Livello: serie
Estremi cronologici: 1917 - 1997Consistenza: 113 unità
Le prime norme relative al reclutamento ed alla formazione di liste di leva
furono fissate in Toscana con la legge del 18 gennaio 1860 che ricalcava nella
sostanza i principi della legge di leva del Regno sardo emanata il 20 marzo 1854.
La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, contenuta nella legge per
l'unificazione amministrativa del Regno, incluse fra i compiti delle Giunte
municipali quello di partecipare alle operazioni di leva. In particolare l'articolo
21 del regolamento di applicazione, emanato nel giugno di quello stesso anno,
stabiliva che il Segretario comunale avrebbe avuto il compito di conservare i ruoli
delle persone tenute a prestare servizio di leva e tutte le carte relative alla leva
militare di ciascun anno.
Precise disposizioni circa la formazione delle liste
di leva furono poi specificate nella legge sul reclutamento dell'esercito del 26
luglio 1876 e successivo regolamento, in cui si prescriveva la compilazione annuale
di due particolari tipi di registro: liste di leva e ruoli matricolari.
Lo
stesso regolamento del 1876 e quello successivo, approvato nel 1890, stabilivano
inoltre l'obbligo per i sindaci di compilare annualmente, prima di procedere alla
stesura della lista di leva, un elenco preparatorio dei giovani che avessero
compiuto, o stessero per compiere, l'età prescritta per l'iscrizione alla lista
sulla base dei registri di stato civile. I sindaci avrebbero dovuto cancellare dagli
elenchi preparatori i giovani che fossero deceduti o trasferiti presso altri comuni.
Sulla base di tali elenchi sarebbero poi state compilate dai segretari le liste di
leva.