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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Gabella delle doti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1768 - 1770

Consistenza: 2 unità

Lo statuto prevedeva che in ciascuna vendita, donazione, legato, permuta di dote ed eredità fino al terzo grado i due contraenti pagassero ciascuno una gabella calcolata sul valore dei beni ceduti nella misura di 4 denari per ciascun centinaio di fiorini; alla stessa gabella era assoggettato colui che avesse ricevuto una dote o un legato per cui era tenuto a pagare 8 denari per ciascun centinaio di fiorini entro un mese dalla stipula del contratto 1 .
L'editto del 19 dicembre 1768 istituì a partire dal primo gennaio successivo l'esenzione dal pagamento della gabella delle doti per quei matrimoni la cui dote non eccedesse la somma di trecento scudi; ugualmente venne definito l'obbligo per tutti di denunciare il matrimonio entro novanta giorni dalla celebrazione dello stesso. Per conservare le registrazioni di tali denunce furono redatti i registri di questa serie contenenti i contratti di matrimonio.


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