Sede: Chiusi (Siena)
Date di esistenza: 1898 - 1978Intestazioni: Ente comunale di assistenza di Chiusi, Chiusi (Siena), 1898 - 1978
Storia amministrativa:
L'Ente Comunale di Assistenza (ECA) venne istituito in ogni comune del
Regno, come ente morale con personalità giuridica pubblica, a seguito della Legge del 3
giugno 1937 n. 847. Tale legge prevedeva che ciascun ente fosse tenuto ad operare a
favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità,
nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a
quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e
funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità.
All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, le congregazioni di carità vennero
soppresse e sostituite dall'ECA in ogni disposizione legislativa e regolamentare ed in
qualsiasi convenzione.
L'ente subentrò altresì nel patrimonio, nelle attività e
nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per
l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto,
ricoveri notturni).
Poiché in precedenza tali istituzioni, pur essendo concentrate
nelle congregazioni di carità, avevano mantenuto patrimoni distinti, nella previsione
normativa del 1937 si stabilì che esse dovessero fondersi nell'ECA, con estinzione della
personalità e fusione dei patrimoni.
La stessa previsione normativa del 1937
disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA e la piena autonomia a tutti gli enti con
scopi specifici e diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea quali
ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.
Finalità principali
dell'ECA erano l'assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni disagiate. L'ECA
provvedeva al ricovero di fanciulli abbandonati e vecchi senza tetto, collocandoli
presso istituti; assisteva gli inabili al lavoro, gli indigenti e i disoccupati.
L'assistenza si protraeva durante tutto l'anno ed era effettuata generalmente con viveri
in natura.
Erano previsti anche sussidi straordinari, destinati al pagamento delle
pigioni di casa, delle cure termali ed altro, il tutto nei casi di provata indigenza.
Nei periodi bellici erano assistiti gli sfollati, i sinistrati, le famiglie dei
connazionali rimpatriati prive di congiunti idonei al lavoro; le famiglie dei militari
alle armi; quelle dei caduti, dispersi e ammalati.
L'ECA provvedeva al
raggiungimento di tali finalità non solo con le rendite del proprio patrimonio, ma anche
con quelli delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua amministrazione nonché con
i fondi stanziati annualmente dal ministero dell'Interno, con le elargizioni della
Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati e su entrate ordinarie quali
addizionali sopra vari tributi erariali e locali.
L'amministrazione dell'ECA venne
affidata inizialmente ad un organo collegiale, detto Comitato, presieduto dal Podestà e
nominato per un parte dal Prefetto e per l'altra dalle associazioni fasciste. In seguito
al D.L. 14 aprile 1944 n. 125, la nomina dei membri del Comitato passò alla Giunta
municipale (poi sostituita dal Consiglio Comunale con D.L. 7 gennaio 1946).
In base
allo steso decreto spettava al Comitato, nella sua prima riunione, eleggere il
presidente. Circa le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava
cambiamenti rispetto alla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 con cui erano state istituite le
Congregazioni di Carità ed al relativo regolamento amministrativo del 1891.
Ugualmente rimasero immutate le disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente:
l'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività
lo permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del
comune. La relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati
controlli sull'attività dei suoi organi.
Già la legge del 1890 attribuiva al
ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Con la
riforma del 1923 (R.D. 30 dicembre, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso ministro
il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza, diritto
trasferito poi al Prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, come conseguenza
del decentramento dei servizi del ministero dell'Interno.
Con D.D.L. 22 marzo 1945,
n. 173, vennero istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza che, oltre
ad altri compiti specifici, erano tenuti a vigilare sulla gestione degli Enti comunali
di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la
disciplina della Legge del 1890.
A seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, tutte
le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di beneficenza pubblica furono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario. Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le attribuzioni degli
enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, vennero
trasferiti ai rispettivi comuni.
Complessi archivistici prodotti:
Ente comunale di assistenza - ECA di Chiusi, 1898 -
1978
(fondo, conservato in Comune di Chiusi. Archivio storico)