Livello: serie
Estremi cronologici: 1679 - 1762Consistenza: 2 unità
I pegni erano i
beni sequestrati per ordine del podestà ai debitori insolventi. Secondo la normativa
vigente il sequestro dei pegni era effettuato dal messo della podesteria che, in
presenza degli stimatori, li consegnava al depositario. Quest'ultimo, ufficiale di
nomina locale sottoposto al beneplacito dei Nove conservatori, aveva il compito di
conservarli accuratamente.
I beni sequestrati venivano quindi descritti in appositi
dazzaioli con indicazione della data di consegna, del nome del proprietario e di colui
che aveva fatto istanza di pignoramento, il nome dell'esecutore e la somma per la quale
era fatto il sequestro. Allo scadere dei termini fissati per legge, se non venivano
riscattati dai proprietari, erano venduti all'incanto e il ricavato, detratte le cifre
per il pagamento degli esecutori e per il giusdicente, veniva versato a saldo
dell'insolvenza. Il depositario non poteva restituire alcun pegno senza la licenza
scritta del cavaliere di corte e doveva rilasciare una ricevuta i cui estremi erano
trascritti sul libro dei pegni. Prima dello scadere del mandato il depositario era
tenuto a rendere conto del suo ufficio a due ragionieri e al cancelliere, e doveva
consegnare al suo successore la nota dei pegni pendenti. La carica era annuale e
solitamente veniva affidata al camarlingo della podesteria
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