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Podesteria di Laterina: Comune di Laterina e Popolo di San Lorenzo alla Penna

Livello: fondo

Estremi cronologici: sec. XVI - 1776

Consistenza: 24 unità

La storia della terra di Laterina nel corso dei secoli XIII e XIV è strettamente legata alle vicissitudini che la videro coinvolta nelle ricorrenti contese fra gli opposti schieramenti dei guelfi fiorentini e dei ghibellini di Arezzo.
Antico possesso della famiglia degli Ubertini, e, per tramite di essa, collegata al contado di Arezzo, Laterina, per la sua particolare posizione all'ingresso del Valdarno aretino, rivestì un molo strategico particolarmente importante per le due città rivali, subendo inevitabilmente i contraccolpi dei ripetuti rovesciamenti di fronte intervenuti sul piano politico e militare.
Secondo le notizie fornite dal Repetti 1 e desunte, per lo più, dalla Cronaca di Giovanni Villani 2 , il castello di Laterina, nel contesto degli avvenimenti militari culminati a Campaldino, fu conquistato dai fiorentini che ne potenziarono la rocca 3 e vi mantennero un loro presidio fino al 1304 quando, assediato ed espugnato «dalle masnade dei Pazzi e degli Ubertini di Valdarno 4 », tornò in possesso di questi ultimi e del Comune di Arezzo. Nel 1325, in coincidenza della lotta fra i fiorentini e Castruccio, Laterina si ribellò al Comune e al vescovo di Arezzo, ma venne ripresa dopo pochi giorni 5 . L'anno seguente, minacciando gli stessi Ubertini di rimetterne il controllo nelle mani dei fiorentini onde farseli alleati contro Guido Tarlati, signore di Arezzo, quest'ultimo si impadronì del castello e lo fece radere al suolo. Il disegno si compì comunque una decina d'anni dopo quando Buoso Ubertini, intenzionato a venire finalmente in possesso della cattedra vescovile di Arezzo, il cui accesso gli era impedito dai Tarlati, cedette effettivamente alla repubblica fiorentina, in cambio del suo aiuto, i possessi di Valdarno della sua famiglia e con essi Laterina dove la Signoria di Firenze fece riedificare la rocca 6 .
E' proprio a partire da questo momento che comincia ad aversi notizia del governo della terra, affidato ad ufficiali fiorentini 7 e precisamente mente ad un podestà e ad un capitano 8 , inviati rispettivamente al reggimento del Comune e alla custodia del fortilizio. E' del tutto naturale che proprio in quegli anni, decisivi per la definizione dell'organizzazione territoriale dello Stato fiorentino 9 , anche Laterina si configuri - coerentemente con quanto avveniva nel resto del dominio - come centro di una podesteria che, nel 1346, venne classificata fra quelle di «secondo grado» 10 e di cui è documentata la regolare estrazione del podestà almeno fino al 1354 11 .
Ma il controllo della terra continuò evidentemente ad essere oggetto di contesa fra fiorentini e aretini, visto che il «castrum Laterine» figura in un elenco di località di cui l'imperatore Carlo IV, con un editto del 5 maggio 1355 12 , riconosceva al Comune di Arezzo il legittimo possesso.
Le rivendicazioni aretine su Laterina erano del resto ancora vive nel 1381 quando Bostolo Bostoli e Nanni Camaiani tentarono inutilmente di far ribellare la terra onde sottrarla al dominio fiorentino e furono, per ciò, condannati a morte dall'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia 13 . La questione trovò la sua definitiva soluzione solo con la sottomissione a Firenze della stessa Arezzo nel 1385.
In tale anno, nel contesto dei provvedimenti intesi a riorganizzare, coerentemente con i criteri generali adottati per il resto del dominio, il contado di Arezzo da poco acquisito, i priori fiorentini deliberarono di «aumentare» la podesteria di Laterina, includendovi i comuni di Gello Biscardo, Castiglion Fibocchi e Penna che furono chiamati a contribuire con 100 lire al salario del podestà, il quale avrebbe dovuto condurre al suo seguito due «famigli» in più 14 .
Ulteriori ingrandimenti intervennero probabilmente negli anni successivi: nelle riforme statutarie comunali del 1487 troviamo infatti indicati, come facenti parte della podesteria, i comuni di «Montoto e le Conia et Piandichena» 15 mentre nelle successive riforme del 1507 compaiono anche «S. Maria in Valle et Poggiaguto» e la villa di Casanova, indicati come «luoghi del Comune di Laterina» 16 .
Nell'ambito della podesteria, mentre il Comune di Laterina, con le ville sopracitate e con quelle di Vitereta e di Piano risultava far parte del «contado fiorentino», cioè del territorio equivalente alla diocesi di Firenze, soggetto fin dall'origine al Comune dominante, Gello Biscardo, Castiglion Fibocchi e Penna appartenevano invece al «distretto» 17 . Per questo motivo Laterina restò sottoposta, per quanto riguardava la giurisdizione criminale non di competenza del podestà, ai tribunali centrali fiorentini fino al momento dell'istituzione di un Vicariato del Valdarno superiore nel 1408 18 . Gli altri Comuni della podesteria furono, invece, ricondotti alla giurisdizione del Vicario di Anghiari, istituito fin dal 1385 sul territorio distrettuale del veccho contado di Arezzo, restandovi sottoposti, con qualche interruzione, fino al 1774 19 .
La podesteria era retta dal podestà inviato, a scadenze semestrali, dal Comune di Firenze, perchè risiedesse stabilmente a Laterina con la sua «corte», composta di un «milite socio», con funzioni di notaio civile, e da un certo numero di «famigli» (inservienti), per esercitarvi la giustizia in materia civile e di danno dato. All'atto dell'insediamento il podestà prestava giuramento di fedeltà, obbligandosi ad esercitare correttamente la giurisdizione e le altre funzioni affidategli: presenziare alle riunioni del Consiglio della podesteria; vigilare sul rispetto delle norme contenute negli statuti locali, approvati da Firenze; «guardare et defendere, per suo potere, li orfani, vedove et pupilli, hospittali et Monte di pietà et tutti li altri luoghi pii et persone miserabili in tutte et singole lor ragioni» 20 ; intervenire in via esecutiva nei confronti di coloro che non pagassero le imposizioni del Comune 21 . Ciascun cittadino che facesse parte della podesteria aveva il diritto di essere giudicato solo dal proprio podestà 22 la cui autorità era del resto limitata dal divieto di sottoporre a giudizio gli ufficiali del Comune se non per causa di debiti verso il Comune medesimo 23 .
Le notizie relative alle competenze del podestà sono desunte dall'esame delle riforme statutarie del Comune di Laterina e, in parte, di quelle dei Comuni di Castiglion Fibocchi e Penna, dal momento che non si sono rinvenuti statuti, o riforme di statuti, della podesteria in quanto tale. Ciò si deve, quasi sicuramente, al fatto che la podesteria sorse in origine sul territorio del Comune, identificandosi pertanto con esso al punto da essere definita esplicitamente «podesteria del comune di Laterina». Tale situazione si modificò dopo il 1385 quando il territorio podestarile si ingrandì con l'acquisizione dei Comuni di Castiglione, Gello e Penna, che costituivano entità amministrative distinte, sia pure in qualche modo collegate agli organismi di podesteria e, comunque, sottoposte alla giurisdizione civile del podestà 24 .
Ciascuno dei nuovi Comuni doveva infatti sopportare gli stessi «incomodi » e godere di «quelli medesimi favori, immunità, ferie e securtà chosì in civile come in criminale, chosì pubblicamente come privatamente» che erano concessi dagli statuti «alla podesteria et al Comune et huomini di Laterina» 25 . Per incomodi non si intendevano soltanto le spettanze dovute per il salario del podestà e della sua corte, ma anche altri emolumenti sui quali i riformatori di Laterina si premurano di fare maggiore chiarezza, stabilendone l'esatta entità e natura. Nelle riforme del 1478, «volendo... provedere quanto possino pigliare e messi del podestà di Laterina per richieste di loro fatiche», si stabiliva, infatti che dagli uomini del Comune di Laterina «non possino torre nulla perchè così è con un furto, et dagli uomini di Gello, Castiglione, Penna Montoto et le Conia et Piandichena, soldi uno per richiesta sotto pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta...» 26 .
Altre misure, a difesa di tutti gli abitanti della podesteria, furono prese, sempre da parte dei riformatori di Laterina, che, nel 1487, «per provedere a moltissime spese che fanno i cavallari et famiglia del vicario agli uomini della podesteria di Laterina et di detto Comune per fare moltissimi gravamenti... pe' quali... ne portono et cavono... grandissima quantità di denari in grave danno di detto comune di Laterina e di detta podesteria... ordinorono... che detti cavallari et famiglia, per l'avenire, non possino torre se non soldi dua per ciascun gravamento...» 27 . Ma soprattutto ci si preoccupava di salvaguardare gli abitanti dalle indebite ingerenze giurisdizionali del Vicario, ribadendo il divieto per ogni rettore di giustizia diverso dal podestà di eseguire pignoramenti in esecuzione di sentenze civili e di danno dato, visto che «tale cognitione et executione s'apartenghino al decto podestà della Terina... et non ad altri...» 28 .
Il verificarsi di tali interferenze si ritorceva evidentemente a danno del Comune e dei cittadini, denotando, oltre ad una imprecisa definizione dei meccanismi istituzionali, anche una prassi diffusa di procedimenti arbitrari, motivati forse anche dalla convinzione che quelle del contado non fossero altro che terre sottoposte.
L'ambiente doveva risultare del tutto favorevole a tali intromissioni, agitato com'era dalla litigiosità degli abitanti che - come ben puntualizza, in generale, la Fasano Guarini 29 , «nasceva in gran parte della povertà delle campagne o rifletteva minute vertenze di natura commerciale legate all'attività dei periodici mercati borghigiani», mentre «la criminalità, con il relativo tramonto delle grosse contese fra le fazioni... tendeva ad assumere la forma predominate dei reati contro il patrimonio», la forma, cioè, dei danni dati.
Il Vicario di S. Giovanni (o quello di Anghiari), competente solo in materia di reati maggiori, propri della cosiddetta giurisdizione criminale, era molto spesso indotto - anche perchè ciò comportava un aumento di introiti per gli esecutori di giustizia - a travalicare il suo campo dazione, pretendendo di eseguire pignoramenti e sequestri in esecuzione di sentenze non proprie, e suscitando così le proteste e, con esse, le proposte correttive dei riformatori degli statuti di Laterina. Proposte che, anche quando trovavano accoglimento ed erano approvate dagli organismi fiorentini di controllo ed introdotte negli statuti, lasciavano probabilmente immutata la situazione di fatto 30 .
Peraltro la tutela degli interessi del Comune e dell'intera podesteria non si risolveva solo nel tentativo di correggere gli abusi indicati ma, più in generale, nello sforzo di equilibrare diritti e doveri degli abitanti, sottoposti alle diverse tassazioni che gravavano sui lavoratori della terra e sui pochi artigiani, non solo e non tanto per fronteggiare le esigenze dell'amministrazione locale, quanto per sopperire alle richieste ben più gravose che venivano dalla dominante ed alle quali bisognava comunque sottostare.
Così i riformatori di Laterina si preoccupano di legiferare a vantaggio di un'equa e soprattutto generale ripartizione dei carichi fiscali, colpendo quelle categorie di persone che, venendo a stabilirsi sul territorio, dove non possedevano nulla e dove non esercitavano un lavoro preciso, finivano per essere esclusi dagli oneri comunali. Nelle riforme del 1505 venne infatti prevista una tassa di 20 soldi l'anno per ogni famiglia di forestieri che intendesse stabilirsi nella terra 31 .
Era prevista anche una forma di controllo locale dell'attività del podestà, esercitata da appositi sindaci che, assistiti da notai eletti per la circostanza, sottoponevano a revisione l'operato dei giusdicenti fiorentini immediatamente dopo la scadenza del loro mandato semestrale 32 . Il Comune e l'intera podesteria di Laterina erano poi rappresentati da uno speciale sindaco che si estraeva a sorte ogni sei mesi e che andava a far parte del Generale Consiglio del Vicariato di S. Giovanni, portando in quella sede le necessità del Comune di Laterina (gli altri Comuni facevano parte, come si è detto del Vicariato di Anghiari) e curandone gli interessi, in particolare per quanto riguardava la distribuzione fra le podesterie del Valdarno Superiore delle spese per il funzionamento e gli ufficiali del Vicariato 33 , che andavano ad aumentare il peso delle imposizioni da applicarsi ai coloni e agli artigiani.
Le riforme statutarie di Laterina, così scarse di notizie sulla podesteria in generale, forniscono un quadro più esauriente della struttura del Comune, poggiante su un Consiglio di nove «boni homines», su un ufficio dei Ragionieri e su un secondo Consiglio, più ampio, di «huomini principali» che, assieme agli altri due organismi, assumeva le decisioni definitive e fondamentali, sostenendo - per usare la dizione statutaria - «pondera Comunis» 34 .
Almeno fino alla prima metà del XVI secolo sopravviveva ancora un «parlamento» di tutti i capifamiglia cui spettava la nomina degli statutari, incaricati delle riforme periodiche degli statuti locali, e che partecipavano, su convocazione del Consiglio e dei Ragionieri, alle decisioni di particolare rilievo, quali le allegagioni dei terreni e del mulino del Comune e l'elezione degli spedalieri dell'Ospedale di S. Maria 35 .
Identificando il Consiglio Maggiore come organo deliberativo generale 36 , al Consiglio di nove e, in particolare, ai Ragionieri spettavano - con tutti i limiti propri di una distinzione puramente indicativa - funzioni di carattere più strettamente amministrativo ed economico.
Particolarmente articolate si presentavano, comunque, le competenze dei ragionieri che, oltre ad agire di concerto con il Consiglio dei nove nella materia appena indicata, svolgevano una serie di attività che, nella realtà di altri Comuni rurali, risultavano affidate a diversi organismi. Erano incaricati, intanto, di operare il saldo delle entrate e delle uscite annuali contabilizzate dal Camarlingo comunale 37 , prima che le scritture relative fossero sottoposte all'esame degli organi fiorentini preposti al controllo della comunità soggette 38 . A questa funzione originaria - dalla quale deriva chiaramente la loro denominazione - univano quella di «terminatori delle liti», impegnati a comporre, in via di conciliazione, le controversie minute fra i cittadini 39 , quella di «stimatori» dei danni dati e dei pegni «gravati» su mandato esecutivo del podestà 40 e, infine, quella di «castaldoni», addetti alla manutenzione di strade, ponti, corsi d'acqua e beni comunali - fra cui, in particolare, il mulino - e al controllo del mercato settimanale, verificando qualità e peso delle merci 41 .
Intervenivano, inoltre nella vendita all'incanto del grano appartenente al Comune 42 e fungevano da difensori di questo nelle controversie che potevano sorgere in materia di confinazioni con altri Comuni o con privati 43 .
Compiti specifici svolgeva poi il Camarlingo, preposto alla esecuzione delle operazioni di cassa, contabilizzate nei suoi registri di entrata e uscita; veniva eletto per tratta da una apposita borsa ed, entro quattro giorni dall'estrazione, doveva presentare al Consiglio dei «mallevadori» che garantissero per lui nei confronti del Comune. Il suo mandato durava un anno con inizio dal primo di marzo 44 .
Nell'organizzazione del Comune un ruolo particolare era svolto dal Cancelliere, eletto dal Consiglio dei nove e dai Ragionieri e incaricato di rogare tutte le scritture pubbliche e private. Il notaio scelto a questo scopo adempiva infatti alle funzioni di «notarius reformationum», verbalizzando le deliberazioni del Consiglio Maggiore e Minore, e di «notarius dampnorum datorum», redigendo gli atti istruttori e inquisitori nelle cause relative ai danni arrecati alla proprietà dei cittadini e del Comune ed emettendo in proprio le relative sentenze 45 . Il Cancelliere cumulava anche l'ufficio di «magister scolarum» 46 che mantenne fino alla metà del XVI secolo quando fu prevista la possibilità di distinguere le due cariche 47 , cosa che avvenne poi, inevitabilmente, con l'istituzione dei Cancellieri comunitativi di nomina centrale che presero il posto dei notai nominati dai Comuni.
Com'è noto con l'introduzione della nuova figura del cancelliere «fermo», sul territorio toscano vennero a costituirsi, - già dagli anni sessanta del XVI secolo - degli uffici di «Cancelleria comunitativa» direttamente dipendenti dal Magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino, che presero a controllare, in loco, l'attività delle Comunità e dei luoghi pii. Comune e podesteria di Laterina risultarono così comprese, assieme a Bucine, nella Cancelleria di Montevarchi 48 , il cui cancelliere subentrò nelle funzioni del vecchio notaio delle riformagioni.
Gli altri uffici comunali restarono invariati e, fra essi, continuò ad esercitare le proprie competenze il «sindaco dei malefici», incaricato di denunciare al tribunale del Vicario i reati commessi nel territorio del Comune 49 e, inoltre, di «portare le liste dei soldati o d'altri extraordinari» nelle occasioni e nei luoghi occorrenti 50 . Compiti simili, ma per quanto riguardava i reati di danno dato (ormai ricondotti alla competenza del podestà) svolgeva il «Campaio» del Comune, preposto a vigilare sul territorio e, in particolare sul patrimonio boschivo - «le selve d'Asciani e di Cavi» -, onde evitare danneggiamenti alle colture e ai beni, provvedendo a denunciare i colpevoli e farli condannare, rispondendo in proprio dei danni in caso di omissione. La sua nomina era operata dal Consiglio che metteva a partito i diversi candidati, scegliendo, con oculatezza, il più idoneo. Questi, in virtù della carica ricoperta, che richiedeva una presenza continua e un'applicazione costante per la vigilanza sul territorio, era esentato dalle «decine» e dall'obbligo di partecipazione alla manutenzione del Bregno 51 , ossia del corso d'acqua - con relativa chiusa - che alimentava le pale del mulino di Laterina. Quel mulino che i riformatori definivano «la radice della Comunità» 52 e che fin dalle prime riforme è oggetto di particolare attenzione da parte degli statutari, i quali ribadiscono più volte la necessità di controllarne il buon funzionamento 53 e l'obbligo, fatto a tutti gli abitanti, di tenere pulite le sponde e i muramenti della chiusa 54 . Il Campaio, che prestava giuramento nelle mani del Cancelliere e che aveva l'obbligo di presentare due mallevadori «per l'accuse che mal ponessi», provvedeva ad annotare su un piccolo registro, o «bastardello», i nomi degli accusati 55 . La figura di questo ufficiale e le cautele che accompagnavano la sua elezione, così come l'impegno che gli era richiesto, riflettono con evidenza la qualità della vita del Comune, legata alle attività rurali e dipendente, in maniera quasi totale, dalla raccolta dei prodotti agricoli, dalle vigne e dagli oliveti e da quella particolare ricchezza comune costituita dai boschi. Coerentemente veniva dedicata ogni attenzione alla protezione della campagna dai danni prodotti da uomini e da animali 56 al punto da richiedere, come si è visto, un impegno assoluto ed esclusivo da parte del campaio, che doveva percorrere continuamente il territorio ed era perciò esentato da qualsiasi attività lavorativa, anche di carattere collettivo.
L'organizzazione istituzionale del Comune non sembra aver subito trasformazioni sostanziali nei secoli XV-XVI, considerato che la natura dei diversi uffici, quale si configura nelle riforme del 1442 - le prime che ci rimangono - si mantiene abbastanza costante fino alle trasformazioni del XVIII secolo, anche se la struttura degli organismi consiliari deliberativi registra progressivi cambiamenti che porteranno il Comune di Laterina, dalla seconda metà del '500, ad essere rappresentato ed amministrato da un Gonfaloniere 57 , da un Collegio dei Priori 58 , da un Consiglio Ordinario e da un Consiglio Generale. Mentre si può identificare - nonostante la variazione intervenuta nel numero dei componenti - il Consiglio Ordinario con il vecchio Consiglio minore dei nove «boni homines», ed il Consiglio Generale con il vecchio Consiglio maggiore, del tutto nuove appaiono invece le figure del Gonfaloniere dei Priori, la cui prerogativa - come sottolineano i riformatori del 1563 - consisteva nell'essere «capo, guida e timone di tutto il Comune» ed ai quali ognuno era venuto a «fare honore et portar degna obedientia» 59 .
Per l'elezione di questi organismi si procedeva alla costituzione di una «borsa» nella quale venivano introdotte dieci polizze di diciotto nomi ciascuna: il primo nominativo segnato nella polizza estratta avrebbe ricoperto la carica di Gonfaloniere, i cinque seguenti quella di Priori e gli altri dodici avrebbero formato il Consiglio Ordinario, in carica per sei mesi 60 .
Il Gonfaloniere era a capo dei Priori, definiti «difensori e curatori della Comunità» 61 e, poiché rappresentava la «persona del Comune» 62 non poteva assentarsi per periodi troppo lunghi, e doveva essere comunque sostituito dal primo priore 63 . Gonfaloniere e Priori - il cui numero legale era sempre assicurato, insieme a quello dei componenti del Consiglio Ordinario, tramite il ricorso alle «borse del supplemento» - presenziavano al saldo delle ragioni del Camarlingo generale 64 , eleggevano il messo del Comune 65 , e avevano facoltà di convocare il Consiglio Generale. Quest'ultimo, in carica per cinque anni, aveva, unitamente al Gonfaloniere, «piena autorità, potestà et balia in ordinare statuire et riformare ogni et ciascuna cosa da farsi, statuirsi et ordinarsi nel decto Comune, quali però non sieno contro la forma delli statuti...» 66 , ed era competente, in particolare, ad eleggere i riformatori 67 . Il Consiglio Ordinario manteneva, con il Gonfaloniere e i Priori, le prerogative generali di gestione della cosa pubblica, avendo «ogni auctorità di poter terminare, provvedere, finire e disporre in tutti que' casi che per detto Comune accaderanno a utile et honore sempre desso...» 68 . Provvedeva inoltre ad eleggere gli ambasciatori 69 ed il campaio 70 e ad approvare i mallevadori del camarlingo 71 . Le riunioni consiliari avvenivano sempre alla presenza del podestà, del cancelliere e del «proposto». Quest'ultimo, «da trarsi per scriptino» 72 dal Consiglio Generale, era autorizzato a proporre qualsiasi argomento purché non più di due volte nella stessa seduta, seguendo un ordine prestabilito: il partito relativo doveva essere approvato da almeno due terzi i componenti il Consiglio 73 .
Del Comune di Laterina facevano parte, come si è detto, anche le ville di Vitareta e di Piano che partecipavano alla vita e alle decisioni comuni prima attraverso forme di intervento decise caso per caso 74 e poi, a partire dal 1477, attraverso una presenza stabile nel Consiglio Ordinario e nell'ufficio dei Ragionieri, mediante la predisposizione di borse distinte pre le due ville, dalle quali venivano estratti i loro rappresentanti. In base ai particolari meccanismi statutari, al Piano risultava assicurata la elezione costante di un ragioniere e, per sette semestri su dieci, quella di un consigliere; Vitareta eleggeva invece due consiglieri per sei semestri, e per i restanti quattro, un solo consigliere ed un ragioniere 75 .
Finalmente nel 1497 si arrivò all'accorpamento completo delle ville e all'abolizione delle borse separate per ricondurre i nomi dei loro candidati nell'unica borsa degli uffici comunali 76 .
I tre Comuni minori della podesteria - Gello Biscardo, Castiglion Fibocchi e Penna - erano regolati da statuti propri ed erano governati da organi deliberativi ed amministrativi simili - tenuto conto della diversa entità - a quelli di Laterina. Mentre si rimanda all'introduzione all'archivio di Castiglion Fibocchi per l'esame delle vicende e delle strutture di qusto Comune e di quello di Gello Biscardo nel periodo che va dal XIV al XVIII secolo, si danno qui solo alcune notizie relative all'organizzazione del Comune della Penna, la cui documentazione è conservata nell'archivio di Laterina.
Il Castello di S. Lorenzo alla Penna fu in origine proprietà degli libertini e successivamente dei Tarlati 77 che ne tennero il possesso fino al momento dell'acquisizione della città e contado di Arezzo da parte del Comune di Firenze. In questa occasione Angelo di Francesco Tarlati cedette Penna - insieme alla fortezza di Monte Acuto sopra Talla - alla Repubblica fiorentina 78 che provvide ad assicurarsi del suo stato, e soprattutto della consistenza delle sue fortificazioni, inviandovi propri emissari che ne fecero il seguente resoconto: «E' uno castello forte con uno palagio fortissimo, con le mura grosse braccia 6. Vuoisi afatto abbattere infino a fondamenti et levare ogni fortezza si che rimanga senza alcuna fortezza. Pare stia bene sotto il Podestà de la Terrina, dandoli più un fante» 79 .
Dal momento del suo inserimento nella podesteria di Laterina 80 Penna passò sotto la giurisdizione civile e di danno dato di quel podestà 81 , ma (come si è detto) non risulta che sia mai stata unita a Laterina nella organizzazione della vita comunale: infatti elaborò propri statuti 82 ed espresse propri organismi in grado di provvedere alle essenziali necessità dei suoi peraltro non numerosi abitanti. Le riforme statutarie dell'anno 1481, prevedevano anzitutto la convocazione saltuaria di un parlamento di tutti i capifamiglia in occasione dell'insorgere di problemi specifici di interesse generale 83 , e la presenza stabile di un ridotto Consiglio di due soli rappresentanti che provvedeva, fra l'altro, alla nomina del campaio per la vigilanza sui danni dati 84 . L'amministrazione delle entrate ed uscite del comunelle) era affidata ad un camerario, incaricato anche della conservazione delle scritture 85 .
Pur non essendo conservata nell'archivio documentazione che attesti l'effettivo svolgersi della vita amministrativa ed economica del comune fino al XVII secolo, è evidente che questa doveva essere in tutto simile a quella di molti altri piccoli comuni rurali, come testimonia l'unico registro di delibere 86 rimastoci da cui si rileva che i rappresentanti, sempre in numero di due, si riunivano quasi esclusivamente per mettere all'incanto le cariche di camarlingo e canoviere 87 , unite fino al 1682 88 .
L'istituzione restò in vita con queste limitatissime funzioni, fino al 1775, quando ne venne decretata la soppressione nell'ambito della ristrutturazione territoriale e amministrativa delle comunità dello stato granducale e le sue competenze furono affidate agli organi deliberativi della nuova comunità di Laterina.