Livello: serie
Estremi cronologici: 1741 - 1768Consistenza: 1 unità
Secondo quanto
previsto da un editto del 3 luglio 1741 ciascun magistrato locale aveva l'obbligo di
fare una esatta descrizione delle quantità di grano, biade grosse e minute, castagne e
olio che erano state raccolte nel territorio di ciascuna comunità, al fine di "avere
annualmente una regolare, ed esatta descrizione della quantità, e qualità de' frutti più
considerevoli, che per tutto il Granducato di Toscana la terra produce, per alimento
degli abitanti, e volendo che tal notizia serva solo per ben regolare l'ufficio
dell'Abbondanza ne' generi più necessari alla vita, e il commercio ne' superflui senza
che sia esposto veruno per tal causa a soffrire molestie e vessazioni che qualche volta
sono per abuso ne' passati tempi accadute"
1
. In
precedenza i proprietari di terre erano tenuti a presentare annualmente al podestà
locale le "portate", cioè le denuncie delle semine e dei raccolti, ma in seguito
all'editto del 1741 le stime furono effettuate da ufficiali locali ed ai cancellieri fu
affidato il compito di rielaborare i dati e trasmetterli all'ufficio
dell'abbondanza.
Nel fondo della podesteria di Barbialla e Montaione si descrive
una filza composta dai registri relativi ai popoli di Montaione e di Castelnuovo,
parallelamente nel fondo della podesteria di Gambassi è descritta un'altra filza
composta dai registri relativi a Gambassi e alla lega dei sette popoli.