Sede: Montevarchi (Arezzo)
Date di esistenza: 1516 - 1865Intestazioni: Comunità di Montevarchi, Montevarchi (Arezzo), 1516 - 1865
Storia amministrativa:
Il territorio della podesteria di Montevarchi, nel contado fiorentino 1 era costituito anche dai comuni minori di
Pietravelsa, S. Tomè, Caposelvi, Monchini, Ricasoli e Levane e, inoltre, da quello
di Castiglione Ubertini che era compreso però nel «distretto»2.
Tutti questi comunelli, o «popoli», facevano capo al
comune maggiore di Montevarchi dove risiedeva il podestà inviato da Firenze ad
amministrare la giustizia civile e ad esercitare, in generale, quell'autorità
discendente dalla sottomissione dei territori all'autorità fiorentina. La comunità
di Montevarchi, in quanto capoluogo della podesteria, finiva per identificarsi
territorialmente con quella, coagulando intorno a sé i comuni minori che mantenevano
tuttavia la loro individualità, redigendo propri statuti, esprimendo propri organi
deliberativi e amministrando autonomamente - almeno i più lontani - le entrate e le
uscite a mezzo di loro camarlinghi o rettori.
Il comune di Montevarchi si
reggeva a sua volta sugli statuti locali - compilati da commissioni cittadine di
«statutari» e approvati poi a Firenze da appositi organi di controllo - i quali
delineavano l'organizzazione istituzionale del comune, stabilendo la natura e il
funzionamento degli uffici, e fissavano inoltre le norme interne che avrebbero
regolato la vita comunale, prevedendo contemporaneamente sanzioni e modalità
procedurali che venivano applicate dal podestà in sede giudicante.
I vecchi
statuti di Montevarchi dell'anno 14153 furono successivamente modificati e ricompilati ex novo per tre
volte nel corso del XVI secolo: nel 1528, nel 1560 e nel 15944.
Non si ha notizia di altre
compilazioni di nuovi statuti ma, ad intervalli regolari, generalmente di tre anni,
si procedeva alle «riforme» con le quali si apportavano agli statuti vigenti le
aggiunte e le modifiche suggerite dalle «necessità sociali emergenti e si provvedeva
contemporaneamente alle «imborsazioni» degli uffici. Questi erano conferiti solo
agli abitanti del comune e in modo da assicurare la presenza dei residenti in tutti
i quartieri: S. Andrea, S. Maria, S. Francesco e S. Lorenzo.
Alle assegnazioni
degli uffici si procedeva per via di successive «estrazioni» a sorte, fino ad
esaurimento di un certo numero di liste («cedole») - di uno o più nomi a seconda
della composizione numerica dell'ufficio - sufficiente a garantire l'avvicendamento
dei titolari per il triennio della riforma, dopodiché si dovevano imborsare nuove
cedole da parte dei riformatori.
Dal XVI secolo - cui risalgono i primi documenti dell'archivio - e per i due
seguenti fino al 1774, quando una vera e propria legge comunale5
venne ad uniformare gli uffici di tutte le comunità del contado fiorentino, gli
statuti di Montevarchi prevedevano, oltre gli organi deliberativi e di governo -
Difensori, Spese e Consiglio - di cui si dirà a suo luogo, una serie di uffici a
carattere prevalentemente amministrativo.
I Conservatori degli statuti dovevano far osservare agli
ufficiali del comune, e ai cittadini in genere, le disposizioni statutarie di
Montevarchi unitamente a quelle di Firenze in quanto città dominante. Potevano, a
tal fine, di concerto col podestà della terra, applicare ai contravventori pene
pecuniarie entro certi limiti.
II Sindaco del
vicariato era incaricato di curare, presso il vicariato del
Valdarno Superiore, di cui il territorio di Montevarchi faceva parte, gli affari
riguardanti il comune, fra cui quelli relativi alle imposizioni da applicarsi a
vantaggio del vicariato stesso.
I Castaldoni erano addetti al controllo dei pesi e delle misure,
erano competenti per le strade e le fabbriche comunitative ed erano, inoltre,
giudici compromissori delle controversie in materia di strade e confinazioni.
I
Venditori del camarlingato
provvedevano, alle scadenze stabilite, a mettere all'incanto i'ufficio del
camarlingo del comune, responsabile della riscossione delle entrate, dell'erogazione
delle spese ordinate dagli organi deliberativi comunali e della contabilizzazione
delle operazioni relative. Spettava anche ai venditori l'approvazione dei
«mallevadori» che il camarlingo eletto doveva presentare, quali fideiussori, per
entrare in possesso dell'ufficio.
I Venditori dei
proventi appaltavano periodicamente la riscossione della tassa
delle piazze e botteghe e di altre entrate comunali.
I Sindaci del podestà erano estratti per procedere
alla revisione dell'operato del giusdicente fiorentino e della sua «corte» alla
scadenza del mandato semestrale. Per rogare gli atti del sindacato venivano inoltre
estratti i Notai dei sindaci del podestà.
I Sindaci del camarlingo del comune operavano la revisione
contabile dell'amministrazione del camarlingo, rivedevano i saldi delle entrate e
delle uscite e, non riscontrandovi irregolarità, li approvavano unitamente al
cancelliere e al gonfaloniere.
I Rettori dei
malefizi avevano il compito di denunciare, presso il tribunale
criminale del vicario di Valdarno Superiore, tutti i reati commessi nel territorio
del comune, di cui fossero venuti a conoscenza.
Gli Uomini di guerra e peste disponevano della piena
autorità del comune per fronteggiare le necessità straordinarie delle situazioni
nell'insorgenza delle quali erano estratti. Potevano raccogliere i denari necessari
da spendere, inviare ambasciatori, alloggiare soldati, etc.
Il Pesatore prestava la sua opera presso il molino
del comune di cui tutti gli abitanti della terra dovevano servirsi per la
macinazione del grano ed i cui introiti avevano un certo peso nella determinazione
delle entrate comunali.
Esistevano infine gli uffici connessi con fattività
degli istituti di carità, o luoghi pii, esistenti nel comune e strettamente legati
alla vita di esso sicché la loro organizzazione e regolamentazione erano previste
negli statuti comunali.
Sempre a partire dal XVI secolo si rinnovalo dunque,
contemporaneamente a quelli comunitativi, anche gli uffici della Fraternità del latte per la cui amministrazione
era prevista l'estrazione di un certo numero di Procuratori che costituivano l'organo decisionale, e di un
camarlingo incaricato, al solito, dell'amministrazione economica.
Si provvedeva
inoltre alle imborsazioni ed alle estrazioni per l'ufficio dei Festaioli di Fraternità, scelti per ciascun
quartiere e incaricati di organizzare annualmente, con assegnazioni finanziarie
decise dai procuratori, la festa del «Preziosissimo Latte» che cadeva la seconda
domenica successiva alla Pasqua.
Per la revisione dell'operato dei procuratori
e del camarlingo di Fraternità venivano estratti apposti Sindaci.
Con l'applicazione del ricordato
regolamento generale, nel 1774 scomparvero tutte le magistrature particolari delle
singole comunità del contado e le loro competenze vennero quasi tutte assorbite dai
nuovi organi deliberativi - Magistrato comunitativo e Consiglio generale - che le
esercitarono direttamente o attraverso delega ad alcuni rappresentanti.
In
tutte le comunità ebbero una configurazione propria solo l'ufficio del camarlingo e
quelli, istituiti in virtù dello stesso regolamento generale, dei Deputati sopra l'imposizioni comunitative e del
Provveditore delle strade.
I
deputati erano eletti dal Magistrato comunitativo e abilitati a risiedervi con
l'incarico di procedere alla distribuzione, o «reparto», delle imposizioni
comunitative fra i cittadini.
II provveditore, sempre eletto dal Magistrato,
era competente in materia di vigilanza, manutenzione e nuova costruzione di strade e
fabbriche della comunità ed ereditava, a Montevarchi, le funzioni esercitate in
precedenza sulla materia dall'ufficio dei castaldoni del comune.
Soppresse con la legge del 17 giugno 1814 6 le «mairies» toscane, fu disposto di sostituirne gli organi
con una magistratura comunitativa provvisoria (da costituirsi con i componenti dei
soppressi istituti: maire, aggiunti e consiglieri), lasciandone invariate le
circoscrizioni fintanto che non fosse stata attuata la ricostituzione, secondo i
vecchi regolamenti del periodo leopoldino, delle antiche comunità esistenti prima
del 1808.
La comunità di Montevarchi conservò poi la consueta circoscrizione,
comprensiva dei popoli previsti nel regolamento generale del 1774.
Il nuovo
regolamento comunale emanato nel 1816 7 ricostituì i vecchi
organismi di governo del Consiglio generale e della Magistraturadei priori, i
componenti dei quali erano scelti per tratta, ad eccezione del gonfaloniere, capo
della Magistratura e della comunità, nominato direttamente dal principe.
Il
Consiglio eleggeva poi i Deputati al reparto della tassa di famiglia e i medici e
chirurghi e deliberava, inoltre, in materia di strade e fabbriche. La Magistratura,
organo esecutivo del Consiglio, nominava il camarlingo, approvava i bilanci di
previsione e i saldi e trattava, in genere, tutti gli affari ordinari.
Ulteriori e più articolate specificazioni di competenze furono introdotte nella vita
comunitativa dal successivo regolamento del 1849 8 approvato nel clima
politico che aveva portato alla promulgazione dello statuto nel febbraio del
1848.
Fu previsto che la nomina dei consiglieri avvenisse attraverso elezioni
cui potevano partecipare tutti i contribuenti delle tasse comunali; il Magistrato
era espresso dal Consiglio nel proprio ambito in ragione di un priore per ogni
quattro consiglieri.
La comunità acquistava con tale regolamento una fisionomia
moderna, simile a quella del comune attuale, e al suo interno si configurava una
piccola burocrazia al cui livello superiore erano gli «ufficiali», costituiti dal
camarlingo e dai grascieri.
Questi ultimi erano eletti dal Consiglio e deputati
ad esercitare, alle dipendenze del Magistrato, la vigilanza sui mercati,
controllando i pesi e le misure, facendo osservare le norme igieniche nella vendita
della carne e delle altre derrate e tenendo il registro dei prezzi dei generi.
Venivano poi gli «impiegati», costituiti dai medici e chirurghi, dai maestri di
scuola, dall'ingegnere e dagli assistenti ai lavori, dal segretario del gonfaloniere
e attuario del collegio dei priori, dall'ispettore di polizia municipale e dal
distributore di lettere e procaccia. E infine gli «inservienti»: donzelli, guardie
di polizia municipale e di grascia, custodi delle fonti, degli orologi pubblici e
delle fabbriche comunali.
All'interno della comunità erano previsti, inoltre,
particolari organismi preposti a specifici servizi.
Il Consiglio generale
procedeva, infatti, alla nomina di una Commissione per sindacare il camarlingoe di
un certo numero di Ripartitoridelle imposizioni da riscuotere. Lo stesso Consiglio
eleggeva anche una Commissione comunale per il reclutamento nell'esercito toscano, i
deputati per l'arruolamento della Guardia civicae il Consiglio di
amministrazionedella medesima.
Ma il regolamento comunale del 1849 ebbe breve
applicazione in conseguenza degli avvenimenti che portarono, dopo la fine del primo
governo provvisorio, alla riassunzione dei pieni poteri da parte del granduca e
all'abrogazione dello statuto9. Nel 1853 fu emanato un altro
regolamento, molto simile a quello del 1816, più restrittivo e coerente con la
situazione politica del momento10 che restò in vigore fino al 1860 quando il
secondo governo provvisorio ne promulgò uno ulteriore che riproduceva, con poche
varianti, il contenuto di quello del 184911.
Complessi archivistici prodotti:
Comunità di Montevarchi I, sec. XVI -
1808
(fondo, conservato in Comune di Montevarchi. Archivio storico)
Comunità di Montevarchi II, 1802 -
1867
(fondo, conservato in Comune di Montevarchi. Archivio storico)