I cancellieri ebbero, tra gli altri, anche il compito di curare la tenuta
degli inventari dei beni mobili, degli arredi e delle scritture esistenti sia della
cancelleria che degli uffici comunali, dei vicariati, delle podesterie e delle opere
pie comprese nella loro giurisdizione. Risalgono al 1548 le disposizioni relative
alla conservazione e tenuta degli archivi dei giusdicenti; il 1 luglio 1549 fu
stabilito che il passaggio di consegna dell'archivio da un giusdicente al suo
successore avvenisse per mezzo di un inventario1. Nel 1580 tali disposizioni furono ribadite e la redazione
degli inventari fu affidata ai cancellieri del luogo o al notaio del podestà2.