Livello: fondo
Estremi cronologici: sec. XVI - 1776Consistenza: 24 unità
La storia della terra di Laterina nel corso dei secoli XIII e XIV è
strettamente legata alle vicissitudini che la videro coinvolta nelle ricorrenti contese
fra gli opposti schieramenti dei guelfi fiorentini e dei ghibellini di Arezzo.
Antico possesso della famiglia degli Ubertini, e, per tramite di essa, collegata al
contado di Arezzo, Laterina, per la sua particolare posizione all'ingresso del Valdarno
aretino, rivestì un molo strategico particolarmente importante per le due città rivali,
subendo inevitabilmente i contraccolpi dei ripetuti rovesciamenti di fronte intervenuti
sul piano politico e militare.
Secondo le notizie fornite dal Repetti
1
e desunte, per lo più, dalla Cronaca di Giovanni Villani
2
, il castello di Laterina, nel
contesto degli avvenimenti militari culminati a Campaldino, fu conquistato dai
fiorentini che ne potenziarono la rocca
3
e vi mantennero un loro presidio fino al 1304 quando,
assediato ed espugnato «dalle masnade dei Pazzi e degli Ubertini di Valdarno
4
», tornò in possesso di questi ultimi e del Comune di Arezzo. Nel
1325, in coincidenza della lotta fra i fiorentini e Castruccio, Laterina si ribellò al
Comune e al vescovo di Arezzo, ma venne ripresa dopo pochi giorni
5
. L'anno seguente,
minacciando gli stessi Ubertini di rimetterne il controllo nelle mani dei fiorentini
onde farseli alleati contro Guido Tarlati, signore di Arezzo, quest'ultimo si impadronì
del castello e lo fece radere al suolo. Il disegno si compì comunque una decina d'anni
dopo quando Buoso Ubertini, intenzionato a venire finalmente in possesso della cattedra
vescovile di Arezzo, il cui accesso gli era impedito dai Tarlati, cedette effettivamente
alla repubblica fiorentina, in cambio del suo aiuto, i possessi di Valdarno della sua
famiglia e con essi Laterina dove la Signoria di Firenze fece riedificare la rocca
6
.
E' proprio a partire da
questo momento che comincia ad aversi notizia del governo della terra, affidato ad
ufficiali fiorentini
7
e precisamente mente ad un podestà e ad un capitano
8
, inviati rispettivamente al reggimento del
Comune e alla custodia del fortilizio. E' del tutto naturale che proprio in quegli anni,
decisivi per la definizione dell'organizzazione territoriale dello Stato fiorentino
9
, anche
Laterina si configuri - coerentemente con quanto avveniva nel resto del dominio - come
centro di una podesteria che, nel 1346, venne classificata fra quelle di «secondo
grado»
10
e di cui è documentata la regolare estrazione del podestà
almeno fino al 1354
11
.
Ma
il controllo della terra continuò evidentemente ad essere oggetto di contesa fra
fiorentini e aretini, visto che il «castrum Laterine» figura in un elenco di località di
cui l'imperatore Carlo IV, con un editto del 5 maggio 1355
12
, riconosceva al Comune di Arezzo il legittimo possesso.
Le rivendicazioni aretine su Laterina erano del resto ancora vive nel 1381 quando
Bostolo Bostoli e Nanni Camaiani tentarono inutilmente di far ribellare la terra onde
sottrarla al dominio fiorentino e furono, per ciò, condannati a morte dall'Esecutore
degli Ordinamenti di giustizia
13
. La questione trovò la sua definitiva soluzione
solo con la sottomissione a Firenze della stessa Arezzo nel 1385.
In tale anno, nel
contesto dei provvedimenti intesi a riorganizzare, coerentemente con i criteri generali
adottati per il resto del dominio, il contado di Arezzo da poco acquisito, i priori
fiorentini deliberarono di «aumentare» la podesteria di Laterina, includendovi i comuni
di Gello Biscardo, Castiglion Fibocchi e Penna che furono chiamati a contribuire con 100
lire al salario del podestà, il quale avrebbe dovuto condurre al suo seguito due
«famigli» in più
14
.
Ulteriori ingrandimenti intervennero
probabilmente negli anni successivi: nelle riforme statutarie comunali del 1487 troviamo
infatti indicati, come facenti parte della podesteria, i comuni di «Montoto e le Conia
et Piandichena»
15
mentre nelle successive riforme del 1507 compaiono anche «S. Maria in
Valle et Poggiaguto» e la villa di Casanova, indicati come «luoghi del Comune di
Laterina»
16
.
Nell'ambito della podesteria,
mentre il Comune di Laterina, con le ville sopracitate e con quelle di Vitereta e di
Piano risultava far parte del «contado fiorentino», cioè del territorio equivalente alla
diocesi di Firenze, soggetto fin dall'origine al Comune dominante, Gello Biscardo,
Castiglion Fibocchi e Penna appartenevano invece al «distretto»
17
. Per questo motivo Laterina restò
sottoposta, per quanto riguardava la giurisdizione criminale non di competenza del
podestà, ai tribunali centrali fiorentini fino al momento dell'istituzione di un
Vicariato del Valdarno superiore nel 1408
18
. Gli altri Comuni della podesteria furono, invece,
ricondotti alla giurisdizione del Vicario di Anghiari, istituito fin dal 1385 sul
territorio distrettuale del veccho contado di Arezzo, restandovi sottoposti, con qualche
interruzione, fino al 1774
19
.
La podesteria era retta dal podestà inviato, a
scadenze semestrali, dal Comune di Firenze, perchè risiedesse stabilmente a Laterina con
la sua «corte», composta di un «milite socio», con funzioni di notaio civile, e da un
certo numero di «famigli» (inservienti), per esercitarvi la giustizia in materia civile
e di danno dato. All'atto dell'insediamento il podestà prestava giuramento di fedeltà,
obbligandosi ad esercitare correttamente la giurisdizione e le altre funzioni
affidategli: presenziare alle riunioni del Consiglio della podesteria; vigilare sul
rispetto delle norme contenute negli statuti locali, approvati da Firenze; «guardare et
defendere, per suo potere, li orfani, vedove et pupilli, hospittali et Monte di pietà et
tutti li altri luoghi pii et persone miserabili in tutte et singole lor ragioni»
20
; intervenire in via esecutiva nei
confronti di coloro che non pagassero le imposizioni del Comune
21
. Ciascun cittadino che facesse parte della
podesteria aveva il diritto di essere giudicato solo dal proprio podestà
22
la cui autorità era del resto limitata dal divieto di sottoporre
a giudizio gli ufficiali del Comune se non per causa di debiti verso il Comune
medesimo
23
.
Le notizie relative alle
competenze del podestà sono desunte dall'esame delle riforme statutarie del Comune di
Laterina e, in parte, di quelle dei Comuni di Castiglion Fibocchi e Penna, dal momento
che non si sono rinvenuti statuti, o riforme di statuti, della podesteria in quanto
tale. Ciò si deve, quasi sicuramente, al fatto che la podesteria sorse in origine sul
territorio del Comune, identificandosi pertanto con esso al punto da essere definita
esplicitamente «podesteria del comune di Laterina». Tale situazione si modificò dopo il
1385 quando il territorio podestarile si ingrandì con l'acquisizione dei Comuni di
Castiglione, Gello e Penna, che costituivano entità amministrative distinte, sia pure in
qualche modo collegate agli organismi di podesteria e, comunque, sottoposte alla
giurisdizione civile del podestà
24
.
Ciascuno
dei nuovi Comuni doveva infatti sopportare gli stessi «incomodi » e godere di «quelli
medesimi favori, immunità, ferie e securtà chosì in civile come in criminale, chosì
pubblicamente come privatamente» che erano concessi dagli statuti «alla podesteria et al
Comune et huomini di Laterina»
25
. Per incomodi non si
intendevano soltanto le spettanze dovute per il salario del podestà e della sua corte,
ma anche altri emolumenti sui quali i riformatori di Laterina si premurano di fare
maggiore chiarezza, stabilendone l'esatta entità e natura. Nelle riforme del 1478,
«volendo... provedere quanto possino pigliare e messi del podestà di Laterina per
richieste di loro fatiche», si stabiliva, infatti che dagli uomini del Comune di
Laterina «non possino torre nulla perchè così è con un furto, et dagli uomini di Gello,
Castiglione, Penna Montoto et le Conia et Piandichena, soldi uno per richiesta sotto
pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta...»
26
.
Altre misure, a difesa di tutti gli abitanti della
podesteria, furono prese, sempre da parte dei riformatori di Laterina, che, nel 1487,
«per provedere a moltissime spese che fanno i cavallari et famiglia del vicario agli
uomini della podesteria di Laterina et di detto Comune per fare moltissimi gravamenti...
pe' quali... ne portono et cavono... grandissima quantità di denari in grave danno di
detto comune di Laterina e di detta podesteria... ordinorono... che detti cavallari et
famiglia, per l'avenire, non possino torre se non soldi dua per ciascun
gravamento...»
27
. Ma soprattutto ci si preoccupava di
salvaguardare gli abitanti dalle indebite ingerenze giurisdizionali del Vicario,
ribadendo il divieto per ogni rettore di giustizia diverso dal podestà di eseguire
pignoramenti in esecuzione di sentenze civili e di danno dato, visto che «tale
cognitione et executione s'apartenghino al decto podestà della Terina... et non ad
altri...»
28
.
Il
verificarsi di tali interferenze si ritorceva evidentemente a danno del Comune e dei
cittadini, denotando, oltre ad una imprecisa definizione dei meccanismi istituzionali,
anche una prassi diffusa di procedimenti arbitrari, motivati forse anche dalla
convinzione che quelle del contado non fossero altro che terre sottoposte.
L'ambiente doveva risultare del tutto favorevole a tali intromissioni, agitato
com'era dalla litigiosità degli abitanti che - come ben puntualizza, in generale, la
Fasano Guarini
29
, «nasceva
in gran parte della povertà delle campagne o rifletteva minute vertenze di natura
commerciale legate all'attività dei periodici mercati borghigiani», mentre «la
criminalità, con il relativo tramonto delle grosse contese fra le fazioni... tendeva ad
assumere la forma predominate dei reati contro il patrimonio», la forma, cioè, dei danni
dati.
Il Vicario di S. Giovanni (o quello di Anghiari), competente solo in materia
di reati maggiori, propri della cosiddetta giurisdizione criminale, era molto spesso
indotto - anche perchè ciò comportava un aumento di introiti per gli esecutori di
giustizia - a travalicare il suo campo dazione, pretendendo di eseguire pignoramenti e
sequestri in esecuzione di sentenze non proprie, e suscitando così le proteste e, con
esse, le proposte correttive dei riformatori degli statuti di Laterina. Proposte che,
anche quando trovavano accoglimento ed erano approvate dagli organismi fiorentini di
controllo ed introdotte negli statuti, lasciavano probabilmente immutata la situazione
di fatto
30
.
Peraltro la
tutela degli interessi del Comune e dell'intera podesteria non si risolveva solo nel
tentativo di correggere gli abusi indicati ma, più in generale, nello sforzo di
equilibrare diritti e doveri degli abitanti, sottoposti alle diverse tassazioni che
gravavano sui lavoratori della terra e sui pochi artigiani, non solo e non tanto per
fronteggiare le esigenze dell'amministrazione locale, quanto per sopperire alle
richieste ben più gravose che venivano dalla dominante ed alle quali bisognava comunque
sottostare.
Così i riformatori di Laterina si preoccupano di legiferare a vantaggio
di un'equa e soprattutto generale ripartizione dei carichi fiscali, colpendo quelle
categorie di persone che, venendo a stabilirsi sul territorio, dove non possedevano
nulla e dove non esercitavano un lavoro preciso, finivano per essere esclusi dagli oneri
comunali. Nelle riforme del 1505 venne infatti prevista una tassa di 20 soldi l'anno per
ogni famiglia di forestieri che intendesse stabilirsi nella terra
31
.
Era prevista anche una forma di controllo locale
dell'attività del podestà, esercitata da appositi sindaci che, assistiti da notai eletti
per la circostanza, sottoponevano a revisione l'operato dei giusdicenti fiorentini
immediatamente dopo la scadenza del loro mandato semestrale
32
. Il Comune e l'intera podesteria di Laterina erano poi
rappresentati da uno speciale sindaco che si estraeva a sorte ogni sei mesi e che andava
a far parte del Generale Consiglio del Vicariato di S. Giovanni, portando in quella sede
le necessità del Comune di Laterina (gli altri Comuni facevano parte, come si è detto
del Vicariato di Anghiari) e curandone gli interessi, in particolare per quanto
riguardava la distribuzione fra le podesterie del Valdarno Superiore delle spese per il
funzionamento e gli ufficiali del Vicariato
33
, che andavano ad aumentare il peso delle imposizioni da
applicarsi ai coloni e agli artigiani.
Le riforme statutarie di Laterina, così
scarse di notizie sulla podesteria in generale, forniscono un quadro più esauriente
della struttura del Comune, poggiante su un Consiglio di nove «boni homines», su un
ufficio dei Ragionieri e su un secondo Consiglio, più ampio, di «huomini principali»
che, assieme agli altri due organismi, assumeva le decisioni definitive e fondamentali,
sostenendo - per usare la dizione statutaria - «pondera Comunis»
34
.
Almeno fino alla prima metà
del XVI secolo sopravviveva ancora un «parlamento» di tutti i capifamiglia cui spettava
la nomina degli statutari, incaricati delle riforme periodiche degli statuti locali, e
che partecipavano, su convocazione del Consiglio e dei Ragionieri, alle decisioni di
particolare rilievo, quali le allegagioni dei terreni e del mulino del Comune e
l'elezione degli spedalieri dell'Ospedale di S. Maria
35
.
Identificando il Consiglio Maggiore come organo
deliberativo generale
36
, al
Consiglio di nove e, in particolare, ai Ragionieri spettavano - con tutti i limiti
propri di una distinzione puramente indicativa - funzioni di carattere più strettamente
amministrativo ed economico.
Particolarmente articolate si presentavano, comunque,
le competenze dei ragionieri che, oltre ad agire di concerto con il Consiglio dei nove
nella materia appena indicata, svolgevano una serie di attività che, nella realtà di
altri Comuni rurali, risultavano affidate a diversi organismi. Erano incaricati,
intanto, di operare il saldo delle entrate e delle uscite annuali contabilizzate dal
Camarlingo comunale
37
, prima
che le scritture relative fossero sottoposte all'esame degli organi fiorentini preposti
al controllo della comunità soggette
38
. A questa funzione originaria - dalla quale deriva chiaramente la loro
denominazione - univano quella di «terminatori delle liti», impegnati a comporre, in via
di conciliazione, le controversie minute fra i cittadini
39
, quella di «stimatori» dei danni dati e dei pegni «gravati» su mandato
esecutivo del podestà
40
e, infine, quella di
«castaldoni», addetti alla manutenzione di strade, ponti, corsi d'acqua e beni comunali
- fra cui, in particolare, il mulino - e al controllo del mercato settimanale,
verificando qualità e peso delle merci
41
.
Intervenivano, inoltre nella
vendita all'incanto del grano appartenente al Comune
42
e fungevano da difensori di questo nelle controversie che potevano
sorgere in materia di confinazioni con altri Comuni o con privati
43
.
Compiti
specifici svolgeva poi il Camarlingo, preposto alla esecuzione delle operazioni di
cassa, contabilizzate nei suoi registri di entrata e uscita; veniva eletto per tratta da
una apposita borsa ed, entro quattro giorni dall'estrazione, doveva presentare al
Consiglio dei «mallevadori» che garantissero per lui nei confronti del Comune. Il suo
mandato durava un anno con inizio dal primo di marzo
44
.
Nell'organizzazione del Comune un ruolo particolare era svolto dal Cancelliere,
eletto dal Consiglio dei nove e dai Ragionieri e incaricato di rogare tutte le scritture
pubbliche e private. Il notaio scelto a questo scopo adempiva infatti alle funzioni di
«notarius reformationum», verbalizzando le deliberazioni del Consiglio Maggiore e
Minore, e di «notarius dampnorum datorum», redigendo gli atti istruttori e inquisitori
nelle cause relative ai danni arrecati alla proprietà dei cittadini e del Comune ed
emettendo in proprio le relative sentenze
45
. Il Cancelliere cumulava anche l'ufficio di «magister
scolarum»
46
che mantenne fino alla metà del XVI secolo quando fu
prevista la possibilità di distinguere le due cariche
47
,
cosa che avvenne poi, inevitabilmente, con l'istituzione dei Cancellieri comunitativi di
nomina centrale che presero il posto dei notai nominati dai Comuni.
Com'è noto con
l'introduzione della nuova figura del cancelliere «fermo», sul territorio toscano
vennero a costituirsi, - già dagli anni sessanta del XVI secolo - degli uffici di
«Cancelleria comunitativa» direttamente dipendenti dal Magistrato dei Nove Conservatori
della giurisdizione e del dominio fiorentino, che presero a controllare, in loco,
l'attività delle Comunità e dei luoghi pii. Comune e podesteria di Laterina risultarono
così comprese, assieme a Bucine, nella Cancelleria di Montevarchi
48
, il cui cancelliere subentrò nelle funzioni del vecchio notaio delle
riformagioni.
Gli altri uffici comunali restarono invariati e, fra essi, continuò
ad esercitare le proprie competenze il «sindaco dei malefici», incaricato di denunciare
al tribunale del Vicario i reati commessi nel territorio del Comune
49
e, inoltre, di «portare le liste dei
soldati o d'altri extraordinari» nelle occasioni e nei luoghi occorrenti
50
. Compiti simili, ma per quanto riguardava i reati di danno
dato (ormai ricondotti alla competenza del podestà) svolgeva il «Campaio» del Comune,
preposto a vigilare sul territorio e, in particolare sul patrimonio boschivo - «le selve
d'Asciani e di Cavi» -, onde evitare danneggiamenti alle colture e ai beni, provvedendo
a denunciare i colpevoli e farli condannare, rispondendo in proprio dei danni in caso di
omissione. La sua nomina era operata dal Consiglio che metteva a partito i diversi
candidati, scegliendo, con oculatezza, il più idoneo. Questi, in virtù della carica
ricoperta, che richiedeva una presenza continua e un'applicazione costante per la
vigilanza sul territorio, era esentato dalle «decine» e dall'obbligo di partecipazione
alla manutenzione del Bregno
51
, ossia del corso d'acqua - con relativa chiusa - che alimentava le pale
del mulino di Laterina. Quel mulino che i riformatori definivano «la radice della
Comunità»
52
e che fin dalle prime riforme è oggetto di
particolare attenzione da parte degli statutari, i quali ribadiscono più volte la
necessità di controllarne il buon funzionamento
53
e
l'obbligo, fatto a tutti gli abitanti, di tenere pulite le sponde e i muramenti della
chiusa
54
. Il Campaio, che prestava giuramento nelle mani del
Cancelliere e che aveva l'obbligo di presentare due mallevadori «per l'accuse che mal
ponessi», provvedeva ad annotare su un piccolo registro, o «bastardello», i nomi degli
accusati
55
. La figura di questo
ufficiale e le cautele che accompagnavano la sua elezione, così come l'impegno che gli
era richiesto, riflettono con evidenza la qualità della vita del Comune, legata alle
attività rurali e dipendente, in maniera quasi totale, dalla raccolta dei prodotti
agricoli, dalle vigne e dagli oliveti e da quella particolare ricchezza comune
costituita dai boschi. Coerentemente veniva dedicata ogni attenzione alla protezione
della campagna dai danni prodotti da uomini e da animali
56
al punto da richiedere, come si è visto, un impegno assoluto ed
esclusivo da parte del campaio, che doveva percorrere continuamente il territorio ed era
perciò esentato da qualsiasi attività lavorativa, anche di carattere collettivo.
L'organizzazione istituzionale del Comune non sembra aver subito trasformazioni
sostanziali nei secoli XV-XVI, considerato che la natura dei diversi uffici, quale si
configura nelle riforme del 1442 - le prime che ci rimangono - si mantiene abbastanza
costante fino alle trasformazioni del XVIII secolo, anche se la struttura degli
organismi consiliari deliberativi registra progressivi cambiamenti che porteranno il
Comune di Laterina, dalla seconda metà del '500, ad essere rappresentato ed amministrato
da un Gonfaloniere
57
, da un Collegio dei
Priori
58
, da un Consiglio
Ordinario e da un Consiglio Generale. Mentre si può identificare - nonostante la
variazione intervenuta nel numero dei componenti - il Consiglio Ordinario con il vecchio
Consiglio minore dei nove «boni homines», ed il Consiglio Generale con il vecchio
Consiglio maggiore, del tutto nuove appaiono invece le figure del Gonfaloniere dei
Priori, la cui prerogativa - come sottolineano i riformatori del 1563 - consisteva
nell'essere «capo, guida e timone di tutto il Comune» ed ai quali ognuno era venuto a
«fare honore et portar degna obedientia»
59
.
Per l'elezione di questi organismi si procedeva alla costituzione
di una «borsa» nella quale venivano introdotte dieci polizze di diciotto nomi ciascuna:
il primo nominativo segnato nella polizza estratta avrebbe ricoperto la carica di
Gonfaloniere, i cinque seguenti quella di Priori e gli altri dodici avrebbero formato il
Consiglio Ordinario, in carica per sei mesi
60
.
Il Gonfaloniere era a capo dei Priori, definiti
«difensori e curatori della Comunità»
61
e, poiché
rappresentava la «persona del Comune»
62
non poteva assentarsi per periodi troppo lunghi, e doveva
essere comunque sostituito dal primo priore
63
. Gonfaloniere e Priori - il cui numero legale era
sempre assicurato, insieme a quello dei componenti del Consiglio Ordinario, tramite il
ricorso alle «borse del supplemento» - presenziavano al saldo delle ragioni del
Camarlingo generale
64
,
eleggevano il messo del Comune
65
, e avevano facoltà di convocare il
Consiglio Generale. Quest'ultimo, in carica per cinque anni, aveva, unitamente al
Gonfaloniere, «piena autorità, potestà et balia in ordinare statuire et riformare ogni
et ciascuna cosa da farsi, statuirsi et ordinarsi nel decto Comune, quali però non sieno
contro la forma delli statuti...»
66
, ed era competente, in particolare, ad eleggere i riformatori
67
. Il Consiglio Ordinario manteneva, con
il Gonfaloniere e i Priori, le prerogative generali di gestione della cosa pubblica,
avendo «ogni auctorità di poter terminare, provvedere, finire e disporre in tutti que'
casi che per detto Comune accaderanno a utile et honore sempre desso...»
68
. Provvedeva inoltre ad
eleggere gli ambasciatori
69
ed il campaio
70
e ad approvare i mallevadori
del camarlingo
71
. Le riunioni consiliari avvenivano
sempre alla presenza del podestà, del cancelliere e del «proposto». Quest'ultimo, «da
trarsi per scriptino»
72
dal Consiglio Generale, era
autorizzato a proporre qualsiasi argomento purché non più di due volte nella stessa
seduta, seguendo un ordine prestabilito: il partito relativo doveva essere approvato da
almeno due terzi i componenti il Consiglio
73
.
Del Comune di Laterina facevano parte, come si è
detto, anche le ville di Vitareta e di Piano che partecipavano alla vita e alle
decisioni comuni prima attraverso forme di intervento decise caso per caso
74
e poi, a partire
dal 1477, attraverso una presenza stabile nel Consiglio Ordinario e nell'ufficio dei
Ragionieri, mediante la predisposizione di borse distinte pre le due ville, dalle quali
venivano estratti i loro rappresentanti. In base ai particolari meccanismi statutari, al
Piano risultava assicurata la elezione costante di un ragioniere e, per sette semestri
su dieci, quella di un consigliere; Vitareta eleggeva invece due consiglieri per sei
semestri, e per i restanti quattro, un solo consigliere ed un ragioniere
75
.
Finalmente nel 1497 si arrivò all'accorpamento completo delle ville
e all'abolizione delle borse separate per ricondurre i nomi dei loro candidati
nell'unica borsa degli uffici comunali
76
.
I tre Comuni minori della podesteria - Gello Biscardo, Castiglion
Fibocchi e Penna - erano regolati da statuti propri ed erano governati da organi
deliberativi ed amministrativi simili - tenuto conto della diversa entità - a quelli di
Laterina. Mentre si rimanda all'introduzione all'archivio di Castiglion Fibocchi per
l'esame delle vicende e delle strutture di qusto Comune e di quello di Gello Biscardo
nel periodo che va dal XIV al XVIII secolo, si danno qui solo alcune notizie relative
all'organizzazione del Comune della Penna, la cui documentazione è conservata
nell'archivio di Laterina.
Il Castello di S. Lorenzo alla Penna fu in origine
proprietà degli libertini e successivamente dei Tarlati
77
che ne tennero il possesso fino al momento dell'acquisizione della
città e contado di Arezzo da parte del Comune di Firenze. In questa occasione Angelo di
Francesco Tarlati cedette Penna - insieme alla fortezza di Monte Acuto sopra Talla -
alla Repubblica fiorentina
78
che provvide ad assicurarsi del
suo stato, e soprattutto della consistenza delle sue fortificazioni, inviandovi propri
emissari che ne fecero il seguente resoconto: «E' uno castello forte con uno palagio
fortissimo, con le mura grosse braccia 6. Vuoisi afatto abbattere infino a fondamenti et
levare ogni fortezza si che rimanga senza alcuna fortezza. Pare stia bene sotto il
Podestà de la Terrina, dandoli più un fante»
79
.
Dal momento del
suo inserimento nella podesteria di Laterina
80
Penna passò sotto la giurisdizione civile e di danno dato di quel podestà
81
, ma
(come si è detto) non risulta che sia mai stata unita a Laterina nella organizzazione
della vita comunale: infatti elaborò propri statuti
82
ed espresse propri organismi in grado di provvedere alle essenziali
necessità dei suoi peraltro non numerosi abitanti. Le riforme statutarie dell'anno 1481,
prevedevano anzitutto la convocazione saltuaria di un parlamento di tutti i capifamiglia
in occasione dell'insorgere di problemi specifici di interesse generale
83
, e la presenza stabile di un ridotto Consiglio di due soli rappresentanti
che provvedeva, fra l'altro, alla nomina del campaio per la vigilanza sui danni
dati
84
.
L'amministrazione delle entrate ed uscite del comunelle) era affidata ad un camerario,
incaricato anche della conservazione delle scritture
85
.
Pur non essendo conservata
nell'archivio documentazione che attesti l'effettivo svolgersi della vita amministrativa
ed economica del comune fino al XVII secolo, è evidente che questa doveva essere in
tutto simile a quella di molti altri piccoli comuni rurali, come testimonia l'unico
registro di delibere
86
rimastoci da cui
si rileva che i rappresentanti, sempre in numero di due, si riunivano quasi
esclusivamente per mettere all'incanto le cariche di camarlingo e canoviere
87
, unite fino al 1682
88
.
L'istituzione restò
in vita con queste limitatissime funzioni, fino al 1775, quando ne venne decretata la
soppressione nell'ambito della ristrutturazione territoriale e amministrativa delle
comunità dello stato granducale e le sue competenze furono affidate agli organi
deliberativi della nuova comunità di Laterina.
Soggetti produttori:
Comunità di Laterina, Laterina (Arezzo), sec. XIV -
1776