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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Depositeria dei pegni

Livello: serie

Estremi cronologici: 1679 - 1762

Consistenza: 2 unità

I pegni erano i beni sequestrati per ordine del podestà ai debitori insolventi. Secondo la normativa vigente il sequestro dei pegni era effettuato dal messo della podesteria che, in presenza degli stimatori, li consegnava al depositario. Quest'ultimo, ufficiale di nomina locale sottoposto al beneplacito dei Nove conservatori, aveva il compito di conservarli accuratamente.
I beni sequestrati venivano quindi descritti in appositi dazzaioli con indicazione della data di consegna, del nome del proprietario e di colui che aveva fatto istanza di pignoramento, il nome dell'esecutore e la somma per la quale era fatto il sequestro. Allo scadere dei termini fissati per legge, se non venivano riscattati dai proprietari, erano venduti all'incanto e il ricavato, detratte le cifre per il pagamento degli esecutori e per il giusdicente, veniva versato a saldo dell'insolvenza. Il depositario non poteva restituire alcun pegno senza la licenza scritta del cavaliere di corte e doveva rilasciare una ricevuta i cui estremi erano trascritti sul libro dei pegni. Prima dello scadere del mandato il depositario era tenuto a rendere conto del suo ufficio a due ragionieri e al cancelliere, e doveva consegnare al suo successore la nota dei pegni pendenti. La carica era annuale e solitamente veniva affidata al camarlingo della podesteria 1 .


20 (27)
Libro dei pegni 1
Registro legato in pergamena cc. 1-125
1679 gen. 21 - 1693 set. 9
21 (32)
Dazzaioli dei pegni 1
Busta contenente 37 piccoli registri
1698 set. - 1762 feb.