Livello: serie
Estremi cronologici: 1943 - 1980Consistenza: 259 unità 1
In materia di entrate tributarie, l'articolo 118 della legge comunale e
provinciale del 1865 dava facoltà ai comuni di istituire dazi su tutti i generi
destinati alla consumazione locale (commestibili, bevande, combustibili, materiali
da costruzione, foraggi, etc.) e di imporre tasse sull'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani; e di fare
sovrimposte alle contribuzioni dirette.
La contribuzione diretta era formata
dalle tre imposte sul reddito dei terreni, sul reddito dei fabbricati e sul reddito
della ricchezza mobile.
Le imposte sui consumi, che fino dall'origine
procurarono all'erario i maggiori introiti, consistevano in una addizionale sul
dazio governativo di consumo (riguardante vino, aceto, acquavite, alcool, liquori e
carne) e nella possibilità di imporre un proprio dazio di consumo sugli altri
commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi,
materie grasse e di consumo locale.
Negli anni vennero poi istituite altre
imposte comunali quali la tassa di famiglia o focatico (1868), l'imposta sul valore
locativo (1860), di esercizio e di rivendita (1870), sulle vetture e sui domestici
(1866) e sul bestiame (1868).
Con Regio Decreto n.2030 del 24 settembre 1923 i
dazi governativi di consumo vennero aboliti a favore dei comuni e con Regio Decreto
Legge n.432 del 20 marzo 1930 vennero soppressi anche i dazi interni comunali.
Anche l'imposta di famiglia e quella sul valore locativo vennero formalmente
abolite con regio decreto n. 3063 del 30 dicembre 1923 che dava facoltà ai comuni di
sostituirle con una addizionale sull'imposta complementare di Stato, istituita in
quello stesso anno, o previa autorizzazione del Ministero delle Finanze, con una
imposta generale progressiva sul reddito.
Nel 1925 tuttavia una nuova
regolamentazione della materia stabilì che l'imposta di famiglia e quella sul valore
locativo fossero nuovamente consentite, la prima da applicarsi a quei contribuenti
non soggetti alla complementare sul reddito, la seconda come imposta sostitutiva
dell'addizionale all'imposta complementare e della tassa di famiglia a carico dei
contribuenti non soggetti ad imposta complementare. Restò invece soppressa l'imposta
generale progressiva sul reddito.
Sempre nel 1923 era stata revocata la facoltà
di riscuotere la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, ed era stata istituita
l'imposta comunale sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni.
Ulteriori variazioni vennero apportate nel testo unico per la finanza locale
del 1931, in cui si stabiliva che l'imposta di famiglia avrebbe potuto essere
applicata solo ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti che non
riscuotessero l'imposta sul valore locativo. Fu inoltre abolita l'addizionale
comunale all'imposta complementare, autorizzando i comuni ad applicare, in
sostituzione, l'imposta di famiglia ai contribuenti sottoposti alla complementare
stessa.
Vi erano poi alcune imposizioni "minori" quali l'imposta sui cani,
l'imposta sugli animali caprini, l'imposta di licenza
2
, l'imposta sui pianoforti e sui biliardi e la tassa sulle
insegne.
La serie comprende i ruoli delle varie imposizioni, suddivisi per
tipologia, ed una sottoserie miscellanea, denominata "Raccolta" comprendente filze
costituite da vari ruoli cuciti assieme. Proprio per la presenza di questa
sottoserie, che comprende anche ruoli di imposizioni riscosse dal comune per conto
di altri enti, si è deciso di comprendere in questa serie anche questi ultimi.
Risultano mancanti i ruoli della Tassa di famiglia, di cui rimangono 4 buste di
fascicoli preparatori all'imposizione, e della tassa di pesi e misure, di cui rimane
un'unica busta di carteggio e atti.