Livello: serie
Estremi cronologici: 1597 - 1665Consistenza: 1 unità
Del materiale prodotto per l'amministrazione del danno dato nella comunità
di Rocca d'Orcia, l'archivio comunale di Castiglione d'Orcia conserva attualmente
solo un registro di Stime di danni dati, mentre la documentazione a carattere più
precipuamente giudiziario, come pure i registri di accuse prodotti tra gli ultimi
decenni del Cinquecento e i primi del secolo successivo dagli appaltatori del
provento, è conservata nel fondo Giusdicenti dello Stato dell'Archivio di Stato di
Siena
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Per quanto concerne il danno dato, lo statuto di Rocca d'Orcia del 1616
stabiliva che il Consiglio ogni sei mesi dovesse eleggere due viari e stimatori
incaricati, tra l'altro, di valutare l'entità dei danni dati "da persone o da
bestie". All'epoca in cui venne redatto lo statuto la comunità della Rocca aveva già
adottato la prassi di appaltare la gestione del provento derivante dal danno
dato
2
. La
nomina del campaio, incaricato di "accusare et denuntiare al'offitiale tutte quelle
persone e bestie che troverà a far danno o vedrà alcuna cosa commettere contro la
forma de' presenti statuti", spettava quindi all'appaltatore (o compratore) del
provento; il giusdicente, ricevute le denunce (accuse) presentate dal campaio o da
privati, procedeva alla citazione dell'accusato, tenuto a comparire entro tre
giorni
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. D'altro canto, il privato accusatore che avesse ricevuto danno era
tenuto a far stimare il danno stesso entro otto giorni dalla presentazione
dell'accusa
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. In caso di colpevolezza, il processo si concludeva generalmente con
la comminazione di una multa
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.