Livello: serie
Estremi cronologici: 1640 mag. 14 - 1674 ago. 11Consistenza: 1 unità
Il danneggiamento dei beni campestri pubblici e privati, da parte di uomini
e animali, costituiva un reato sul quale vigilava una guardia apposita, chiamata
"campaio". Questi, una volta accertati i danni, doveva rapportare le accuse relative
al vicario, o al rappresentante del comune, ed ai suoi consiglieri, i quali, dopo
averne controllato la veridicità, le facevano trascrivere dal cancelliere su un
apposito registro insieme alle multe comminate ai colpevoli. I pagamenti delle multe
dovevano essere versati dai danneggianti al camarlingo; in caso di inadempienza
interveniva il capitano in persona, al quale sarebbe spettato, una volta costretto
il debitore al versamento, una percentuale della riscossione. Con una legge del 29
aprile 1575, la carica di campaio comunale venne abolita; tale compito venne allora
svolto da guardie private, che si ponevano al servizio dei singoli proprietari, ma
che erano tuttavia obbligate a prestare giuramento davanti all'autorità giudiziaria
locale
1
. A partire dal 28 settembre 1688, al fine di reprimere un
fenomeno in costante crescita, fu concesso che le denunce e le accuse di danno dato
potessero essere presentate, oltre che ai rettori del comune, anche al giusdicente
criminale
2
, al quale, dopo
un'ulteriore riforma del 30 settembre del 1772
3
, fu riservata l'esclusiva competenza di tale
reato.