Sede: Chiusi (Siena)
Date di esistenza: 1865 -Intestazioni: Comune di Chiusi, Chiusi (Siena), 1865 -
Storia amministrativa:
Con la Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del
20 marzo 1865, n. 2248 l'ordinamento del Regno Sabaudo, disciplinato dalla Legge del 23
ottobre 1859 (Legge Rattazzi), venne esteso a tutto il territorio nazionale, con
l'esclusione delle province ancora appartenenti allo Stato pontificio.
La Legge
Rattazzi, dopo aver disposto la divisione del Regno in province, circondari, mandamenti
e comuni, disciplinava il funzionamento dei comuni stessi. A norma delle disposizioni
del Capo I, ciascun comune era dotato di un consiglio comunale, elettivo, e di una
giunta comunale, espressa dal Consiglio e presieduta dal Sindaco.
Il numero dei
membri del Consiglio e della Giunta era variabile e dipendeva dal numero degli abitanti
del comune stesso. Il Capo II disciplinava il sistema elettorale fissando diritti e
limiti dell'elettorato attivo e passivo per la costituzione del Consiglio comunale:
vi partecipavano gli abitanti che pagavano contribuzioni dirette di entità determinate
in base al numero di abitanti; ne erano esclusi analfabeti, donne, interdetti e soggetti
condannati a pene correzionali.
Il Capo III definiva le competenze del Consiglio
comunale, cui spettavano l'elezione dei membri della Giunta municipale, la revisione
delle liste elettorali, l'esame e approvazione del bilancio comunale, la nomina dei
revisori dei conti, la sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di
carità e beneficenza.
Il consiglio deliberava inoltre sul numero e sullo stipendio
degli impiegati comunali (compreso il personale scolastico, sanitario ed ecclesiastico);
sui contratti; sull'uso e destinazione dei beni comunali; e sull'appalto delle opere
pubbliche.
Nel Capo IV erano fissate funzioni e competenze della Giunta municipale,
eletta, per la durata di un anno, dal Consiglio comunale fra i propri membri. La Giunta,
cui spettava l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nominava il personale del
Comune; formava il bilancio; predisponeva i regolamenti; vigilava sull'ornato cittadino
e sulla polizia locale.
Spettavano inoltre alla Giunta l'esecuzione delle
operazioni censuarie; il rilascio degli atti anagrafici; il controllo sulle operazioni
di leva e l'esecuzione degli atti conservativi dei diritti del Comune.
Nel Capo V
erano stabilite le modalità di nomina e le funzioni del sindaco, in carica per tre anni,
che rivestiva la doppia funzione di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione
comunale. Come ufficiale del governo, nominato direttamente dal Re, era incaricato della
pubblicazione delle leggi e degli ordini governativi; della tenuta dei registri di stato
civile;
di riferire all'intendente, ufficiale governativo preposto alla provincia,
poi sostituito dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti
pubblici; e di riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico. In quanto capo
dell'amministrazione comunale presiedeva il Consiglio, convocava e presiedeva la Giunta
e rappresentava il Comune nelle sedi giudiziarie.
Nel capo VI venivano fissati vari
obblighi in materia di amministrazione e contabilità. Si prescriveva la tenuta di
inventari aggiornati e di titoli, atti e scritture riferibili al patrimonio e alla
fiscalità.
L'entrata in vigore della Legge del 20 marzo 1865 apportò poche
modifiche a quanto stabilito dalla Legge Rattazzi. Le novità più significative
riguardarono i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle
competenze tra gli organi e l'elencazione più esauriente delle spese considerate
obbligatorie (vi rientrano le spese per il servizio sanitario, per opere pubbliche e
opere di difesa dell'abitato contro fiumi e torrenti, per costruzioni di porti e fari,
per costruzione di acquedotti e per la polizia locale).
La successiva Legge del 30
dicembre 1888, n. 5865, con cui vennero apportate notevoli modifiche alla precedente
legislazione, costituisce l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale. Le più
importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un
segretario e un ufficio comunale; si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo
alla costituzione di nuovi comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si
affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali;
nei comuni con
popolazione superiore ai diecimila abitanti, il Sindaco è eletto nel proprio seno dal
Consiglio comunale; si prevede la rimozione, ad opera del consiglio, dei sindaci che non
adempiono a propri obblighi sostituiti, per tre mesi, da un apposito Commissario; si
rendono pubbliche le sedute dei consigli; si stabilisce che i consigli possono essere
sciolti per gravi motivi di ordine pubblico o per ripetuta inosservanza degli obblighi
loro imposti per legge.
Parziali modifiche vennero apportate negli anni successivi
dalla Legge 11 luglio 1894, n. 287; dalla Legge 29 luglio 1896, n. 346; e dalla Legge 30
giugno 1912, n. 665, con cui vennero ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini di
sesso maschile di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30
anni, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.
Con la Legge del 4 febbraio
1926, n. 237 nei comuni con meno di cinquemila abitanti gli organi elettivi (sindaco,
giunta, consiglio) vennero soppressi e sostituiti da una magistratura unica - il
Podestà- di nomina regia ed in carica per 5 anni. L'istituto podestarile venne esteso a
tutti i comuni col R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910.
In seguito alla caduta del
fascismo, ed in attesa di poter tornare al sistema elettivo, l'amministrazione dei
comuni venne disciplinata dal R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11. Tale decreto disponeva che
ogni Comune fosse governato da Sindaco e da una Giunta municipale, che esercitava anche
le competenze spettanti al Consiglio,di nomina prefettizia.
Il D.L. 1 febbraio
1945, n. 23, estese il diritto di voto alle donne e, successivamente, col D.L.L. 7
gennaio 1946, n. 1 vennero dettate le norme per la ricostruzione delle Amministrazioni
comunali su base elettiva. Con la Costituzione repubblicana, approvata con deliberazione
dell'Assemblea costituente in data 22 dicembre 1947, vennero fissati i principi inerenti
il nuovo ordinamento dei Comuni, delle Province e delle Regioni.
Negli anni
successivi alcune modifiche vennero apportate riguardo al numero degli assessori e
all'elezione del sindaco, norme poi confluite nel T.U. per l'elezione dei consigli
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Complessi archivistici prodotti:
Comune di Chiusi, 1865 -
1989
(fondo, conservato in Comune di Chiusi. Archivio storico)