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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Gabella delle doti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1768 - 1770

Consistenza: 2 unità

Lo statuto prevedeva che in ciascuna vendita, donazione, legato, permuta di dote ed eredità fino al terzo grado i due contraenti pagassero ciascuno una gabella calcolata sul valore dei beni ceduti nella misura di 4 denari per ciascun centinaio di fiorini; alla stessa gabella era assoggettato colui che avesse ricevuto una dote o un legato per cui era tenuto a pagare 8 denari per ciascun centinaio di fiorini entro un mese dalla stipula del contratto 1 .
L'editto del 19 dicembre 1768 istituì a partire dal primo gennaio successivo l'esenzione dal pagamento della gabella delle doti per quei matrimoni la cui dote non eccedesse la somma di trecento scudi; ugualmente venne definito l'obbligo per tutti di denunciare il matrimonio entro novanta giorni dalla celebrazione dello stesso. Per conservare le registrazioni di tali denunce furono redatti i registri di questa serie contenenti i contratti di matrimonio.


80
Contratti di matrimonio della cura di S. Biagio
Quaderno senza legatura cc. s. n.
1768
81
Contratti di matrimonio della cura di S. Biagio
Quaderno senza legatura cc. s. n.
1770