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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Serie XVIII. Leva

Livello: serie

Estremi cronologici: 1917 - 1997

Consistenza: 113 unità

Le prime norme relative al reclutamento ed alla formazione di liste di leva furono fissate in Toscana con la legge del 18 gennaio 1860 che ricalcava nella sostanza i principi della legge di leva del Regno sardo emanata il 20 marzo 1854.
La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno, incluse fra i compiti delle Giunte municipali quello di partecipare alle operazioni di leva. In particolare l'articolo 21 del regolamento di applicazione, emanato nel giugno di quello stesso anno, stabiliva che il Segretario comunale avrebbe avuto il compito di conservare i ruoli delle persone tenute a prestare servizio di leva e tutte le carte relative alla leva militare di ciascun anno.
Precise disposizioni circa la formazione delle liste di leva furono poi specificate nella legge sul reclutamento dell'esercito del 26 luglio 1876 e successivo regolamento, in cui si prescriveva la compilazione annuale di due particolari tipi di registro: liste di leva e ruoli matricolari.
Lo stesso regolamento del 1876 e quello successivo, approvato nel 1890, stabilivano inoltre l'obbligo per i sindaci di compilare annualmente, prima di procedere alla stesura della lista di leva, un elenco preparatorio dei giovani che avessero compiuto, o stessero per compiere, l'età prescritta per l'iscrizione alla lista sulla base dei registri di stato civile. I sindaci avrebbero dovuto cancellare dagli elenchi preparatori i giovani che fossero deceduti o trasferiti presso altri comuni. Sulla base di tali elenchi sarebbero poi state compilate dai segretari le liste di leva.