Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Danno dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1640 mag. 14 - 1674 ago. 11

Consistenza: 1 unità

Il danneggiamento dei beni campestri pubblici e privati, da parte di uomini e animali, costituiva un reato sul quale vigilava una guardia apposita, chiamata "campaio". Questi, una volta accertati i danni, doveva rapportare le accuse relative al vicario, o al rappresentante del comune, ed ai suoi consiglieri, i quali, dopo averne controllato la veridicità, le facevano trascrivere dal cancelliere su un apposito registro insieme alle multe comminate ai colpevoli. I pagamenti delle multe dovevano essere versati dai danneggianti al camarlingo; in caso di inadempienza interveniva il capitano in persona, al quale sarebbe spettato, una volta costretto il debitore al versamento, una percentuale della riscossione. Con una legge del 29 aprile 1575, la carica di campaio comunale venne abolita; tale compito venne allora svolto da guardie private, che si ponevano al servizio dei singoli proprietari, ma che erano tuttavia obbligate a prestare giuramento davanti all'autorità giudiziaria locale 1 . A partire dal 28 settembre 1688, al fine di reprimere un fenomeno in costante crescita, fu concesso che le denunce e le accuse di danno dato potessero essere presentate, oltre che ai rettori del comune, anche al giusdicente criminale 2 , al quale, dopo un'ulteriore riforma del 30 settembre del 1772 3 , fu riservata l'esclusiva competenza di tale reato.


91
Libro di accuse del comune di San Marcello
rappresentante:
Filippo Cini

*Reg. leg. perg. cc. 1-165
1640 mag. 14 - 1674 ago. 11