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Serie XVII. Imposte e tasse comunali e ruoli di contributi riscossi per conto di altri enti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1943 - 1980

Consistenza: 259 unità 1

In materia di entrate tributarie, l'articolo 118 della legge comunale e provinciale del 1865 dava facoltà ai comuni di istituire dazi su tutti i generi destinati alla consumazione locale (commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, etc.) e di imporre tasse sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani; e di fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.
La contribuzione diretta era formata dalle tre imposte sul reddito dei terreni, sul reddito dei fabbricati e sul reddito della ricchezza mobile.
Le imposte sui consumi, che fino dall'origine procurarono all'erario i maggiori introiti, consistevano in una addizionale sul dazio governativo di consumo (riguardante vino, aceto, acquavite, alcool, liquori e carne) e nella possibilità di imporre un proprio dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse e di consumo locale.
Negli anni vennero poi istituite altre imposte comunali quali la tassa di famiglia o focatico (1868), l'imposta sul valore locativo (1860), di esercizio e di rivendita (1870), sulle vetture e sui domestici (1866) e sul bestiame (1868).
Con Regio Decreto n.2030 del 24 settembre 1923 i dazi governativi di consumo vennero aboliti a favore dei comuni e con Regio Decreto Legge n.432 del 20 marzo 1930 vennero soppressi anche i dazi interni comunali.
Anche l'imposta di famiglia e quella sul valore locativo vennero formalmente abolite con regio decreto n. 3063 del 30 dicembre 1923 che dava facoltà ai comuni di sostituirle con una addizionale sull'imposta complementare di Stato, istituita in quello stesso anno, o previa autorizzazione del Ministero delle Finanze, con una imposta generale progressiva sul reddito.
Nel 1925 tuttavia una nuova regolamentazione della materia stabilì che l'imposta di famiglia e quella sul valore locativo fossero nuovamente consentite, la prima da applicarsi a quei contribuenti non soggetti alla complementare sul reddito, la seconda come imposta sostitutiva dell'addizionale all'imposta complementare e della tassa di famiglia a carico dei contribuenti non soggetti ad imposta complementare. Restò invece soppressa l'imposta generale progressiva sul reddito.
Sempre nel 1923 era stata revocata la facoltà di riscuotere la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, ed era stata istituita l'imposta comunale sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni.
Ulteriori variazioni vennero apportate nel testo unico per la finanza locale del 1931, in cui si stabiliva che l'imposta di famiglia avrebbe potuto essere applicata solo ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che non riscuotessero l'imposta sul valore locativo. Fu inoltre abolita l'addizionale comunale all'imposta complementare, autorizzando i comuni ad applicare, in sostituzione, l'imposta di famiglia ai contribuenti sottoposti alla complementare stessa.
Vi erano poi alcune imposizioni "minori" quali l'imposta sui cani, l'imposta sugli animali caprini, l'imposta di licenza 2 , l'imposta sui pianoforti e sui biliardi e la tassa sulle insegne.
La serie comprende i ruoli delle varie imposizioni, suddivisi per tipologia, ed una sottoserie miscellanea, denominata "Raccolta" comprendente filze costituite da vari ruoli cuciti assieme. Proprio per la presenza di questa sottoserie, che comprende anche ruoli di imposizioni riscosse dal comune per conto di altri enti, si è deciso di comprendere in questa serie anche questi ultimi.
Risultano mancanti i ruoli della Tassa di famiglia, di cui rimangono 4 buste di fascicoli preparatori all'imposizione, e della tassa di pesi e misure, di cui rimane un'unica busta di carteggio e atti.