Livello: serie
Estremi cronologici: 1768 - 1770Consistenza: 2 unità
Lo statuto prevedeva che in ciascuna vendita, donazione, legato,
permuta di dote ed eredità fino al terzo grado i due contraenti pagassero
ciascuno una gabella calcolata sul valore dei beni ceduti nella misura di 4
denari per ciascun centinaio di fiorini; alla stessa gabella era assoggettato
colui che avesse ricevuto una dote o un legato per cui era tenuto a pagare 8
denari per ciascun centinaio di fiorini entro un mese dalla stipula del
contratto
1
.
L'editto del 19 dicembre 1768 istituì a partire dal
primo gennaio successivo l'esenzione dal pagamento della gabella delle doti per
quei matrimoni la cui dote non eccedesse la somma di trecento scudi; ugualmente
venne definito l'obbligo per tutti di denunciare il matrimonio entro novanta
giorni dalla celebrazione dello stesso. Per conservare le registrazioni di tali
denunce furono redatti i registri di questa serie contenenti i contratti di
matrimonio.