inquinavano fiumi da trota. Le sue competenze giudiziarie riguardavano danneggiamenti a persone e a proprietà, infrazioni ai regolamenti comunali su boschi, coltivazioni e prodotti di prima necessità, mancate applicazioni degli obblighi amministrativi per i rettori comunali.
Dalla copia degli statuti criminali, redatta nel 1631 e giacente nell'archivio di San Marcello, emerge il rituale politico che si svolgeva intorno al capitano, ai suoi magistrati ed alle sedi di residenza, ovvero le "Consuetudini e i riti antichi e moderni" 18 . Sappiamo così che intorno al 10 aprile, o "secondo i tempi", mentre il capitano dimissionario andava a farsi sindacare a Pistoia, quello entrante doveva presentarsi al vicario di Cutigliano con i suoi ufficiali, consegnando la lettera della Pratica Segreta, che il cancelliere doveva leggere nella pieve di San Bartolomeo, davanti a tutto il popolo. Alla presenza del Consiglio generale il capitano doveva poi giurare di osservare le leggi del Capitanato. Gli uffici del camarlingo e dei messi della Montagna si rinnovavano il 1 maggio; in particolare il camarlingo, coadiuvato da ragionieri eletti, era incaricato di versare ai Nove conservatori le tasse universali, quelle dei cavalli e dei bargelli, sotto il controllo della Pratica Segreta, e di riscuotere dai camarlinghi particolari dei comuni le quote loro spettanti.