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Dazio dei possidenti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1775 - 1808

Consistenza: 58 unità

Gli unici dazzaioli conservati nell'archivio comunale di Montale iniziano con il 1775, anno della riforma comunitativa attuata da Pietro Leopoldo nel distretto, con la quale fu abolita l'imposizione annuale assegnata alle comunità a titolo di "chiesto universale" e introdotta la cosiddetta "tassa di redenzione", la cui composizione fu definita nei successivi regolamenti locali, da corrispondersi alla Camera delle Comunità di Firenze 1 .
Le entrate comunitative, denominate "dazio", avrebbero dovuto fondarsi, oltre che sui proventi e rendite particolari di cui ciascuna comunità disponesse, su imposte « <...> distribuite e repartite indistintamente e con una istessa proporzione sopra tutti i suddetti possessori di beni stabili nessuno escluso, nè eccettuato, nonostante qualunque privilegio, prerogativa, consuetudine, esenzione o affrancazione di beni <...> » 2 . Nello stesso regolamento generale per le comunità del distretto veniva ulteriormente chiarito che dovevano essere esclusi dal pagamento del dazio comunitativo i contadini, gli artigiani « <...> ed operanti di qualunque professione o mestiere » 3 .
La comunità di Montale avrebbe dovuto versare alla cassa della Camera delle Comunità una imposta annuale di 1278 scudi: in questa somma erano compresi i titoli di pagamento per le spese universali, le tasse per il possesso dei cavalli, la tassa per le bestie "del piè tondo", la tassa per il mantenimento della strada pistoiese, e le provvisioni per il Podestà, il cancelliere, i messi, il cancelliere della Pratica Segreta, i ragionieri della Camera delle Comunità di Firenze, il depositario dei pegni pretori ed infine per la Pia Casa di S. Dorotea che manteneva ed assisteva i poveri dementi della comunità 4 .
Tale tassa di redenzione sarebbe stata pagata dai contribuenti in tre rate annuali, maggiorata di quel supplemento, stabilito dal Consiglio generale comunitativo, necessario per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie della comunità, da pagarsi alla cassa della comunità stessa. La nuova gestione sarebbe iniziata a partire dal 1 luglio 1775, dovendosi liquidare tutto il debito e il credito, che ciascuna comunità aveva precedentemente contratto, entro il giugno dello stesso anno 5 .
Il camarlingo comunitativo era l'unico ufficiale autorizzato a ricevere le riscossioni e ad effettuare i pagamenti, sotto il controllo del cancelliere. Il Granduca Pietro Leopoldo prescriveva nel Regolamento generale che per la sua elezione fossero estratte dalla borsa del Consiglio quattro cedole e che i nominativi in esse riportati fossero messi a partito dal Consiglio medesimo per alfine nominare alla carica colui che avesse ottenuto almeno i due terzi dei voti. Il candidato così eletto che avesse rifiutato l'incarico era sottoposto ad una penale di cento lire, la quale sarebbe andata a beneficio di colui che fosse stato nominato al suo posto 6 .
Il camarlingo effettuava le esazioni "a schiena", cioè era responsabile a proprio rischio di tutte le entrate comunitative e la sua prima incombenza, dopo la nomina, era quella di dare cauzione, secondo la somma stabilita dal Magistrato Comunitativo, presentando allo stesso tempo i proprì mallevadori 7 . Ogni camarlingo non poteva ricoprire l'ufficio per più di tre annate economiche consecutive, con il divieto di ricandidarsi prima di sei anni 8 . Egli riceveva dal cancelliere il dazzaiolo, registro nel quale, a fronte dei nomi dei singoli contribuenti e delle quote ad essi assegnate, andavano riportate le date delle riscossioni e l'importo di ciascuna rata.
La Camera delle Comunità di Firenze era l'organo preposto alla vigilanza della corretta amministrazione di questo ufficiale 9 .
I dazzaioli venivano impostati dal cancelliere e sono condizionati, limitatamente alle prime cinque unità documentarie, in filze di quadernetti di riscossione, uno per ciascuno dei diciassette popoli formanti la comunità; tutti gli altri sono costituiti da registri, corredati in massima parte dal repertorio dei popoli.
I dazzaioli n. 33 - 44 contengono anche le riscossioni del provento di pecore e capre del comunello di Luicciana-Cantagallo-Luogomano.
Le entrate diverse frequentemente citate si riferiscono alle esazioni di canoni di affitti a favore della comunità.