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Archivio della Podesteria di Montevarchi: I

Livello: fondo

Estremi cronologici: sec. XVI - 1808

Consistenza: 428 unità

Fu una delle più antiche podesterie istituite dal comune di Firenze in quella parte del proprio contado costituita dai territori del Valdarno di Sopra, organizzai in vicariato nel 1409.
Il podestà, designato fin dalla prima metà del XIV secolo 1 dall'ufficio delle Tratte, ebbe, a partire dal secolo seguente, la piena giurisdizione civile mentre per le questioni «criminali» era competente su tutto il territorio del Valdarno il vicario di S. Giovanni.
Nella podesteria era compresa fin dall'inizio, accanto a quella di Montevarchi, anche la comunità di Castiglione Libertini il cui territorio rientrava però nella circoscrizione del vicario di Anghiari ed era sottoposto alla sua giurisdizione criminale. La situazione fu ridotta ad uniformità nel 1772 - nel contesto della riforma giudiziaria leopoldina - con l'assegnazione di tutti i territori della podesteria al vicariato di Valdarno Superiore. Contemporaneamente venne trasferita nel podestà di Montevarchi la competenza civile fin'allora esercitata, sul relativo territorio, dall'ufficiale di Montegonzi.
L'ufficialato, comprendente anche i popoli dell'antica lega di Avane e retto da un notaio, fu soppresso e al banco di giustizia di Montegonzi si recò settimanalmente, fino al 1780, il «notaio civile» del podestà. A queste pertinenze territoriali si aggiunsero, nel 1784, quelle dell'intera podesteria di Laterina, abolita in base a disposizioni generali di quell'anno 2 .
Il podestà, come accennato, fu assistito fino al 1780 nello svolgimento degli affari giudiziari, da un notaio della sua «corte», indicato, per tutto il XVI secolo, come «milite socio», quindi come «cavaliere» e infine, dopo il 1772, come «cancelliere civile». Il nome di questo notaio è stato riportato in inventario, accanto a quello del relativo podestà, ogni volta che ne è stata possibile l'individuazione.
La documentazione, che non risale oltre il 1530, è riunita in filze recanti l'indicazione di «atti civili», con riguardo alla natura delle competenze giudiziarie dei podestà. In realtà sotto tale denominazione sono ricondotti, nella loro generalità, tutti gli atti dei giusdicenti, compresi quelli attinenti alle competenze di carattere amministrativo da essi esercitate istituzionalmente. Così, accanto agli atti processuali civili - che danno il titolo alle filze - figurano i documenti dell'attività di vigilanza (visite a carceri, spedali, strade, rivendite di pane e carne, etc.), quelli relativi all'esercizio dell'esecutivo privato e pubblico(diviso, quest'ultimo, in pubblico di Firenze e di podesteria) e quelli concernenti i protesti, i sequestri giudiziari, i comandamenti, le ordinanze podestarili, etc. A ciò si aggiungono le lettere del carteggio generale e egli atti del danno dato quando la cognizione dei reati relativi diventò di competenza del podestà. Successivamente al 1772 la documentazione dei singoli podestà (ormai nominati per lunghi periodi di tempo) non è più contenuta, come in passato, (quando i medesimi si eleggevano normalmente per un semestre) in un'unica filza, comprensiva, talvolta, addirittura degli atti di più podestà. Gli atti civili di un giusdicente sono raccolti in questo periodo in più unità archivistiche dove sono distribuiti in base al contenuto, per periodi cronologici o, addirittura, senza criteri precisi.
Nella individuazione, che si è resa necessaria, del contenuto delle diverse filze di atti di uno stesso podestà, si sono indicati come «atti processuali» i documenti dell'attività giudiziaria civile e come «quaderni» le registrazioni (effettuate appunto su appositi quaderni poi cuciti nelle filze) degli atti relativi all'esercizio delle competenze amministrative e alla giurisdizione del danno dato. Il carteggio generale è stato indicato con il termine «lettere».
Con ciò ci si è attenuti, in definitiva, ad una tripartizione terminologica - oltre che di contenuto - coeva alle carte (anche se non generalizzata), modificando soltanto in «atti processuali», la dizione «atti civili» che si è preferito, per chiarezza, usare solamente per indicare la documentazione podestarile nella generalità delle sue componenti.